Art. 3. (Compiti dello Stato) 1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.