CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ON RO SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 923/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rag. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 31/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200010203257000 RITENUTA D'ACCO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pisa ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 08720200010203257000, riguardante il recupero, ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/73, di una detrazione portata nella dichiarazione dell'anno 2016, relativa alla ritenuta di acconto di € 2.800,00, sul compenso ricevuto per l'attività svolta dallo stesso presso il Tribunale di Pisa, in qualità di curatore fallimentare della società Società_1 s.r.l..
L'Ufficio ha reputato non spettante tale detrazione, sul presupposto che essa non fosse stata effettivamente subita dal ricorrente.
L'8 giugno 2022, avverso tale cartella, il Sig. Ric_1 ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, deducendo che l'importo incassato, con notula n. 3 dell'11 gennaio 2016, pari ad € 18.162,89, era stato pagato dal
Tribunale di Pisa e che la ritenuta di acconto, detratta nella dichiarazione dei redditi, era stata a sua volta pagata, non dal sostituto d'imposta (la società Società_1 s.r.l., dichiarata fallita), bensì dal Tribunale di Pisa, su disposizione del Giudice delegato e, pertanto, la detrazione operata dal contribuente era da considerarsi regolare.
Inoltre, il Sig. Ricorrente_1 (che ha notificato il ricorso solo all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa) ha chiesto al Collegio di disporre l'integrazione del contradditorio anche nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
La Corte adita, con sentenza n. 103 del 2023 (dopo aver ritenuto di non ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che le censure sollevate dal contribuente attenevano al merito della pretesa erariale e non all'attività di notifica dell'atto impositivo), ha respinto il ricorso, giudicando non provata la decurtazione in questione da parte del ricorrente.
Il 31 luglio 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma e riproponendo i medesimi motivi posti a base del ricorso di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, in data 12 ottobre 2023, si è costituita, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Il 23 ottobre 2023 l'appellante ha prodotto una memoria illustrativa, precisando che, considerato che, ex art. 8 della legge n. 212 del 2000, è ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione, la ritenuta d'acconto dovrebbe considerarsi comunque pagata, anche se attraverso una compensazione.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, questa Corte, come già disposto dai Giudici di prime cure, ritiene di dover respingere l'istanza, non ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario e tenendo conto del fatto che i motivi dell'impugnazione non attengono a problematiche relative alla notificazione del provvedimento tributario o alla riscossione degli importi iscritti a ruolo (di competenza del soggetto incaricato della riscossione), bensì riguardano questioni relative alla fondatezza dell'atto impositivo (di competenza dell'Amministrazione che lo ha emesso).
Passando al merito della questione è necessario individuare il soggetto che ha pagato la ritenuta d'acconto di cui si discute (pari ad € 2.800,00) e conseguentemente verificare la legittimità della relativa detrazione da parte dell'appellante.
Dalla documentazione in atti risulta che il Tribunale di Pisa ha disposto nei confronti del Sig. Ricorrente_1 il pagamento del compenso per la carica di curatore fallimentare, in relazione al fallimento della società
Società_1 s.r.l., tramite un assegno circolare dell'importo di € 18.162,89, ossia al lordo della ritenuta d'acconto, pertanto, non avendo il contribuente subito alcuna decurtazione, lo stesso non aveva diritto ad operare, nella propria dichiarazione dei redditi dell'anno 2016, la detrazione di un importo non ritenuto.
Il Sig. Ricorrente_1 ha percepito, infatti, l'intero importo lordo (per complessivi € 18.162,89), mentre il versamento relativo alle ritenute è rimasto a carico della società.
La circostanza che la ritenuta sia stata corrisposta dalla società fallita è comprovata dal fatto che sia sulla notula che nell'F24 dell'8 aprile 2016 sono riportati i dati identificativi del soggetto (Impresa Edile Società_2. Società_1 s.r.l. in fallimento C.F. P.IVA_1), che ha effettuato il versamento della ritenuta, utilizzando in compensazione un credito Iva della società in fallimento.
Appare, quindi, condivisibile il principio richiamato nella sentenza impugnata: “Per dare la prova di avere legittimamente operato la detrazione per cui è causa il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente subito la ritenuta, incassando una somma inferiore all'importo liquidato, decurtata della somma da versarsi a titolo di ritenuta. La prova di tale fatto non emerge dalla documentazione in atti e non può, pertanto, dirsi fornita dal ricorrente. Risulta di conseguenza legittimo il recupero da parte dell'ufficio della somma corrispondente alla detrazione da esso operata in dichiarazione a tale titolo” (sent. n. 103 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa).
In considerazione di quanto sopra indicato, questa Corte, analogamente a quanto deciso dai Giudici di primo grado, reputa corretta la ripresa a tassazione disposta dall'Agenzia e non spettante la detrazione Iva di cui si discute.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
PI ON UG De CA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ON RO SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 923/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rag. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 31/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200010203257000 RITENUTA D'ACCO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pisa ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 08720200010203257000, riguardante il recupero, ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/73, di una detrazione portata nella dichiarazione dell'anno 2016, relativa alla ritenuta di acconto di € 2.800,00, sul compenso ricevuto per l'attività svolta dallo stesso presso il Tribunale di Pisa, in qualità di curatore fallimentare della società Società_1 s.r.l..
L'Ufficio ha reputato non spettante tale detrazione, sul presupposto che essa non fosse stata effettivamente subita dal ricorrente.
L'8 giugno 2022, avverso tale cartella, il Sig. Ric_1 ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, deducendo che l'importo incassato, con notula n. 3 dell'11 gennaio 2016, pari ad € 18.162,89, era stato pagato dal
Tribunale di Pisa e che la ritenuta di acconto, detratta nella dichiarazione dei redditi, era stata a sua volta pagata, non dal sostituto d'imposta (la società Società_1 s.r.l., dichiarata fallita), bensì dal Tribunale di Pisa, su disposizione del Giudice delegato e, pertanto, la detrazione operata dal contribuente era da considerarsi regolare.
Inoltre, il Sig. Ricorrente_1 (che ha notificato il ricorso solo all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa) ha chiesto al Collegio di disporre l'integrazione del contradditorio anche nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
La Corte adita, con sentenza n. 103 del 2023 (dopo aver ritenuto di non ravvisare nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che le censure sollevate dal contribuente attenevano al merito della pretesa erariale e non all'attività di notifica dell'atto impositivo), ha respinto il ricorso, giudicando non provata la decurtazione in questione da parte del ricorrente.
Il 31 luglio 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma e riproponendo i medesimi motivi posti a base del ricorso di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, in data 12 ottobre 2023, si è costituita, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Il 23 ottobre 2023 l'appellante ha prodotto una memoria illustrativa, precisando che, considerato che, ex art. 8 della legge n. 212 del 2000, è ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione, la ritenuta d'acconto dovrebbe considerarsi comunque pagata, anche se attraverso una compensazione.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, questa Corte, come già disposto dai Giudici di prime cure, ritiene di dover respingere l'istanza, non ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario e tenendo conto del fatto che i motivi dell'impugnazione non attengono a problematiche relative alla notificazione del provvedimento tributario o alla riscossione degli importi iscritti a ruolo (di competenza del soggetto incaricato della riscossione), bensì riguardano questioni relative alla fondatezza dell'atto impositivo (di competenza dell'Amministrazione che lo ha emesso).
Passando al merito della questione è necessario individuare il soggetto che ha pagato la ritenuta d'acconto di cui si discute (pari ad € 2.800,00) e conseguentemente verificare la legittimità della relativa detrazione da parte dell'appellante.
Dalla documentazione in atti risulta che il Tribunale di Pisa ha disposto nei confronti del Sig. Ricorrente_1 il pagamento del compenso per la carica di curatore fallimentare, in relazione al fallimento della società
Società_1 s.r.l., tramite un assegno circolare dell'importo di € 18.162,89, ossia al lordo della ritenuta d'acconto, pertanto, non avendo il contribuente subito alcuna decurtazione, lo stesso non aveva diritto ad operare, nella propria dichiarazione dei redditi dell'anno 2016, la detrazione di un importo non ritenuto.
Il Sig. Ricorrente_1 ha percepito, infatti, l'intero importo lordo (per complessivi € 18.162,89), mentre il versamento relativo alle ritenute è rimasto a carico della società.
La circostanza che la ritenuta sia stata corrisposta dalla società fallita è comprovata dal fatto che sia sulla notula che nell'F24 dell'8 aprile 2016 sono riportati i dati identificativi del soggetto (Impresa Edile Società_2. Società_1 s.r.l. in fallimento C.F. P.IVA_1), che ha effettuato il versamento della ritenuta, utilizzando in compensazione un credito Iva della società in fallimento.
Appare, quindi, condivisibile il principio richiamato nella sentenza impugnata: “Per dare la prova di avere legittimamente operato la detrazione per cui è causa il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente subito la ritenuta, incassando una somma inferiore all'importo liquidato, decurtata della somma da versarsi a titolo di ritenuta. La prova di tale fatto non emerge dalla documentazione in atti e non può, pertanto, dirsi fornita dal ricorrente. Risulta di conseguenza legittimo il recupero da parte dell'ufficio della somma corrispondente alla detrazione da esso operata in dichiarazione a tale titolo” (sent. n. 103 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa).
In considerazione di quanto sopra indicato, questa Corte, analogamente a quanto deciso dai Giudici di primo grado, reputa corretta la ripresa a tassazione disposta dall'Agenzia e non spettante la detrazione Iva di cui si discute.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
PI ON UG De CA