Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 589
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto d'imposta

    La Corte ritiene che il presupposto d'imposta non possa essere affermato, in quanto il dato nella dichiarazione del marito è smentito da una dichiarazione integrativa dello stesso e dalla sentenza di divorzio che prevede un assegno di mantenimento per i figli, non per la ricorrente. Inoltre, anche se l'assegno fosse destinato alla ricorrente, essendo per il mantenimento dei figli, sarebbe escluso dalla base imponibile.

  • Accolto
    Illegittima irrogazione delle sanzioni

    Poiché il ricorso è stato accolto per insussistenza del presupposto d'imposta, le sanzioni conseguentemente vengono annullate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 589
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo