Art. 2. F i n a l i t a' 1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:
((0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;)) a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;
b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':
a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;
c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i
propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata; d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali,
borse di studio e borse di ricerca avanzata.
((0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;)) a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;
b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':
a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;
c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i
propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata; d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali,
borse di studio e borse di ricerca avanzata.