TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 3609
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere in senso relativo per incoerenza del metro valutativo, manifesta incongruità, illogicità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato

    Il giudice ha ritenuto che l'approccio del ricorrente fosse contrario all'orientamento giurisprudenziale consolidato, il quale richiede una valutazione complessiva e inscindibile della carriera degli ufficiali, senza isolare singoli episodi. La prova dell'abnormità e contraddittorietà della valutazione non può essere fornita tramite un mero raffronto tra titoli, data l'alta discrezionalità della valutazione. La mancanza di alcuni titoli può essere compensata da altri ritenuti equivalenti o superiori dalla Commissione. Inoltre, il possesso di titoli come ISSMI, SFP o IASD, pur con differenze di preferenza, costituisce titolo valido per l'avanzamento.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere in senso relativo con riferimento al parigrado -OMISSIS-

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il parigrado menzionato è stato anch'esso collocato in posizione non utile ai fini dell'avanzamento, rendendo la sua chiamata in causa inidonea a produrre un effetto utile per il ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 3609
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3609
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo