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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6W00025 2024 CREDITO D'IMPOS 2018
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6W00025 2024 CREDITO D'IMPOS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2025 depositato il 13/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Frosinone l'atto n. TKQCR6W000252024, notificato in data 27/03/2024, con il quale veniva recuperato l'indebito utilizzo del credito d'imposta c.d. “Ricerca & Sviluppo” maturato negli anni di imposta 2017 e 2018, ed utilizzato nelle successive annualità 2018 e 2019, per un totale di credito dovuto pari ad € 205.939,80.
La ricorrente ha eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'atto di recupero in quanto notificato a termini quadriennali di decadenza ampiamente scaduti.
Si verterebbe, infatti, al più in un'ipotesi di crediti non spettanti e non piuttosto di crediti inesistenti, di talché il potere di accertamento si sarebbe consumato perché ormai decorsi, al momento della notifica, i quattro anni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019.
Ha quindi dedotto l'abuso di potere dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe compiuto i suoi controlli, le verifiche e gli approfondimenti sull'esistenza delle condizioni di accesso ai benefici, senza avvalersi del parere tecnico del Ministero per lo sviluppo economico cui sono riservate le valutazioni soprattutto al cospetto di materie di particolare complessità tecnico-scientifica.
Nel merito, la Ricorrente_1 spa ha sostenuto la infondatezza della pretesa dell'Agenzia atteso che tutti i progetti realizzati che avevano generato, per via delle spese sostenute, il credito di imposta poi utilizzato, rientravano tra quelli pienamente agevolabili in quanto caratterizzati dai requisiti di novità, creatività, incertezza dei risultati, sistematicità e riproducibilità, come dettato peraltro dalle indicazioni del cosiddetto Manuale di
Frascati.
In subordine, ha, infine, richiesto l'applicazione di sanzioni al 30% deducendo che l'eventuale violazione, collegata alla eventuale non spettanza del credito, piuttosto che all'inesistenza, era stata commessa in presenza di una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando atto di controdeduzioni con il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto dalla controparte.
L'Agenzia, in buona sostanza, ha negato l'esecuzione da parte della società ricorrente di lavorazioni suscettibili di essere qualificate come attività di sviluppo e ricerca, non potendo rientrare in questa generale categoria quelle indicate dalla LED nella documentazione da lei prodotta;
di qui, in mancanza dei presupposti,
l'indicazione di credito inesistente a fini fiscali con conseguenziale attività di recupero di quanto indebitamente compensato.
A tali controdeduzioni la parte ha ribattuto in vista dell'udienza con un'ulteriore memoria integrativa con cui ha ribadito le proprie eccezioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il processo è stato quindi discusso all'udienza del 13.02.2025 in cui le parti si sono riportate ciascuna alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di essere accolto. Dalla lettura ed analisi della documentazione prodotta in atti la Corte ritiene che i progetti presentati dalla
LED abbiano tutte le caratteristiche per esseri ricompresi tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
Ebbene, nei progetti della ricorrente: ND, AM YAG, IT ed anche TE PUSH, così come nel progetto EN ed in quello SU HP UC (elettrobisturi), tutti dettagliatamente descritti ed analizzati nella relazione tecnica dell'Ing.nominativo 1 si ravvisano quei requisiti del Manuale di Frascati che come noto, non sono altro che criteri indicativi di classificazione stabiliti dall'OCSE per stabilire se in un'attività compiuta da un'impresa che richieda il beneficio fiscale, si possano ravvisare o meno i presupposti di legge per essere essa ricompresa ed ammessa nel novero delle attività di sviluppo e ricerca suscettibili di generare (in relazione alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti) un credito di imposta compensabile in futuro.
Considerato in particolare che la normativa italiana, e quella europea da questa richiamata, prevedono che per attività di ricerca e sviluppo si debba intendere quella relativa a progetti intrapresi per superare una o più incertezze scientifiche e tecnologiche adottando soluzioni innovative non basate sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e sull'applicazione delle tecniche e conoscenze già note e disponibili, e questo al fine di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti, intesi come beni o servizi, o processi ovvero per sviluppare un miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti, allora le caratteristiche che l'attività di una impresa deve avere per accedere al credito di imposta in questione, per come elencate dal
Manuale di Frascati, sono quelle: a) della “novità” del progetto, nel senso che esso deve tendere a raggiungere e realizzare risultati nuovi per la società, non dovendosi trattare di beni o servizi già in diffusione nel mercato;
b) della “creatività”, ossia la realizzazione di un'idea migliorativa delle conoscenze esistenti;
c) dell'
“incertezza” che l'attività deve intrinsecamente avere (è ovvio che progettare qualcosa di nuovo e creativo non può che avere un iter incerto circa i tempi, i costi, l'effettiva riuscita ed il finale raggiungimento dello scopo;
ogni ricerca porta con sé in radice, la possibilità di insuccesso;
d) la “sistematicità”, intesa come conduzione pianificata della ricerca e sviluppo;
e) la “trasferibilità” nel senso della riproducibilità e messa a disposizione delle nuove conoscenze raggiunte e dei nuovi prodotti o servizi, studiati e/o realizzati, a fini di una loro riproduzione.
Tornando ai progetti della società ricorrente, essi appaiono dotati di tutte le sopra esposte caratteristiche come evidenziate nella relazione tecnica sopra richiamata che la Corte ritiene condivisibile.
Sul punto l'Agenzia resistente nulla ha osservato incentrando piuttosto le sue considerazioni sulla inesistenza del credito, oltre che su alcuni aspetti formali che però non incidono in termini di decadenza dal beneficio, esclusivamente sulla mancanza del requisito della innovazione, della novità dei progetti oggetti dell'attività della Ricorrente_1 spa sottolineando a sostegno della tesi la presenza sul mercato di prodotti del tutto similari per caratteristiche ed utilità.
Si ritiene invece che questo aspetto non sia affatto mancante;
la ricorrente ha infatti dimostrato che per tutti i progetti è stata presentata ed ottenuta la domanda di brevetto per invenzione industriale (circostanza su cui l'Agenzia nulla ha osservato); è pertanto indubbio che le attività dalla Ricorrente_1 SPA, avendo ottenuto i brevetti di invenzione sono caratterizzate dalla necessaria ricorrenza di un alto grado di innovazione dell'invenzione presentata alla registrazione e che soprattutto rappresentino una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima.
E sul punto appare smentita anche l'affermazione dell'Agenzia laddove sostiene che sul mercato erano già presenti prodotti del tutto similari, di talché non si tratterebbe di progetti finalizzati a realizzare beni e macchinari “nuovi” bensì solo migliorativi.
E ciò in quanto la contribuente ha dimostrato, a parere della Corte, che in realtà tutti i prodotti indicati dall'Agenzia hanno avuto data di immissione sul mercato successiva all'epoca di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e sostenimento dei costi da parte della Ricorrente_1 SPA. Le ragioni della ricorrente, per i motivi suesposti, appaiono condivisibili in quanto le attività da essa svolte sono suscettibili di essere qualificate come di ricerca e sviluppo e, per quanto tali, suscettibili di generare i crediti di imposta utilizzabili in compensazione.
Il ricorso è pertanto accolto. Quanto alle spese, attesa la complessità della vicenda, si ritiene equo doverle compensare.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6W00025 2024 CREDITO D'IMPOS 2018
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6W00025 2024 CREDITO D'IMPOS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2025 depositato il 13/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Frosinone l'atto n. TKQCR6W000252024, notificato in data 27/03/2024, con il quale veniva recuperato l'indebito utilizzo del credito d'imposta c.d. “Ricerca & Sviluppo” maturato negli anni di imposta 2017 e 2018, ed utilizzato nelle successive annualità 2018 e 2019, per un totale di credito dovuto pari ad € 205.939,80.
La ricorrente ha eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'atto di recupero in quanto notificato a termini quadriennali di decadenza ampiamente scaduti.
Si verterebbe, infatti, al più in un'ipotesi di crediti non spettanti e non piuttosto di crediti inesistenti, di talché il potere di accertamento si sarebbe consumato perché ormai decorsi, al momento della notifica, i quattro anni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019.
Ha quindi dedotto l'abuso di potere dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe compiuto i suoi controlli, le verifiche e gli approfondimenti sull'esistenza delle condizioni di accesso ai benefici, senza avvalersi del parere tecnico del Ministero per lo sviluppo economico cui sono riservate le valutazioni soprattutto al cospetto di materie di particolare complessità tecnico-scientifica.
Nel merito, la Ricorrente_1 spa ha sostenuto la infondatezza della pretesa dell'Agenzia atteso che tutti i progetti realizzati che avevano generato, per via delle spese sostenute, il credito di imposta poi utilizzato, rientravano tra quelli pienamente agevolabili in quanto caratterizzati dai requisiti di novità, creatività, incertezza dei risultati, sistematicità e riproducibilità, come dettato peraltro dalle indicazioni del cosiddetto Manuale di
Frascati.
In subordine, ha, infine, richiesto l'applicazione di sanzioni al 30% deducendo che l'eventuale violazione, collegata alla eventuale non spettanza del credito, piuttosto che all'inesistenza, era stata commessa in presenza di una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando atto di controdeduzioni con il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto dalla controparte.
L'Agenzia, in buona sostanza, ha negato l'esecuzione da parte della società ricorrente di lavorazioni suscettibili di essere qualificate come attività di sviluppo e ricerca, non potendo rientrare in questa generale categoria quelle indicate dalla LED nella documentazione da lei prodotta;
di qui, in mancanza dei presupposti,
l'indicazione di credito inesistente a fini fiscali con conseguenziale attività di recupero di quanto indebitamente compensato.
A tali controdeduzioni la parte ha ribattuto in vista dell'udienza con un'ulteriore memoria integrativa con cui ha ribadito le proprie eccezioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il processo è stato quindi discusso all'udienza del 13.02.2025 in cui le parti si sono riportate ciascuna alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di essere accolto. Dalla lettura ed analisi della documentazione prodotta in atti la Corte ritiene che i progetti presentati dalla
LED abbiano tutte le caratteristiche per esseri ricompresi tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
Ebbene, nei progetti della ricorrente: ND, AM YAG, IT ed anche TE PUSH, così come nel progetto EN ed in quello SU HP UC (elettrobisturi), tutti dettagliatamente descritti ed analizzati nella relazione tecnica dell'Ing.nominativo 1 si ravvisano quei requisiti del Manuale di Frascati che come noto, non sono altro che criteri indicativi di classificazione stabiliti dall'OCSE per stabilire se in un'attività compiuta da un'impresa che richieda il beneficio fiscale, si possano ravvisare o meno i presupposti di legge per essere essa ricompresa ed ammessa nel novero delle attività di sviluppo e ricerca suscettibili di generare (in relazione alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti) un credito di imposta compensabile in futuro.
Considerato in particolare che la normativa italiana, e quella europea da questa richiamata, prevedono che per attività di ricerca e sviluppo si debba intendere quella relativa a progetti intrapresi per superare una o più incertezze scientifiche e tecnologiche adottando soluzioni innovative non basate sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e sull'applicazione delle tecniche e conoscenze già note e disponibili, e questo al fine di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti, intesi come beni o servizi, o processi ovvero per sviluppare un miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti, allora le caratteristiche che l'attività di una impresa deve avere per accedere al credito di imposta in questione, per come elencate dal
Manuale di Frascati, sono quelle: a) della “novità” del progetto, nel senso che esso deve tendere a raggiungere e realizzare risultati nuovi per la società, non dovendosi trattare di beni o servizi già in diffusione nel mercato;
b) della “creatività”, ossia la realizzazione di un'idea migliorativa delle conoscenze esistenti;
c) dell'
“incertezza” che l'attività deve intrinsecamente avere (è ovvio che progettare qualcosa di nuovo e creativo non può che avere un iter incerto circa i tempi, i costi, l'effettiva riuscita ed il finale raggiungimento dello scopo;
ogni ricerca porta con sé in radice, la possibilità di insuccesso;
d) la “sistematicità”, intesa come conduzione pianificata della ricerca e sviluppo;
e) la “trasferibilità” nel senso della riproducibilità e messa a disposizione delle nuove conoscenze raggiunte e dei nuovi prodotti o servizi, studiati e/o realizzati, a fini di una loro riproduzione.
Tornando ai progetti della società ricorrente, essi appaiono dotati di tutte le sopra esposte caratteristiche come evidenziate nella relazione tecnica sopra richiamata che la Corte ritiene condivisibile.
Sul punto l'Agenzia resistente nulla ha osservato incentrando piuttosto le sue considerazioni sulla inesistenza del credito, oltre che su alcuni aspetti formali che però non incidono in termini di decadenza dal beneficio, esclusivamente sulla mancanza del requisito della innovazione, della novità dei progetti oggetti dell'attività della Ricorrente_1 spa sottolineando a sostegno della tesi la presenza sul mercato di prodotti del tutto similari per caratteristiche ed utilità.
Si ritiene invece che questo aspetto non sia affatto mancante;
la ricorrente ha infatti dimostrato che per tutti i progetti è stata presentata ed ottenuta la domanda di brevetto per invenzione industriale (circostanza su cui l'Agenzia nulla ha osservato); è pertanto indubbio che le attività dalla Ricorrente_1 SPA, avendo ottenuto i brevetti di invenzione sono caratterizzate dalla necessaria ricorrenza di un alto grado di innovazione dell'invenzione presentata alla registrazione e che soprattutto rappresentino una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima.
E sul punto appare smentita anche l'affermazione dell'Agenzia laddove sostiene che sul mercato erano già presenti prodotti del tutto similari, di talché non si tratterebbe di progetti finalizzati a realizzare beni e macchinari “nuovi” bensì solo migliorativi.
E ciò in quanto la contribuente ha dimostrato, a parere della Corte, che in realtà tutti i prodotti indicati dall'Agenzia hanno avuto data di immissione sul mercato successiva all'epoca di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e sostenimento dei costi da parte della Ricorrente_1 SPA. Le ragioni della ricorrente, per i motivi suesposti, appaiono condivisibili in quanto le attività da essa svolte sono suscettibili di essere qualificate come di ricerca e sviluppo e, per quanto tali, suscettibili di generare i crediti di imposta utilizzabili in compensazione.
Il ricorso è pertanto accolto. Quanto alle spese, attesa la complessità della vicenda, si ritiene equo doverle compensare.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.