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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
RE ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe contestandone la legittimità sia avuto riguardo all'insussitenza del presupposto d'imposta, sia in relazione all'irrogazione delle sanzioni.
La pretesa era in funzione dell'asserita erogazione di assegni da parte del marito per un importo di
€ 39.000,00, che la ricorrente negava , evidenziando come la stessa sentenza divorzile avesse previsto un assegno ben inferiore e solo a favore dei figli.
Si costituiva l'Ufficio che resisteva al ricorso, sul rilievo che la ripresa derivava dalla stessa dichiarazione del marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che possa decidersi il ricorso, senza che si riveli necessario un rinvio, come indicato dall'Uffcio, in sede di udienza.
La ripresa dell'Ufficio trae origine dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico PF n. 11132266870 del 25.02.2022) presentata dal sig. Nominativo_1 (CF_1), dove era stata indicata la corresponsione in favore della ricorrente di assegni periodici per l'importo complessivo di € 39.000,00. In data 02.07.2025 veniva notificato l'avviso di accertamento sul presupposto della mancata dichiarazione dell'assegno divorzile di € 39.000,00, accertando pertanto, ai sensi dell'art. 41 bis del dpr 600/1973, una maggiore Irpef per € 11.140,00, una maggiore addizionale regionale per € 579,00, una maggiore addizionale comunale per € 312,00, e sanzioni per € 13.814,40.
Va altresì evidenziato che Nominativo_1 ha provveduto a presentare in data 08.08.2025 una dichiarazione integrativa (doc. 4, protocollo n. 25080811400947775) con la quale ha comunicato l'erronea indicazione, giacchè ha asseritamente qualificato oneri deducibili dello studio professionale come importi destinati alla consorte.
Come detto la ricorrente nega di aver ricevuto l'importo di € 39.000,00 e, ritiene la Corte che, invero, non possa affermarsi l'esistenza del dedotto presupposto d'imposta.
Invero il dato indicato nella dichirazione di Nominativo_1 non è accompaganato da alcun riscontro contabile ed è smentito dallo stesso interessato nella successiva dichirazione integrativa.
D'altra parte, la ricostruzine della ricorrente trova riscontro nella vicenda giudiziaria civile. A seguito di ricorso del 26.06.2023, il Tribunale di Milano ha emesso in data 25.10.2023 la sentenza n. 8682/2023, depositata il 07.11.2023 , con la quale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, omologando le condizioni ivi previste tra cui l'obbligo in capo al sig. Nominativo_1 di corrispondere l'importo mensile di € 1.500,00 per il solo mantenimento dei figli, per un ammontare annuo di € 18.000,00.
Appare ragionevole, quindi, ritenere che la ricorrente non ha mai percepito la somma richiesta dall'Ufficio
- superiore a quella indicata in sentenza- e destinata al mantenimento dei figli. Va osservato, poi, che, poiché gli assegni di mantenimento riguardano i figli, la ricorrente non era neanche tenuta a dichiararli essendo esclusi dalla base imponibile, ex art. 3, comma 3, lett. b), Tuir. Il ricorso, quindi, va accolto, in difetto di elementi che comprovino la diponibilità dell'importo da parte della ricorrente..
Poichè l'azione dell'Uffcio deriva da elementi oggettivi dedotti da impropri comportamenti di terzo, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara compensate le spese di giudizio sostenute dalle parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
RE ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000241 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe contestandone la legittimità sia avuto riguardo all'insussitenza del presupposto d'imposta, sia in relazione all'irrogazione delle sanzioni.
La pretesa era in funzione dell'asserita erogazione di assegni da parte del marito per un importo di
€ 39.000,00, che la ricorrente negava , evidenziando come la stessa sentenza divorzile avesse previsto un assegno ben inferiore e solo a favore dei figli.
Si costituiva l'Ufficio che resisteva al ricorso, sul rilievo che la ripresa derivava dalla stessa dichiarazione del marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che possa decidersi il ricorso, senza che si riveli necessario un rinvio, come indicato dall'Uffcio, in sede di udienza.
La ripresa dell'Ufficio trae origine dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico PF n. 11132266870 del 25.02.2022) presentata dal sig. Nominativo_1 (CF_1), dove era stata indicata la corresponsione in favore della ricorrente di assegni periodici per l'importo complessivo di € 39.000,00. In data 02.07.2025 veniva notificato l'avviso di accertamento sul presupposto della mancata dichiarazione dell'assegno divorzile di € 39.000,00, accertando pertanto, ai sensi dell'art. 41 bis del dpr 600/1973, una maggiore Irpef per € 11.140,00, una maggiore addizionale regionale per € 579,00, una maggiore addizionale comunale per € 312,00, e sanzioni per € 13.814,40.
Va altresì evidenziato che Nominativo_1 ha provveduto a presentare in data 08.08.2025 una dichiarazione integrativa (doc. 4, protocollo n. 25080811400947775) con la quale ha comunicato l'erronea indicazione, giacchè ha asseritamente qualificato oneri deducibili dello studio professionale come importi destinati alla consorte.
Come detto la ricorrente nega di aver ricevuto l'importo di € 39.000,00 e, ritiene la Corte che, invero, non possa affermarsi l'esistenza del dedotto presupposto d'imposta.
Invero il dato indicato nella dichirazione di Nominativo_1 non è accompaganato da alcun riscontro contabile ed è smentito dallo stesso interessato nella successiva dichirazione integrativa.
D'altra parte, la ricostruzine della ricorrente trova riscontro nella vicenda giudiziaria civile. A seguito di ricorso del 26.06.2023, il Tribunale di Milano ha emesso in data 25.10.2023 la sentenza n. 8682/2023, depositata il 07.11.2023 , con la quale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, omologando le condizioni ivi previste tra cui l'obbligo in capo al sig. Nominativo_1 di corrispondere l'importo mensile di € 1.500,00 per il solo mantenimento dei figli, per un ammontare annuo di € 18.000,00.
Appare ragionevole, quindi, ritenere che la ricorrente non ha mai percepito la somma richiesta dall'Ufficio
- superiore a quella indicata in sentenza- e destinata al mantenimento dei figli. Va osservato, poi, che, poiché gli assegni di mantenimento riguardano i figli, la ricorrente non era neanche tenuta a dichiararli essendo esclusi dalla base imponibile, ex art. 3, comma 3, lett. b), Tuir. Il ricorso, quindi, va accolto, in difetto di elementi che comprovino la diponibilità dell'importo da parte della ricorrente..
Poichè l'azione dell'Uffcio deriva da elementi oggettivi dedotti da impropri comportamenti di terzo, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara compensate le spese di giudizio sostenute dalle parti.