Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 102
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La sentenza di Cassazione ha statuito che l'eccezione di prescrizione è preclusa dalla definitività della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La motivazione degli interessi di mora non è esigibile nell'atto di riscossione poiché la determinazione è rimessa alla legge. Il contribuente non ha dedotto errori di calcolo.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per illegittimità della cartella presupposta

    La cartella di pagamento, non impugnata, è divenuta definitiva e costituisce titolo valido per la riscossione. Il giudicato favorevole all'obbligato principale non ha effetto nei confronti del coobbligato solidale. L'intimazione è legittima in quanto basata su un titolo definitivo.

  • Accolto
    Infondatezza del ricorso per riassunzione

    La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Infondatezza della riassunzione e dell'originario ricorso

    La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 102
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo