Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03609/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8963 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Scarano, Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2024 di cui al foglio -OMISSIS-, in data 5 febbraio 2024, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, notificato via p.e.c. dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza con nota -OMISSIS- del 10 febbraio 2024;
- del presupposto verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento della Guardia di Finanza (C.S.A. del 12 dicembre 2023), riunitasi nei giorni dal 12 al 14 dicembre 2023, recante il predetto giudizio di avanzamento;
- delle «SCHEDE DI VALUTAZIONE» riportate nell’allegato 8a al menzionato verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento, con riferimento agli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 21, comma 4, del d.lgs n. 69/2001; - dei punteggi finali di merito riportati nella tabella denominata «SCRUTINIO DEI COLONNELLI IN SPE DEL RUOLO NORMALE - COMPARTO ORDINARIO INCLUSI NELL’ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2024» di cui all’allegato 9a al richiamato verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento;
- della «GRADUATORIA DI MERITO DEI COLONNELLI IN SPE DEL RUOLO NORMALE - COMPARTO ORDINARIO INCLUSI NELL’ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2024», approvata e firmata digitalmente, in data 29 gennaio 2024, dal Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, riportata nell’allegato 10a al predetto verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento; - di ogni altro atto ai predetti collegato e connesso, antecedente o successivo, ivi compresi, per quanto di ragione, gli avanzamenti disposti nei confronti degli altri Ufficiali sopra menzionati e valutati per l’avanzamento a scelta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PP US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame che viene in riassunzione a seguito di opposizione in sede di ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il Col. t.ST -OMISSIS-, Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, contesta l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2024 di cui al foglio -OMISSIS-, del 5 febbraio 2024, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiale con cui il ricorrente, pur venendo dichiarato idoneo, è stato collocato in posizione non utile all’avanzamento al grado superiore.
Il ricorso è basato sul seguente unico motivo che viene così articolato:
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19, comma 1 e 2, d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69. Eccesso di potere in senso relativo per incoerenza del metro valutativo impiegato, manifesta incongruità, illogicità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione, travisamento delle risultanze documentali, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione della situazione di fatto, dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche, difetto di istruttoria. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. 29 novembre 2007, n. 266 .
2. Resistono in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione, relativa agli avanzamenti degli ufficiali al grado superiore per merito assoluto, è costituita dal d.lgs. 69/2001 concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza nonché dal d.m. 266/2007 che regola le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali del suddetto Corpo.
Il giudizio di avanzamento viene affidato ad apposite commissioni e si svolge attraverso una prima fase diretta ad acclarare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in relazione alle funzioni da adempiere nel grado superiore ed una seconda fase finalizzata a determinare – attraverso un punteggio di merito – la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo.
A seguito di detto giudizio viene formata una graduatoria degli ufficiali idonei in relazione i criteri normativamente previsti.
4.1. Nel caso di specie il ricorrente, dopo essere stato giudicato idoneo per la prima selezione, non è stato collocato in graduatoria in posizione utile per l’avanzamento al grado superiore.
Avverso la suddetta determinazione il ricorrente ha censurato il provvedimento in epigrafe con riferimento all’eccesso di potere in senso relativo.
Brevemente, prima di passare alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo, se non in presenza di valutazioni palesemente incoerenti o irragionevoli comportanti un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3146 del 2015).
Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.
Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è pertanto limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.
Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).
Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).
Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque, ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746).
L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
Tali valutazioni sono infatti riferite ad ufficiali con ottimi profili di carriera le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito le quali non sono la mera risultanza aritmetica del titolo e dei requisiti dei candidati ed implicano una ponderazione complessiva delle loro qualità.
In altri termini, la suddetta valutazione, effettuata in via di astrazione e di sintesi, non può essere condizionata dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.
Tale attività valutativa è infatti precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei candidati, riscontrandosi in essa l’esercizio di una discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni palesemente incoerenti o irragionevoli comportanti un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3146 del 2015).
Si tratta pertanto di una valutazione complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato che viene effettuata non in comparazione con gli altri aspiranti, ma in un’ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura ideale di ufficiale meritevole.
Va escluso, pertanto, il ricorso ad una mera operazione aritmetica dei titoli professionali posseduti dai candidati, né può essere reclamata una diversa ponderazione delle distinte qualità complessive degli scrutinati: “ Si tratta, infatti, di valutare curricula ricavati dalla documentazione caratteristica di militari i quali, pur condividendo il medesimo ambiente e la medesima preparazione di base, di norma presentano eccellenze in alcuni ambiti, sufficienze in altri, peculiarità dotate di un certo grado di significatività o meno, flessioni, discontinuità temporali, etc: output, cioè, eterogenei, ma tutti parimenti significativi e variabilmente apprezzabili oltre che difficilmente comparabili nella loro reciproca valenza ” (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, n.12161/19).
La giurisprudenza ha tuttavia precisato, e in più occasioni ribadito, che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio concretamente presi in considerazione, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202).
5. Il ricorrente ha contestato il vizio dell’eccesso di potere in senso relativo sottolineando l’ingiusta, illogica e contraddittoria disparità di metro di giudizio della C.S.A. per avere valutato la sua posizione in termini deteriori rispetto ai colleghi Generali di Brigata, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- i quali non vanterebbero curricula di segno complessivo superiori o anche solo equivalente rispetto all’interessato.
6. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, la censura di eccesso di potere in senso relativo deve essere dichiarata inammissibile con riferimento al parigrado -OMISSIS- per difetto di interesse.
Il suddetto parigrado è stato infatti collocato in posizione non utile ai fini dell’avanzamento al grado superiore -OMISSIS-) cosicché la sua chiamata in causa non risulta essere idonea a produrre un effetto utile in capo al ricorrente.
Il Collegio, a tal proposito ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui ritiene di aderire, in base al quale:
“ le censure di eccesso di potere in senso relativo nei confronti degli ufficiali che non hanno conseguito l’avanzamento sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto il ricorrente aspira all’avanzamento e non già ad una migliore collocazione in graduatoria, specie se si considera il principio di autonomia che caratterizza i giudizi di avanzamento nel corso dei vari anni (Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 5/98; Cons. Stato n. 3591/04; Cons. Stato n. 936/02; TAR Lazio — Roma n. 1701/14)” (T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 30 ottobre 2020, n. 11170).
7. Le censure di eccesso di potere in senso relativo con riferimento al Generale-OMISSIS- (-OMISSIS-^ posizione, con il punteggio di -OMISSIS-) e al generale -OMISSIS- sono infondate.
Deduce il ricorrente l’illegittimità delle operazioni della C.S.A. sulla base di un approccio di tipo atomistico con il quale sarebbero stati posti in maggiore risalto singoli aspetti di carriera e tralasciati elementi documentali parte integrante del patrimonio professionale dell’ufficiale controinteressato.
Contesta in particolare la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello del Generale-OMISSIS- in quanto il controinteressato:
- non è in possesso del titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria (t.ST), bensì di quello di Stato Maggiore Interforze (t.ISSMI);
- ha assunto “ incarichi di comando caratterizzati da autonomia decisionale e connessa responsabilità (diversi da quelli cc.dd. “equipollenti”) in misura pari a 54 mesi e 19 giorni ”;
- è stato promosso al grado di Colonnello soltanto in seconda valutazione;
- non ha ricevuto note di compiacimento di Autorità Giudiziarie o Prefettizie;
- ha conseguito la valutazione “eccellente con apprezzamento e lode” soltanto nel grado di Maggiore a partire dal 2004;
- ha conseguito la valutazione di “rendimento costantemente elevatissimo” nel grado di Colonnello soltanto a partire dal 2017;
- ha conseguito dal 2012 una valutazione non apicale delle capacità di sintesi e di ideazione, poiché giudicate non già brillanti, bensì rispettivamente “esauriente” e “ricca e sensata”.
Con riferimento alla posizione del Generale di Brigata IG -OMISSIS- contesta che quest’ultimo:
- non è in possesso del menzionato titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria (t.ST), bensì di quello di Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (t.SFP);
- nel grado di Colonnello, conseguito nel 2013, ha “ assunto incarichi di comando caratterizzati da autonomia decisionale e connessa responsabilità (diversi da quelli cc.dd. “equipollenti”) in misura pari a 95 mesi e 9 giorni ”.
