CASS
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6784 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 30 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina di condanna di OM BO alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna. BO è stato condannato in ordine a due reati di cui all'art. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., relativi rispettivamente al furto di acqua di proprietà Amam, mediante allaccio abusivo alla rete idrica, e al furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo ad altri erogatori;
al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. in relazione alla invasione, senza titolo, al fine di occupazione, del terreno di cui alla particella 2371 foglio 112 appartenente all'Amam; al reato di cui all'art. 256 d. Igs 152/2006 in relazione 'alla realizzazione in area privata di una discarica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Secondo il difensore i reati in esame sarebbero divenuti procedibili a querela ed in atto non sarebbe presente la querela presentata dall'Enel, che neppure si era costituita parte civile. In ogni caso BO non era né proprietario, né possessore dei fondi sui quali era stato realizzato l'allacci abusivo . 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva in realtà che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per carenza di motivazione e per errata qualificazione giuridica dei fatti, determinata da "contraddittorietà tra le prove assunte in istruttoria dibattimentale e la condanna". La Corte di Appello avrebbe sostituito alla motivazione del giudice di primo grado una propria motivazione, comunque insufficiente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. I due motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente in quanto attinenti alla affermazione della responsabilità dell'imputato e alla assenza della condizione di procedibilità (solo il primo), sono entrambi manifestamente infondati ed ai limiti della inammissibilità. Quanto al profilo della insussistenza della prova della condotta di reato ascritta all'imputato, si deve ricordare, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità, attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Nel caso in esame la Corte di Appello, sulla base dell'istruttoria, ha dato atto che: - nel corso del sopralluogo effettuato 1'11 novembre 2019 era stata constatata la presenza di manufatti, allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica e deposito di rifiuti sui terreni in catasto al f. 112, partt. 76, 1036, 2397 di proprietà di IA AR e EL CC e 2371, di proprietà Amam;
più specificamente dal serbatorio di acqua presente nella part. 2371 si diramavano allacci abusivi collegati ai manufatti presenti nelle particelle 76, 1036 e 2397; nella part. 2371 erano presenti altri due manufatti i cui impianti elettrici erano stati collegati al contatore e sulla stessa particella erano stati accumulati rifiuti;
-l'epoca di realizzazione degli allacci abusivi era da collocarsi tra il 3 maggio 2015 e il 15 settembre 2017; - al momento del sopralluogo, BO, presente sul posto, si era dichiarato possessore del terreno a titolo di locazione;
- dal contratto prodotto dalla difesa emergeva che in data 1 ottobre 2008 BO aveva stipulato un contratto di locazione afferente ad un terreno di proprietà dei citati AR e CC comprendente la particella 76 del f. 112, della durata di sei anni e rinnovabile salvo disdetta, e quindi all'epoca dei fatti ancora efficace;
tale circostanza era stata confermata a dibattimento dal teste Giorgianni, il quale aveva riferito di aver ricevuto d BO l'autorizzazione a custodire nel terreno il suo Pony;
- il preliminare di vendita del 17 maggio 2016 dimostrava che a tale data BO era interessato al terreno comprendente, oltre che la particella 76, anche 3 le particelle 1036 e 2397 e nello stesso preliminare si dava atto che solo le particelle 891, 896; 1038 e 1040 erano occupate da terzi;
- il decreto di sequestro emesso nell'ambito di altro procedimento aveva ad oggetto solo le partt. 32,33,75 e 1221; Sulla base di tali dati, dunque, la Corte aveva ritenuto provato che i terreni interessati dalle ipotesi di reato contestate fossero stati nella disponibilità del ricorrente. 2.1. Il ricorrente, a fronte di tale percorso argomentativo, congruo, logico e coerente con il compendio probatorio, dopo aver ripercorso la diversa ricostruzione dei fatti già prospettata al giudice di appello, ha formulato censure in punto di fatto e quindi inammissibili, oltre che meramente reiterative. 2.2. Il primo motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui evidenzia la mancanza della condizione di procedibilità in ordine ai reati di furto. A tale fine si evidenzia che nel caso di specie la persona offesa si era costituita parte civile in ordine ad ai delitti di furto di cui ai capi a) e b). Come osservato dalla Corte di Appello, invero, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), [Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 nella quale si sono richiamati il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, quindi, può essere riconosciuto anche nell'atto di con cui la persona offesa si costituisce parte civile nonché nella persistenza della costituzione nei successivi gradi di giudizio), nonché i consolidati precedenti nello stesso senso, fra cui Sez. 2 n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020 Rv 277801; Sez, 5 n, 43478 del 19/10/2001, Rv 220259] . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa« di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024 Il Consigli tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6784 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 30 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina di condanna di OM BO alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna. BO è stato condannato in ordine a due reati di cui all'art. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., relativi rispettivamente al furto di acqua di proprietà Amam, mediante allaccio abusivo alla rete idrica, e al furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo ad altri erogatori;
al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. in relazione alla invasione, senza titolo, al fine di occupazione, del terreno di cui alla particella 2371 foglio 112 appartenente all'Amam; al reato di cui all'art. 256 d. Igs 152/2006 in relazione 'alla realizzazione in area privata di una discarica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Secondo il difensore i reati in esame sarebbero divenuti procedibili a querela ed in atto non sarebbe presente la querela presentata dall'Enel, che neppure si era costituita parte civile. In ogni caso BO non era né proprietario, né possessore dei fondi sui quali era stato realizzato l'allacci abusivo . 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva in realtà che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per carenza di motivazione e per errata qualificazione giuridica dei fatti, determinata da "contraddittorietà tra le prove assunte in istruttoria dibattimentale e la condanna". La Corte di Appello avrebbe sostituito alla motivazione del giudice di primo grado una propria motivazione, comunque insufficiente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. I due motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente in quanto attinenti alla affermazione della responsabilità dell'imputato e alla assenza della condizione di procedibilità (solo il primo), sono entrambi manifestamente infondati ed ai limiti della inammissibilità. Quanto al profilo della insussistenza della prova della condotta di reato ascritta all'imputato, si deve ricordare, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità, attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Nel caso in esame la Corte di Appello, sulla base dell'istruttoria, ha dato atto che: - nel corso del sopralluogo effettuato 1'11 novembre 2019 era stata constatata la presenza di manufatti, allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica e deposito di rifiuti sui terreni in catasto al f. 112, partt. 76, 1036, 2397 di proprietà di IA AR e EL CC e 2371, di proprietà Amam;
più specificamente dal serbatorio di acqua presente nella part. 2371 si diramavano allacci abusivi collegati ai manufatti presenti nelle particelle 76, 1036 e 2397; nella part. 2371 erano presenti altri due manufatti i cui impianti elettrici erano stati collegati al contatore e sulla stessa particella erano stati accumulati rifiuti;
-l'epoca di realizzazione degli allacci abusivi era da collocarsi tra il 3 maggio 2015 e il 15 settembre 2017; - al momento del sopralluogo, BO, presente sul posto, si era dichiarato possessore del terreno a titolo di locazione;
- dal contratto prodotto dalla difesa emergeva che in data 1 ottobre 2008 BO aveva stipulato un contratto di locazione afferente ad un terreno di proprietà dei citati AR e CC comprendente la particella 76 del f. 112, della durata di sei anni e rinnovabile salvo disdetta, e quindi all'epoca dei fatti ancora efficace;
tale circostanza era stata confermata a dibattimento dal teste Giorgianni, il quale aveva riferito di aver ricevuto d BO l'autorizzazione a custodire nel terreno il suo Pony;
- il preliminare di vendita del 17 maggio 2016 dimostrava che a tale data BO era interessato al terreno comprendente, oltre che la particella 76, anche 3 le particelle 1036 e 2397 e nello stesso preliminare si dava atto che solo le particelle 891, 896; 1038 e 1040 erano occupate da terzi;
- il decreto di sequestro emesso nell'ambito di altro procedimento aveva ad oggetto solo le partt. 32,33,75 e 1221; Sulla base di tali dati, dunque, la Corte aveva ritenuto provato che i terreni interessati dalle ipotesi di reato contestate fossero stati nella disponibilità del ricorrente. 2.1. Il ricorrente, a fronte di tale percorso argomentativo, congruo, logico e coerente con il compendio probatorio, dopo aver ripercorso la diversa ricostruzione dei fatti già prospettata al giudice di appello, ha formulato censure in punto di fatto e quindi inammissibili, oltre che meramente reiterative. 2.2. Il primo motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui evidenzia la mancanza della condizione di procedibilità in ordine ai reati di furto. A tale fine si evidenzia che nel caso di specie la persona offesa si era costituita parte civile in ordine ad ai delitti di furto di cui ai capi a) e b). Come osservato dalla Corte di Appello, invero, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), [Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 nella quale si sono richiamati il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, quindi, può essere riconosciuto anche nell'atto di con cui la persona offesa si costituisce parte civile nonché nella persistenza della costituzione nei successivi gradi di giudizio), nonché i consolidati precedenti nello stesso senso, fra cui Sez. 2 n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020 Rv 277801; Sez, 5 n, 43478 del 19/10/2001, Rv 220259] . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa« di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024 Il Consigli tensore Il Presidente