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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SC LO EN, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293202314600000147008 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4266/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 17.04.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 20.03.2025, impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2023 1460000147008, emessa dal Concessionario della Società_1, notificata in data 22.01.2025, nella parte relativa a due distinte cartelle di pagamento nonché altrettanti avvisi di accertamento e segnatamente:
1. la n. 293 2017 0042741773, notificata in data 05.02.2018, avente ad oggetto imposte IRPEF,
Addizionali ed IVA, anno 2014, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 7.653,03;
2. la n. 293 2022 0024869209, notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto imposte IRPEF,
Addizionali ed IVA, anno 2013, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 5.574,28;
3. l'avviso di accertamento n. TYS01A100232/2018, notificato il 21.11.2018, avente ad oggetto imposte
IRPEF ed Addizionali, anno 2013, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 3.807,51;
4. l'avviso di accertamento n. TYS01A100286/2022, notificato il 15.06.2022, avente ad oggetto imposte
IRPEF ed Addizionali, anno 2018, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 143.658,73.
Il tutto per complessivi euro 160.693,55.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente deduce:
1. in via preliminare, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio civile, instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento, per i crediti non tributari contestati sulla stessa iscrizione ipotecaria;
2. sempre in via preliminare, la sospensione del presente giudizio, atteso che l'iscrizione ipotecaria ha come suo presupposto giuridico la sentenza n. 6317/2024, emessa in data 10.05.2024 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ad oggi appellata di cui al ricorso RGR n. 1534/2024, pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia;
3. nel merito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica di idonea comunicazione preventiva.
Infatti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293 76202300000265000, notificata al ricorrente in data 24/08/2023, con cui l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto comunicare al contribuente la successiva iscrizione sui suoi beni, non può dirsi validamente eseguita in quanto priva dei suoi requisiti minimi idonei ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale in favore del contribuente garantendo il suo diritto di difesa. Detta comunicazione preventiva è assolutamente carente sotto il profilo della motivazione e dell'esatta indicazione dei suoi presupposti giuridici, considerato che la motivazione costituisce l'elemento centrale e qualificante degli atti impositivi in quanto consente di individuare le ragioni che legittimano la pretesa tributaria, nonché gli specifici elementi probatori su cui essa si basa;
4. ancora nel merito, i crediti per i quali è stata iscritta ipoteca legale attengono all'IRPEF e IVA anni 2013, 2014 e 2016; conseguentemente è intervenuta la prescrizione quinquennale non essendo l'atto impugnato mai divenuto esecutivo per difetto di notifica.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede l'annullamento del provvedimento esattoriale impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi al difensore costituito.
Con atto depositato in data 05.05.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha legittimamente svolto la propria attività e regolarmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta e le cartelle di pagamento sottese alla stessa.
Con ulteriori memorie depositate in data 29.05.2025 la difesa di parte resistente insiste nelle eccezioni esposte nelle proprie controdeduzioni.
All'esito dell'udienza del 20.06.2025 la Corte, attesa l'insussistenza dei presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia per il merito a nuovo ruolo.
In data 27.09.2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 10.10.2025 la Corte, attesa l'istanza di rinvio depositata dal difensore del ricorrente e della documentazione medica giustificativa dell'assenza, rinvia all'udienza del 5 dicembre 2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte precisa preliminarmente, in ordine ai primi due motivi del ricorso, che non sussistono le condizioni per sospendere l'attuale giudizio.
Nel caso di specie, infatti, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra l'odierno ricorso tributario ed il contestuale procedimento avviato, per i crediti non tributari, in sede civile, presso il Tribunale di Benevento, atteso che l'odierno atto impugnato è finalizzato, tra l'altro, a tutelare l'Ente impositore Agenzia delle Entrate per i crediti tributari dalla stessa vantati nei confronti del ricorrente.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, che invoca la necessaria sospensione del processo in quanto la sentenza posta a base dell'odierna iscrizione ipotecaria è stata oggetto di appello con istanza di sospensiva, nell'udienza del 20 giugno 2025 questa Corte ha già esaminato le relative censure di parte ricorrente per cui si ritiene superfluo pronunciarsi nuovamente sulle stesse eccezioni.
Atteso quanto sopra, il ricorso, nel merito, è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Osserva la Corte che parte resistente ha prodotto prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, consistente nell'attestazione di consegna avvenuta direttamente a mani del destinatario in data 24.08.2023.
Quanto alla presunta nullità della richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, l'atto contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente: il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, costituisce la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi. Parte ricorrente eccepisce l'invalidità della suddetta comunicazione preventiva, poiché non contiene l'indicazione degli immobili sui quali sarà iscritta l'ipoteca, tuttavia tale difesa non merita accoglimento, in quanto la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore (“In base all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto «l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca », ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione.
“Dunque, dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile o sugli immobili di sua proprietà. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7233)”.
Qualora residuassero ulteriori dubbi sul profilo formale, la Corte ritiene comunque che la notificazione in argomento abbia pienamente raggiunto lo scopo e che quindi ogni irregolarità possa considerarsi sanata, come da costante giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 8674/2015, 1301/2015; S.U. 7665/2016).
In relazione al quarto motivo di opposizione (l'intervenuta prescrizione quinquennale non essendo l'atto impugnato mai divenuto esecutivo per difetto di notifica), all'interno del quale la difesa di parte ricorrente svolge motivazioni insistendo sulla prescrizione degli atti sottesi alla odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria, motivazioni che si ritiene di respingere per le stesse causali di cui al punto precedente.
Anche a voler considerare i periodi prescrizionali successivi alle date di notifica di tutte le cartelle di pagamento e/o atti di accertamento sottesi all'odierno atto impugnato, si rileva che le date di notifica, sono ricomprese tra gli anni 2018 e 2022 e che pertanto alla data di notificazione del ricorso (22.01.2025) non era spirato alcun termine di prescrizione decennale considerato che in tema di imposte erariali, come nel caso di specie, il pagamento deve essere eseguito entro il termine ordinario decennale di cui all'art. 2496 c.c. (Cassazione ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025).
La corte ritiene che le predette motivazioni siano comprensive di ogni ulteriore difesa ed eccezione svolte dalle parti e che pertanto il ricorso debba essere respinto in ogni sua parte, confermandosi la validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di giudizio, che fissa in € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SC LO EN, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293202314600000147008 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4266/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 17.04.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 20.03.2025, impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 293 2023 1460000147008, emessa dal Concessionario della Società_1, notificata in data 22.01.2025, nella parte relativa a due distinte cartelle di pagamento nonché altrettanti avvisi di accertamento e segnatamente:
1. la n. 293 2017 0042741773, notificata in data 05.02.2018, avente ad oggetto imposte IRPEF,
Addizionali ed IVA, anno 2014, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 7.653,03;
2. la n. 293 2022 0024869209, notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto imposte IRPEF,
Addizionali ed IVA, anno 2013, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 5.574,28;
3. l'avviso di accertamento n. TYS01A100232/2018, notificato il 21.11.2018, avente ad oggetto imposte
IRPEF ed Addizionali, anno 2013, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 3.807,51;
4. l'avviso di accertamento n. TYS01A100286/2022, notificato il 15.06.2022, avente ad oggetto imposte
IRPEF ed Addizionali, anno 2018, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 143.658,73.
Il tutto per complessivi euro 160.693,55.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente deduce:
1. in via preliminare, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio civile, instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento, per i crediti non tributari contestati sulla stessa iscrizione ipotecaria;
2. sempre in via preliminare, la sospensione del presente giudizio, atteso che l'iscrizione ipotecaria ha come suo presupposto giuridico la sentenza n. 6317/2024, emessa in data 10.05.2024 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ad oggi appellata di cui al ricorso RGR n. 1534/2024, pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia;
3. nel merito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica di idonea comunicazione preventiva.
Infatti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293 76202300000265000, notificata al ricorrente in data 24/08/2023, con cui l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto comunicare al contribuente la successiva iscrizione sui suoi beni, non può dirsi validamente eseguita in quanto priva dei suoi requisiti minimi idonei ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale in favore del contribuente garantendo il suo diritto di difesa. Detta comunicazione preventiva è assolutamente carente sotto il profilo della motivazione e dell'esatta indicazione dei suoi presupposti giuridici, considerato che la motivazione costituisce l'elemento centrale e qualificante degli atti impositivi in quanto consente di individuare le ragioni che legittimano la pretesa tributaria, nonché gli specifici elementi probatori su cui essa si basa;
4. ancora nel merito, i crediti per i quali è stata iscritta ipoteca legale attengono all'IRPEF e IVA anni 2013, 2014 e 2016; conseguentemente è intervenuta la prescrizione quinquennale non essendo l'atto impugnato mai divenuto esecutivo per difetto di notifica.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede l'annullamento del provvedimento esattoriale impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi al difensore costituito.
