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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 21984/2022 ed al n. 21013/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Federico
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carolina Castaldo, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 20.5.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti;
rinviata la causa- dopo l'assegnazione al Giudice, dott.ssa Cozzolino, - all'udienza del 2.10.2025, il gi assegnava in decisione senza termini, avendo già i procuratori precisato in precedenza le conclusioni. In data 13.10.2025 il Pubblico Ministero concludeva affinché fosse pronunciata la separazione personale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2022, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio del 16.6.1984 con la sign.ra sono nati Controparte_1 Per_1
(26.2.1986) e (17.2.1988) ormai autonomi – esponeva che il matrimonio, Per_2 già dopo i primi anni, si era rivelato infelice ma la coppia aveva deciso di rimanere insieme per il benessere dei figli. Deduceva che la causa della fine dell'affectio coniugalis fosse da attribuirsi solo alla moglie che descriveva come una donna
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autoritaria, poco incline alla dolcezza, sempre trascurata nell'igiene personale ed in quella della casa. Dopo anni di liti e dissapori, il aveva deciso di separarsi Pt_1 ma non era riuscito ad addivenire ad una soluzione concordata;
i fatti erano precipitati nel giugno 2022 quando erano intervenuti i Carabinieri per cercare di sedare l'ennesima lite familiare. Deduceva, inoltre, di svolgere l'attività di autotrasportatore e di percepire un reddito di circa 12.000,00 euro all'anno; circa la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ne chiedeva l'assegnazione. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie.
Con ricorso depositato il 28.9.2022, la chiedeva – in riconvenzionale - CP_1 pronunciarsi la separazione con addebito al marito in quanto deduceva che la fine dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nella sola ed esclusiva condotta del che descriveva come un uomo dedito al tradimento e come una persona Pt_1 violenta ed aggressiva. Era stato, inoltre, anche dedito all'uso di droga e l'aveva spesso costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Lei non lo aveva mai denunciato per amore dei figli ed aveva tenuto insieme la famiglia. Chiedeva, inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito in quanto lei era sempre stata casalinga, non aveva mai lavorato ed il nucleo familiare era sempre stato monoreddito, mantenuto e sostenuto dal solo con il suo lavoro. I figli erano Pt_1 ormai autonomi, con proprie famiglie. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali (e non) patiti nel corso degli anni di matrimonio, nonché, infine, la restituzione della metà delle somme prelevate dal marito dal conto corrente cointestato.
Riuniti i due giudizi, i coniugi sono stati ascoltati dal Presidente all'udienza del 21.12.2022. All'esito, autorizzati a vivere separatamente, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 350,00 Pt_1 CP_1 mensili come mantenimento.
Il Giudice dott.ssa Carla Hubler, assegnataria del processo, con ordinanza del 16.5.2023, ha assegnato i termini ex art. 183/6° co.cpc, ed ha rinviato al 19.12.2023. Con ordinanza del 19.12.2023 – condivisa dal Collegio – ha statuito quanto segue:
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 183, 4 comma, cpc, solleva d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010). Ritenuta inammissibile ed
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irrilevante la prova testi articolata da entrambe le parti nelle memorie istruttorie perché vertente su circostanze contenenti valutazioni non consentite ai testi o perché su capitoli affetti da genericità o perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della causa o, ancora, su fatti da provare per tabulas, ovvero negative e non in precedenza dedotte;
ritenuto inammissibile il deferito interrogatorio non coltivato in sede di note istruttorie e non formulato in capitoli, ritenuto che vada ordinata alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, e comunque la documentazione inerente prestazioni di contenuto economico anche se esenti con aggiornamento alla decisione. Ritenuto, altresì, che sia necessario, in considerazione delle esigenze di ruolo, fissare l'ulteriore udienza del 20.5.25 per la precisazione delle conclusioni.
Rimesso, poi, il giudizio alla scrivente, la causa è stata riservata in decisione senza termini all'udienza del 2.10.2025, avendo già i procuratori precisato le conclusioni all'udienza del 20.5.2025.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno, invece, rigettate le domande reciproche di addebito della separazione formulate dalle parti in quanto rimaste sfornite di prova.