- ha ultimato il proprio iter formativo e addestrativo al 20^ posto su 59 frequentatori;
- è stato promosso al grado di colonnello soltanto in terza valutazione;
- non ha ricevuto note di compiacimento di Autorità Giudiziarie o Prefettizie;
- “ ha conseguito nel grado di Tenente, nel periodo 1993-1994, una valutazione non particolarmente lusinghiera delle seguenti qualità, riportando delle flessioni rispetto al pregresso giudizio caratteristico: normale iniziativa, normale costanza e perseveranza, gode la stima di chi lo conosce a fondo quanto ad ascendente, normalmente diligente quanto a governo del personale, di normale affidamento nell’esecuzione degli ordini, superiore alla media il senso della disciplina, al comando della 2^ Sezione Operativa della 3^ Compagnia Pronto Impiego di Venezia;
- ha conseguito nel grado di Capitano, nel 1997, una valutazione non particolarmente lusinghiera delle seguenti qualità, riportando delle flessioni rispetto al pregresso giudizio caratteristico: decide bene dopo matura riflessione quanto a decisione ed obiettivo nel giudicare i dipendenti, con perdita dell’aggettivazione laudativa dell’apprezzamento, al comando della 4^ Sezione del II Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- ha conseguito nel grado di Capitano, nel periodo 2000-2001, una valutazione meno lusinghiera quanto a rendimento giudicato costantemente elevato e non più elevatissimo, riportando così una flessione rispetto al pregresso giudizio caratteristico;
- ha conseguito nel grado di Maggiore, nel periodo 2003-2004, una valutazione meno lusinghiera quanto a rendimento giudicato costantemente elevato e non più elevatissimo, riportando così una flessione rispetto al pregresso giudizio caratteristico;
- ha conseguito nel grado di Colonnello, nel periodo 2015-2016, una valutazione meno lusinghiera quanto a rendimento giudicato costantemente elevato e non più elevatissimo, riportando così una flessione rispetto al pregresso giudizio caratteristico; - ha conseguito la valutazione “eccellente con apprezzamento e lode” nel grado di Capitano a partire dal 1997” ;
7.1. Le doglianze non sono meritevoli di favorevole considerazione in quanto come correttamente evidenziato dalla difesa del Corpo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle operazioni della C.S.A. sulla base di un approccio di tipo atomistico nel quale ha posto in maggiore risalto singoli aspetti di carriera e tralasciato elementi documentali parte integrante del patrimonio professionale degli ufficiali controinteressati.
L’approccio fatto proprio dalla difesa del ricorrente si pone pertanto in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale non può ritenersi ammissibile un’impostazione basata su una polverizzazione degli elementi desumibili dalla documentazione caratteristica degli ufficiali: “ nelle valutazioni espresse nei confronti degli ufficiali partecipanti ai giudizi di avanzamento al grado superiore non è dunque consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l’illegittimità del giudizio della Commissione, essendo le valutazioni riferite all’intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera di costoro. I singoli requisiti e titoli devono infatti essere considerati complessivamente nel loro insieme, e non singolarmente, per cui la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 7021/2019).
Pertanto, con riguardo al giudizio il ricorrente non ha fornito la prova di quella abnormità e contraddittorietà della valutazione necessaria per configurare il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo.
Siffatta prova non può infatti essere fornita, come opinato dalla parte ricorrente, mediante un semplice raffronto tra titoli e qualità tendente a dimostrare discrasie tra i vari elementi di giudizio, attesa l’alta discrezionalità della valutazione.
La mancanza di uno o più titoli, può, invero, essere compensata da altri titoli o precedenti di carriera ritenuti equivalenti o superiori nell’ambito del giudizio dalla Commissione, secondo l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stessa dall’ordinamento di settore.
Omette, a tal punto, parte ricorrente di rappresentare come l’amministrazione abbia ritenuto di valorizzare nell’ambito di un giudizio complessivo, globale e inscindibile, secondo una propria valutazione discrezionale non sindacabile in assenza di palese abnormità o irragionevolezza:
- il numero complessivo di anni di servizio vantati dai controinteressati e la conseguente anzianità senza demerito (considerato che i Generali -OMISSIS- sono entrati in Accademia rispettivamente nel 1986 e nel 1988, mentre il Colonnello -OMISSIS- nel 1991);
- il maggiore numero di anni di permanenza nel grado di colonnello dei controinteressati, essendo stati promossi il Generale -OMISSIS- nel 2011, il Generale -OMISSIS- nel 2013, mentre il ricorrente soltanto nel 2015;
- gli ulteriori profili curriculari emergenti dalla documentazione caratteristica dei controinteressati.