Con atto depositato in data 05.05.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha legittimamente svolto la propria attività e regolarmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta e le cartelle di pagamento sottese alla stessa.
Con ulteriori memorie depositate in data 29.05.2025 la difesa di parte resistente insiste nelle eccezioni esposte nelle proprie controdeduzioni.
All'esito dell'udienza del 20.06.2025 la Corte, attesa l'insussistenza dei presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia per il merito a nuovo ruolo.
In data 27.09.2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 10.10.2025 la Corte, attesa l'istanza di rinvio depositata dal difensore del ricorrente e della documentazione medica giustificativa dell'assenza, rinvia all'udienza del 5 dicembre 2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte precisa preliminarmente, in ordine ai primi due motivi del ricorso, che non sussistono le condizioni per sospendere l'attuale giudizio.
Nel caso di specie, infatti, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra l'odierno ricorso tributario ed il contestuale procedimento avviato, per i crediti non tributari, in sede civile, presso il Tribunale di Benevento, atteso che l'odierno atto impugnato è finalizzato, tra l'altro, a tutelare l'Ente impositore Agenzia delle Entrate per i crediti tributari dalla stessa vantati nei confronti del ricorrente.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, che invoca la necessaria sospensione del processo in quanto la sentenza posta a base dell'odierna iscrizione ipotecaria è stata oggetto di appello con istanza di sospensiva, nell'udienza del 20 giugno 2025 questa Corte ha già esaminato le relative censure di parte ricorrente per cui si ritiene superfluo pronunciarsi nuovamente sulle stesse eccezioni.
Atteso quanto sopra, il ricorso, nel merito, è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Osserva la Corte che parte resistente ha prodotto prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, consistente nell'attestazione di consegna avvenuta direttamente a mani del destinatario in data 24.08.2023.
Quanto alla presunta nullità della richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, l'atto contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente: il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, costituisce la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi. Parte ricorrente eccepisce l'invalidità della suddetta comunicazione preventiva, poiché non contiene l'indicazione degli immobili sui quali sarà iscritta l'ipoteca, tuttavia tale difesa non merita accoglimento, in quanto la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore (“In base all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto «l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca », ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione.
“Dunque, dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile o sugli immobili di sua proprietà. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7233)”.
Qualora residuassero ulteriori dubbi sul profilo formale, la Corte ritiene comunque che la notificazione in argomento abbia pienamente raggiunto lo scopo e che quindi ogni irregolarità possa considerarsi sanata, come da costante giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 8674/2015, 1301/2015; S.U. 7665/2016).
In relazione al quarto motivo di opposizione (l'intervenuta prescrizione quinquennale non essendo l'atto impugnato mai divenuto esecutivo per difetto di notifica), all'interno del quale la difesa di parte ricorrente svolge motivazioni insistendo sulla prescrizione degli atti sottesi alla odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria, motivazioni che si ritiene di respingere per le stesse causali di cui al punto precedente.
Anche a voler considerare i periodi prescrizionali successivi alle date di notifica di tutte le cartelle di pagamento e/o atti di accertamento sottesi all'odierno atto impugnato, si rileva che le date di notifica, sono ricomprese tra gli anni 2018 e 2022 e che pertanto alla data di notificazione del ricorso (22.01.2025) non era spirato alcun termine di prescrizione decennale considerato che in tema di imposte erariali, come nel caso di specie, il pagamento deve essere eseguito entro il termine ordinario decennale di cui all'art. 2496 c.c. (Cassazione ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025).
La corte ritiene che le predette motivazioni siano comprensive di ogni ulteriore difesa ed eccezione svolte dalle parti e che pertanto il ricorso debba essere respinto in ogni sua parte, confermandosi la validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di giudizio, che fissa in € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)