Art. 29. Pensione al coniuge superstite ed ai figli ((Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.
La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo 32, la pensione e' pari a:
80 per cento con il concorso di un figlio;
100 per cento con il concorso di due o piu' figli))
Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.
La pensione e' corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.
Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione e' corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.
La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo 32, la pensione e' pari a:
80 per cento con il concorso di un figlio;
100 per cento con il concorso di due o piu' figli))
Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.
La pensione e' corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.
Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione e' corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.