Ciò posto, sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la
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determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712). Orbene, nel caso concreto, in sede di udienza presidenziale del 21.12.2022, la sign. ha dichiarato che il marito, in costanza di matrimonio, le “dava 50 euro alla CP_1 settimana per le esigenze della famiglia” ma lei non aveva mai saputo quanto guadagnasse. Aveva appreso da lui che alle erano depositati 100.000 euro CP_2 intestati ad entrambi ma poi non ne ha saputo più nulla. Orbene, avuto riguardo alla domanda accessoria formulata dalla ricorrente afferente all'assegno di mantenimento, - atteso che – il Tribunale nulla statuisce in ordine alla casa coniugale in assenza di figli da tutelare – il Collegio, valutata la documentazione agli atti, osserva che il non ha mai contestato che la moglie aveva sempre Pt_1 svolto il ruolo di casalinga e che non aveva mai lavorato. Lui aveva sempre mantenuto il menage familiare con il suo lavoro di autotrasportatore. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione allegata (dichiarazioni reddituali del il Presidente del Tribunale aveva posto a suo Pt_1 carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 350,00 mensili. Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, il ha depositato Pt_1 agli atti l'ultima dichiarazione dei redditi del 2025 dalla quale emerge che lo stesso è stato collocato a riposo e percepisce la pensione di anzianità. Nulla, tuttavia, è stato provato dalla moglie circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la ricorrente infatti, ha solo dedotto che durante il matrimonio il marito le dava 50 euro a settimana. Da tali scarni elementi può ritenersi che il tenore di vita non fosse sicuramente elevato, ma quello di una famiglia monoreddito sostenuta dal solo marito. In ogni caso, atteso che la ricorrente e non ha alcuna capacità lavorativa in quanto ormai è alle soglie dei 70 anni, tenuto conto del fatto che la stessa durante il matrimonio non ha mai lavorato e che l'unione è durata 38 anni, il Tribunale ritiene congruo l'assegno di € 350,00 come stabilito dal Presidente del Tribunale, a carico del marito quale mantenimento per la moglie con decorrenza dal ricorso del settembre 2022 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal novembre 2026. Permane, infatti, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la disparità economica tra i coniugi in quanto la non risulta percettrice di alcun CP_1 emolumento né di alcuna pensione.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• PONE a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 350,00 quale mantenimento della
[...] moglie, con decorrenza dal ricorso entro la fine di ogni mese, che dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI dal NOVEMBRE 2026;
• RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale per quanto espresso in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 84 parte I S. SEz. T Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa I.Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte al n. 21984/2022 ed al n. 21013/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Federico
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carolina Castaldo, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 20.5.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti;
rinviata la causa- dopo l'assegnazione al Giudice, dott.ssa Cozzolino, - all'udienza del 2.10.2025, il gi assegnava in decisione senza termini, avendo già i procuratori precisato in precedenza le conclusioni. In data 13.10.2025 il Pubblico Ministero concludeva affinché fosse pronunciata la separazione personale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2022, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio del 16.6.1984 con la sign.ra sono nati Controparte_1 Per_1
(26.2.1986) e (17.2.1988) ormai autonomi – esponeva che il matrimonio, Per_2 già dopo i primi anni, si era rivelato infelice ma la coppia aveva deciso di rimanere insieme per il benessere dei figli. Deduceva che la causa della fine dell'affectio coniugalis fosse da attribuirsi solo alla moglie che descriveva come una donna
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autoritaria, poco incline alla dolcezza, sempre trascurata nell'igiene personale ed in quella della casa. Dopo anni di liti e dissapori, il aveva deciso di separarsi Pt_1 ma non era riuscito ad addivenire ad una soluzione concordata;
i fatti erano precipitati nel giugno 2022 quando erano intervenuti i Carabinieri per cercare di sedare l'ennesima lite familiare. Deduceva, inoltre, di svolgere l'attività di autotrasportatore e di percepire un reddito di circa 12.000,00 euro all'anno; circa la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ne chiedeva l'assegnazione. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie.
Con ricorso depositato il 28.9.2022, la chiedeva – in riconvenzionale - CP_1 pronunciarsi la separazione con addebito al marito in quanto deduceva che la fine dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nella sola ed esclusiva condotta del che descriveva come un uomo dedito al tradimento e come una persona Pt_1 violenta ed aggressiva. Era stato, inoltre, anche dedito all'uso di droga e l'aveva spesso costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Lei non lo aveva mai denunciato per amore dei figli ed aveva tenuto insieme la famiglia. Chiedeva, inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito in quanto lei era sempre stata casalinga, non aveva mai lavorato ed il nucleo familiare era sempre stato monoreddito, mantenuto e sostenuto dal solo con il suo lavoro. I figli erano Pt_1 ormai autonomi, con proprie famiglie. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali (e non) patiti nel corso degli anni di matrimonio, nonché, infine, la restituzione della metà delle somme prelevate dal marito dal conto corrente cointestato.
Riuniti i due giudizi, i coniugi sono stati ascoltati dal Presidente all'udienza del 21.12.2022. All'esito, autorizzati a vivere separatamente, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 350,00 Pt_1 CP_1 mensili come mantenimento.
Il Giudice dott.ssa Carla Hubler, assegnataria del processo, con ordinanza del 16.5.2023, ha assegnato i termini ex art. 183/6° co.cpc, ed ha rinviato al 19.12.2023. Con ordinanza del 19.12.2023 – condivisa dal Collegio – ha statuito quanto segue:
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 183, 4 comma, cpc, solleva d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010). Ritenuta inammissibile ed
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irrilevante la prova testi articolata da entrambe le parti nelle memorie istruttorie perché vertente su circostanze contenenti valutazioni non consentite ai testi o perché su capitoli affetti da genericità o perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della causa o, ancora, su fatti da provare per tabulas, ovvero negative e non in precedenza dedotte;
ritenuto inammissibile il deferito interrogatorio non coltivato in sede di note istruttorie e non formulato in capitoli, ritenuto che vada ordinata alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, e comunque la documentazione inerente prestazioni di contenuto economico anche se esenti con aggiornamento alla decisione. Ritenuto, altresì, che sia necessario, in considerazione delle esigenze di ruolo, fissare l'ulteriore udienza del 20.5.25 per la precisazione delle conclusioni.
Rimesso, poi, il giudizio alla scrivente, la causa è stata riservata in decisione senza termini all'udienza del 2.10.2025, avendo già i procuratori precisato le conclusioni all'udienza del 20.5.2025.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno, invece, rigettate le domande reciproche di addebito della separazione formulate dalle parti in quanto rimaste sfornite di prova.
Ciò posto, sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la
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determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712). Orbene, nel caso concreto, in sede di udienza presidenziale del 21.12.2022, la sign. ha dichiarato che il marito, in costanza di matrimonio, le “dava 50 euro alla CP_1 settimana per le esigenze della famiglia” ma lei non aveva mai saputo quanto guadagnasse. Aveva appreso da lui che alle erano depositati 100.000 euro CP_2 intestati ad entrambi ma poi non ne ha saputo più nulla. Orbene, avuto riguardo alla domanda accessoria formulata dalla ricorrente afferente all'assegno di mantenimento, - atteso che – il Tribunale nulla statuisce in ordine alla casa coniugale in assenza di figli da tutelare – il Collegio, valutata la documentazione agli atti, osserva che il non ha mai contestato che la moglie aveva sempre Pt_1 svolto il ruolo di casalinga e che non aveva mai lavorato. Lui aveva sempre mantenuto il menage familiare con il suo lavoro di autotrasportatore. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione allegata (dichiarazioni reddituali del il Presidente del Tribunale aveva posto a suo Pt_1 carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 350,00 mensili. Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, il ha depositato Pt_1 agli atti l'ultima dichiarazione dei redditi del 2025 dalla quale emerge che lo stesso è stato collocato a riposo e percepisce la pensione di anzianità. Nulla, tuttavia, è stato provato dalla moglie circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la ricorrente infatti, ha solo dedotto che durante il matrimonio il marito le dava 50 euro a settimana. Da tali scarni elementi può ritenersi che il tenore di vita non fosse sicuramente elevato, ma quello di una famiglia monoreddito sostenuta dal solo marito. In ogni caso, atteso che la ricorrente e non ha alcuna capacità lavorativa in quanto ormai è alle soglie dei 70 anni, tenuto conto del fatto che la stessa durante il matrimonio non ha mai lavorato e che l'unione è durata 38 anni, il Tribunale ritiene congruo l'assegno di € 350,00 come stabilito dal Presidente del Tribunale, a carico del marito quale mantenimento per la moglie con decorrenza dal ricorso del settembre 2022 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal novembre 2026. Permane, infatti, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la disparità economica tra i coniugi in quanto la non risulta percettrice di alcun CP_1 emolumento né di alcuna pensione.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• PONE a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 350,00 quale mantenimento della
[...] moglie, con decorrenza dal ricorso entro la fine di ogni mese, che dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI dal NOVEMBRE 2026;
• RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale per quanto espresso in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 84 parte I S. SEz. T Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa I.Cozzolino
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