Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 139
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimità della detrazione della ritenuta d'acconto

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse subito alcuna decurtazione, avendo percepito l'intero importo lordo del compenso. Il versamento della ritenuta era rimasto a carico della società fallita, come comprovato dalla documentazione.

  • Rigettato
    Richiesta di integrazione del contraddittorio verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha respinto l'istanza, non ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio necessario e considerando che le censure riguardavano il merito dell'atto impositivo e non la notifica o la riscossione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 139
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo