Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 136
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 19, il ricorso sarebbe inammissibile poiché la parte ricorrente non ha impugnato le cartelle prodromiche asseritamente non notificate, limitandosi a impugnare solo l'intimazione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'intimazione

    La doglianza è infondata in quanto l'intimazione di pagamento è un atto vincolato ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73, per il quale è sufficiente il richiamo alle cartelle presupposte, tutte specificamente indicate con numero, data di notificazione e importo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 136
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo