CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 32376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32376 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna dell'11/03/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: OL AL nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32376 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 15/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva i reclami presentati dal Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) avverso il provvedimento, con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo presentato dal difensore del detenuto NS OL contro il diniego, disposto dalla direzione della Casa di reclusione di Parma, dell'autorizzazione a poter effettuare colloqui intimi con la moglie, in attuazione della sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale. In particolare, con detto provvedimento il magistrato di sorveglianza aveva disposto che al citato detenuto fosse consentito di svolgere con la moglie un colloquio visivo intimo (vale a dire senza il controllo a vista da parte di personale della polizia penitenziaria) negli spazi da individuare da parte della direzione del carcere, secondo le modalità di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento in parola. 2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, in data 9 aprile 2025 ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 35-bis Ord. pen. con riferimento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10/2024; al riguardo osserva che, allo stato, tutti gli istituti penitenziari non sono stati progettati per garantire il diritto ai colloqui intimi e che, pertanto, l'adeguamento delle strutture penitenziarie in tal senso chiederà tempo e denaro, di talché l'inosservanza dell'Amministrazione penitenziaria non può essere inquadrata in termini di inosservanza ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., avendo tra l'altro indicato la stessa Corte costituzionale la necessità di una ordinata attuazione di quanto stabilito con la sopra indicata decisione. 2.2. Con specifico riferimento alla posizione di NS OL, poi, il Ministero della Giustizia osserva che egli sta espiando una condanna per uno dei 2 reati di cui all'art.
4-bis Ord. pen. e che il contenuto delle informazioni trasmesse dalla D.D.A. di Napoli conferma la sua appartenenza al clan camorristico dei Casalesi, fazione Bidognetti, con la conseguente sua permanente pericolosità sociale da ritenersi ostativa alla esecuzione del richiesto colloquio intimo. A tal fine il ricorrente osserva che sarebbe stato logico, da parte del magistrato di sorveglianza, prendere in considerazione la possibilità di concedere un permesso premio allo OL tenuto anche conto della entità della pena residua. 2.3. Infine, il Ministero della Giustizia ribadisce che ostano alla effettuazione dei colloqui intimi le difficoltà di carattere logistico legate alle condizioni materiali della struttura dove si trova ristretto il detenuto sopra indicato, considerato anche il tempo limitato (60 giorni) concesso all'Amministrazione per provvedere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa ... a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente a 61, ,it-ez. Li convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia». La CoRseita, infatti, ha ritenuto, peraltro riprendendo valutazioni già esposte nella precedente sentenza n. 301/2012 di esito contrario, che la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona. L'obbligo di controllo visivo del personale di custodia durante i colloqui del detenuto, previsto come assoluto e inderogabile, è stato ritenuto costituire una compressione sproporzionata e irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea 3 al reato e alla condanna. La Corte ha pertanto concluso che l'impossibilità, per il detenuto, di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus dei suoi rapporti familiari e in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che, se non giustificato da ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l'imputato, viola gli artt. 27 Cost. e 117 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. 2.1. Alla luce delle esplicite valutazioni contenute in questa pronuncia, deve quindi ritenersi che la richiesta, avanzata da NS OL, di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità non è una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (vedi, in senso conforme, Sez. 1, n.8 dell' 11/12/2024, dep. 2025, Sbordone, in corso di massimazione). 2.2. Deve, quindi, ritenersi ammissibile il ricorso ex art. 35-bis Ord. pen. azionato dal detenuto poiché - al contrario di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente - si verte in materia di diritto soggettivo;
per la stessa ragione risulta legittimo anche l'ordine di provvedere rivolto dal magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 69 I. 354/75, all' Amministrazione penitenziaria. 3. L'ordinanza impugnata risulta, infatti, rispettosa di quanto statuito dalla Corte costituzionale poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza in considerazione della regolare condotta costantemente serbata dal detenuto (il quale lavora in carcere e versa costantemente somme ad associazioni dedicate alle vittime della mafia), della assenza di concreti elementi a conferma della sua attuale pericolosità e di controindicazioni al colloquio intimo con la moglie, con la quale peraltro egli già svolge regolari colloqui in carcere da anni. 3.1. Il ricorrente, a fronte di tali argomentazioni, non contesta in modo specifico le valutazioni del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di motivi ostativi legati alla persistente pericolosità del detenuto, non confrontandosi con 4 esse ed anzi giungendo ad auspicare, in modo contraddittorio, la concessione al detenuto di un permesso premio, che però ha come presupposto l'assenza di pericolosità sociale. 3.2. Quanto poi alle (non meglio precisate) difficoltà di provvedere a causa delle strutture penitenziarie, si rileva che esse risultano generiche / non contenendo alcun concreto richiamo alla situazione esistente presso il carcere dove si trova ristretto NS OL, di talché non è dato comprendere cosa impedisca all'Amministrazione di eseguire, entro il termine stabilito, quanto indicato dal magistrato di sorveglianza in attuazione della sopra indicata sentenza della Corte costituzionale. 3.3. Infine, non deve dimenticarsi che, come correttamente evidenziato dalla Procura generale con la propria requisitoria scritta, in data 11 aprile 2024 (quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso), lo stesso DAP, con il dichiarato obiettivo di dare piena attuazione al diritto all'affettività dei detenuti sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, ha ritenuto ormai improcrastinabile l'emanazione di linee guida operative in materia. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna dell'11/03/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: OL AL nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32376 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 15/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva i reclami presentati dal Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) avverso il provvedimento, con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo presentato dal difensore del detenuto NS OL contro il diniego, disposto dalla direzione della Casa di reclusione di Parma, dell'autorizzazione a poter effettuare colloqui intimi con la moglie, in attuazione della sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale. In particolare, con detto provvedimento il magistrato di sorveglianza aveva disposto che al citato detenuto fosse consentito di svolgere con la moglie un colloquio visivo intimo (vale a dire senza il controllo a vista da parte di personale della polizia penitenziaria) negli spazi da individuare da parte della direzione del carcere, secondo le modalità di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento in parola. 2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, in data 9 aprile 2025 ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 35-bis Ord. pen. con riferimento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10/2024; al riguardo osserva che, allo stato, tutti gli istituti penitenziari non sono stati progettati per garantire il diritto ai colloqui intimi e che, pertanto, l'adeguamento delle strutture penitenziarie in tal senso chiederà tempo e denaro, di talché l'inosservanza dell'Amministrazione penitenziaria non può essere inquadrata in termini di inosservanza ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., avendo tra l'altro indicato la stessa Corte costituzionale la necessità di una ordinata attuazione di quanto stabilito con la sopra indicata decisione. 2.2. Con specifico riferimento alla posizione di NS OL, poi, il Ministero della Giustizia osserva che egli sta espiando una condanna per uno dei 2 reati di cui all'art.
4-bis Ord. pen. e che il contenuto delle informazioni trasmesse dalla D.D.A. di Napoli conferma la sua appartenenza al clan camorristico dei Casalesi, fazione Bidognetti, con la conseguente sua permanente pericolosità sociale da ritenersi ostativa alla esecuzione del richiesto colloquio intimo. A tal fine il ricorrente osserva che sarebbe stato logico, da parte del magistrato di sorveglianza, prendere in considerazione la possibilità di concedere un permesso premio allo OL tenuto anche conto della entità della pena residua. 2.3. Infine, il Ministero della Giustizia ribadisce che ostano alla effettuazione dei colloqui intimi le difficoltà di carattere logistico legate alle condizioni materiali della struttura dove si trova ristretto il detenuto sopra indicato, considerato anche il tempo limitato (60 giorni) concesso all'Amministrazione per provvedere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa ... a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente a 61, ,it-ez. Li convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia». La CoRseita, infatti, ha ritenuto, peraltro riprendendo valutazioni già esposte nella precedente sentenza n. 301/2012 di esito contrario, che la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona. L'obbligo di controllo visivo del personale di custodia durante i colloqui del detenuto, previsto come assoluto e inderogabile, è stato ritenuto costituire una compressione sproporzionata e irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea 3 al reato e alla condanna. La Corte ha pertanto concluso che l'impossibilità, per il detenuto, di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus dei suoi rapporti familiari e in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che, se non giustificato da ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l'imputato, viola gli artt. 27 Cost. e 117 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. 2.1. Alla luce delle esplicite valutazioni contenute in questa pronuncia, deve quindi ritenersi che la richiesta, avanzata da NS OL, di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità non è una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (vedi, in senso conforme, Sez. 1, n.8 dell' 11/12/2024, dep. 2025, Sbordone, in corso di massimazione). 2.2. Deve, quindi, ritenersi ammissibile il ricorso ex art. 35-bis Ord. pen. azionato dal detenuto poiché - al contrario di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente - si verte in materia di diritto soggettivo;
per la stessa ragione risulta legittimo anche l'ordine di provvedere rivolto dal magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 69 I. 354/75, all' Amministrazione penitenziaria. 3. L'ordinanza impugnata risulta, infatti, rispettosa di quanto statuito dalla Corte costituzionale poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza in considerazione della regolare condotta costantemente serbata dal detenuto (il quale lavora in carcere e versa costantemente somme ad associazioni dedicate alle vittime della mafia), della assenza di concreti elementi a conferma della sua attuale pericolosità e di controindicazioni al colloquio intimo con la moglie, con la quale peraltro egli già svolge regolari colloqui in carcere da anni. 3.1. Il ricorrente, a fronte di tali argomentazioni, non contesta in modo specifico le valutazioni del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di motivi ostativi legati alla persistente pericolosità del detenuto, non confrontandosi con 4 esse ed anzi giungendo ad auspicare, in modo contraddittorio, la concessione al detenuto di un permesso premio, che però ha come presupposto l'assenza di pericolosità sociale. 3.2. Quanto poi alle (non meglio precisate) difficoltà di provvedere a causa delle strutture penitenziarie, si rileva che esse risultano generiche / non contenendo alcun concreto richiamo alla situazione esistente presso il carcere dove si trova ristretto NS OL, di talché non è dato comprendere cosa impedisca all'Amministrazione di eseguire, entro il termine stabilito, quanto indicato dal magistrato di sorveglianza in attuazione della sopra indicata sentenza della Corte costituzionale. 3.3. Infine, non deve dimenticarsi che, come correttamente evidenziato dalla Procura generale con la propria requisitoria scritta, in data 11 aprile 2024 (quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso), lo stesso DAP, con il dichiarato obiettivo di dare piena attuazione al diritto all'affettività dei detenuti sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, ha ritenuto ormai improcrastinabile l'emanazione di linee guida operative in materia. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.