Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Garibaldi n. 44;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del dirigente dell'Area I Bis della Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo, prot. uscita-OMISSIS- dell'11 ottobre 2021, comunicato in pari data, recante divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi con ritiro cautelativo, ai sensi dell'art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato, con particolare riferimento al contemporaneo verbale di ritiro armi e munizioni nonché porto di fucile ad uso caccia (n. -OMISSIS-) in esecuzione del provvedimento di divieto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha disposto a suo carico il “ divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ed il ritiro cautelativo ai sensi dell’art.39 TULPS ”, deducendo, in diritto:
1.1. “ Violazione artt. 2 e 2.bis L. n. 241/1990 (e ss. mm. e ii.) - Violazione D.P.C.M. 10 ottobre 2012 n. 214 e D.P.C.M. 21 marzo 2013 n. 58 comma 1 - Violazione artt. 1, 6, 3 e 7 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore nei presupposti - Sviamento della funzione tipica - Illogicità manifesta – Travisamento - Violazione artt. 3 e 97 Cost. ”, con cui lamenta la violazione del termine di conclusione del procedimento, quale indice sintomatico di eccesso di potere, e, conseguentemente, l’assenza del requisito di attualità della valutazione sottesa alla misura ed il vizio di istruttoria;
1.2. “ Violazione art. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - Violazione art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento - Violazione artt. 3 e 97, 24 e 111, Cost. ”, con cui contesta carenza ed erroneità della motivazione.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2022, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 19 gennaio 2022, è stata respinta la domanda di tutela interinale.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica e giuridica, è fondato, nei limiti di seguito precisati.
5.1. Ai fini di un compiuto esame delle censure del ricorrente e della corretta valutazione della legittimità dell’azione amministrativa, occorre prendere le mosse dall’atto del 22 settembre 2020, con il quale l’Autorità di p.s. aveva comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento gravato, informandolo che, a suo carico, risultavano:
- “ una segnalazione per ingiuria e diffamazione (1999) ”;
- la “ notifica da parte della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, della misura cautelare interdittiva della “sospensione dell’esercizio di funzionario di cancelleria presso il Tribunale di -OMISSIS- e di ogni attività ad esso connessa e presso qualsiasi altro Tribunale” disposta dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per le ipotesi di reato di abuso d’Ufficio e rivelazione di segreti d’Ufficio ”.
Con memoria difensiva del 16 ottobre 2020, il predetto – dopo aver evidenziato, in ordine alla prima circostanza, la risalenza dei fatti, che, in ogni caso, non erano stati ritenuti ostativi né in sede di rilascio della licenza né in occasione dei successivi rinnovi – aveva rappresentato e documentato che la misura cautelare interdittiva disposta dal Gip era venuta meno in forza della sentenza della Corte di cassazione del 10 ottobre 2019, che aveva annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fatto non sussiste, e che aveva quindi ripreso regolare servizio.
Cionondimeno, con il provvedimento conclusivo, qui gravato, adottato l’11 ottobre 2021, quindi a distanza di un anno dall’avvio del procedimento, il Prefetto ha disposto il contestato divieto, osservando che “ [n]el caso in esame sono le stesse circostanze fattuali sottoposte all’attenzione di quest’Ufficio, ad incidere e scalfire il prerequisito della “ totale affidabilità ” per il rilievo che assume la vicenda penale per le ipotesi di reato di abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’Ufficio il cui procedimento penale non risulta essere ancora definito ”.
Senonché, come allegato e provato dal ricorrente, nelle more della conclusione del procedimento, il procedimento penale a carico del predetto è stato archiviato, con provvedimento del 28 maggio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha condiviso le ragioni del P.M. il quale, fra l’altro, aveva rappresentato che, all’esito degli interventi del Tribunale del riesame, in sede di gravame e/o di appello cautelare e della Corte di cassazione, che hanno “ operato una rilettura critica molto stringente del quadro cautelare riguardante la posizione di molti indagati [fra i quali l’odierno ricorrente], si è reso necessario effettuare una complessiva riconsiderazione degli esiti delle indagini che ha, obiettivamente, fortemente ridimensionato la prospettiva accusatoria ”.
5.2. A fronte di ciò, il provvedimento prefettizio risulta all’evidenza viziato in punto di istruttoria e di motivazione, giacché, oltre a non dare conto dell’intervenuto annullamento della misura cautelare penale da parte della Corte di cassazione, come riferita dall’interessato, ha omesso di considerare l’intervenuta archiviazione del procedimento penale che, come si è visto, è stato di contro ritenuto “ non […] ancora definito ”.
In merito, se è vero che, come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o dall’esito dei procedimenti penali (Cons. di Stato, III, 13 maggio 2022, n.3795), è altresì vero che l’azione amministrativa deve fondarsi su una istruttoria completa e su una motivazione adeguata.
Nella vicenda in esame, risulta che l’Autorità di p.s., in primo luogo, abbia omesso di dare conto delle ragioni per le quali il riferito intervento della Corte di cassazione sulla misura cautelare penale sia stato ritenuto non rilevante o decisivo ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi, in secondo luogo, non ha tenuto conto dell’archiviazione del procedimento penale a carico dell’interessato, nelle more intervenuto.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, nei limiti esposti, con annullamento del provvedimento gravato, salvo riesercizio del potere.
7. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | IV OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.