CASS
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 22109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22109 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22109 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma r n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NO LA con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/05/2013, irrevocabile il 14/01/2014, per il sopraggiungere, nel termine stabilito, di condanna per un nuovo delitto, commesso il 19/07/2019, di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che aveva condannato il LA alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore avv. Francesco Paolo Ferragonio, che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge: in particolare la condanna successivamente riportata dal LA atteneva ad un delitto commesso il 19/07/2019, oltre quindi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (14/01/2014). 3. Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma , n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto allorquando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per il quale riporti una pena detentiva. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095). 3. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (Corte di appello di Bari del 17/05/2013) risale al 14/01/2014, mentre il delitto di cui alla sentenza Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che è stato posto a fondamento della revoca ai sensi 2 Così deciso il 01/04/2025 dell'art. 168, primo comma n. 1 cod. pen., risulta commesso il 19/07/2019, oltre il quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (14/01/2014): l'ordinanza impugnata si appalesa pertanto erronea per avere posto a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza Tribunale Gela del 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014, la commissione di un reato commesso in epoca successiva al decorso del termine quinquennale, nel quale il rapporto punitivo inerente la citata sentenza è rimasto sospeso. 4. L'evidenziato errore non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22109 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma r n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NO LA con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/05/2013, irrevocabile il 14/01/2014, per il sopraggiungere, nel termine stabilito, di condanna per un nuovo delitto, commesso il 19/07/2019, di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che aveva condannato il LA alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore avv. Francesco Paolo Ferragonio, che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge: in particolare la condanna successivamente riportata dal LA atteneva ad un delitto commesso il 19/07/2019, oltre quindi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (14/01/2014). 3. Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma , n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto allorquando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per il quale riporti una pena detentiva. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095). 3. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (Corte di appello di Bari del 17/05/2013) risale al 14/01/2014, mentre il delitto di cui alla sentenza Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che è stato posto a fondamento della revoca ai sensi 2 Così deciso il 01/04/2025 dell'art. 168, primo comma n. 1 cod. pen., risulta commesso il 19/07/2019, oltre il quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (14/01/2014): l'ordinanza impugnata si appalesa pertanto erronea per avere posto a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza Tribunale Gela del 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014, la commissione di un reato commesso in epoca successiva al decorso del termine quinquennale, nel quale il rapporto punitivo inerente la citata sentenza è rimasto sospeso. 4. L'evidenziato errore non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.