Parimenti, con riferimento alla censura con cui si deduce in capo ai controinteressati la mancanza del titolo t.ISSMI abilitante a ricoprire incarichi di Stato Maggiore invece posseduto dal ricorrente, si rileva – come correttamente dedotto dalla difesa erariale – come gli stessi siano comunque in possesso del titolo I.S.S.M.I. –corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ex art.751 del d.lgs. n.66/2010 – (-OMISSIS-) e S.F.P. –Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia – (-OMISSIS-) che costituiscono al pari del corso Issmi titolo per l’avanzamento di carriera.
A tal proposito si ritiene opportuno riportare gli stessi criteri particolari di cui “verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento” (doc. 3) relativi al giudizio di avanzamento con cui la Commissione ha stabilito che “sarà particolarmente apprezzato, anche in relazione all’esito dei corsi, il possesso dei titoli considerati dalla legge preferenziali per l’avanzamento, tra cui sarà data preminenza a quello conseguito al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria (t.ST); poi a quello acquisito presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (t.SFP) o all’esito del Corso di Stato Maggiore Interforze (t.ISSMI). Sarà altresì apprezzata la frequenza del Corso IASD”).
Ulteriormente, con particolare riferimento al dedotto mancato possesso da parte del controinteressato del Corso Superiore di Polizia Tributaria, deve essere rilevato come lo stesso titolo, che pur costituisce titolo di preferenza, sia stato comunque tenuto in conto dall’Amministrazione che ha tuttavia correttamente ritenuto non dirimente il possesso dello stesso ai fini dell’avanzamento, procedendo ad una valutazione globale complessiva e inscindibile (non solo per singoli titoli) che, in relazione a ogni gruppo di qualità, ha considerato tutti gli elementi dei curricula dei vari candidati nel loro insieme. Si precisa infatti che “ il titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria (…) di per sé non dà un automatico diritto alla promozione, in quanto la valutazione dei singoli titoli non riveste carattere autonomo nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme, per cui la mancanza di uno o più di essi, da parte di alcuno dei candidati, può essere largamente supplita dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile ” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n.2225/2001; cfr. anche decisioni nn. 2800/2009, 6247/2008, 586/2006, 2333/2000 e Sez. III, parere n.3751/08 reso nell’adunanza del 26 maggio 2009) e ciò a maggior ragione nella tipologia di promozione che qui viene in rilievo, inerente ai massimi gradi del Corpo, ove il peso specifico del predetto titolo viene ad assumere fisiologicamente un’importanza inferiore rispetto alle altre tipologie di avanzamento, atteso l’elevatissimo spessore delle qualità professionali e dei titoli dei candidati.
Rimane infatti fermo il principio per il quale l’organo collegiale in sede di valutazione non possa limitarsi a soffermarsi su un solo singolo elemento, così atomizzando la sua analisi, ma è tenuto a considerare, nel complesso e in modo analitico - con l’attribuzione del giusto peso - i molteplici e pertinenti dati curriculari dell’ufficiale, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, alle specializzazioni, ai titoli professionali e culturali che attengono all’attività istituzionale del Corpo, alle abilitazioni e iscrizioni ad albi e registri, all’attività di insegnamento e alle pubblicazioni, nonché ai giudizi ricevuti nell’arco della carriera dai propri Superiori per le singole voci interne del comparto “qualità culturali ed intellettuali”, quest’ultime riepilogate nei personali documenti caratteristici.
Pertanto, stante la mancanza nel caso di specie di una palese abnormità o irragionevolezza nel giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento, deve ritenersi il provvedimento impugnato immune da vizi.
Il ricorso va pertanto respinto.
8. Conclusivamente dato atto dell’infondatezza delle esaminate doglianze – alla quale accede la reiezione del gravame – rileva il Collegio che la peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
PP US, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP US | CE EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.