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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/08/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Parte_1
, con sede in Milano alla via Feltre n. 75, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_1 calce al ricorso in appello, dall'avv. Salvatore Mastrolia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ogliastro Cilento al Corso Garibaldi n. 169
APPELLANTE
E
, c.f.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Guastafierro, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20.
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.7.2021, conveniva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 concessionaria del servizio di recupero crediti insoluti vantati dal nonché il Controparte_2 predetto Ente al fine di ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento n. 8266/2014 del
05/07/2019, notificata in data 10.01.2020. A tal fine l'attore premetteva che l'intimazione faceva
1 riferimento all' omessa dichiarazione ed omesso pagamento del Cosap, relativamente ad occupazione di suolo pubblico, effettuata con la realizzazione di un passo carrabile, più specificatamente alla Via Cangiani n. 423 in , nell'anno 2014, avente una superficie pari CP_2
a 2.93 mq.
Il deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato e decadenza della pretesa creditoria CP_1 dell'ente comunale, la carenza dell'elemento oggettivo della Cosap – trattandosi di suolo privato, e pertanto, chiedeva accogliere l' opposizione, dichiarare la nullità dell' intimazione di pagamento
Cosap, in quanto la pretesa creditoria sottesa risultava ampiamente prescritta, con condanna dei convenuti in solido o chi di ragione, alla corresponsione delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il restava contumace, mentre si costituiva la Controparte_2
impugnando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 108/2021, emessa in data 28.10.2020 e pubblicata in data 11.01.2021, il Giudice di
Pace di Torre Annunziata, così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 8401/2014 del 14/06/2019 emessa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP); Condanna la Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 308,00 di cui euro 43,00 per
[...] esborsi e la restante parte per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Guastafierro, dichiaratosi anticipatario”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., contestando al giudice di prime cure l'errata ricostruzione della fattispecie, laddove ha considerato l'esistenza del ” non configurabile come occupazione di suolo pubblico, Parte_2
e quindi non applicabile la disciplina del canone Cosap, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Sulla base di ciò chiedeva l'accoglimento del gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza resa in primo grado, il rigetto dell'opposizione avanzata con conferma dell'Intimazione di pagamento Cosap, anno 2014 n. 8401/2014 emessa dalla con vittoria di spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il corretto inquadramento della fattispecie Controparte_1
e la non debenza del canone Cosap, la prescrizione della pretesa creditoria, insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite a favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
9.6.2025, e poi a tale udienza riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui
2 all'art. 190 c.p.c. (giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica).
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c. (la sentenza risulta depositata in data 11.01.2021 e l'atto di citazione in appello notificato in data 7.7.2021).
L'appello è anche procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 13.07.2021.
Si osserva sempre in limine litis che l'assenza di parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2025, non consente di ritenere di per sé sola che la stessa abbia inteso rinunciare al gravame, in quanto per giurisprudenza costante della Suprema Corte “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. L'assenza non implica, infatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta” (cfr
Cassazione civile sez. III, 15/03/2019, n.7358).
Ciò posto e sempre in via preliminare, si rileva che l'appello è da dichiararsi inammissibile poiché avente ad oggetto una sentenza inappellabile giusta il disposto dell'art. 339, III comma, c.p.c.
Si evidenzia che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio ( cfr Cassazione civile sez. I, 08/04/2025, n.9212; Cassazione civile sez. I,
25/09/2017, n.22256).
Giova all'uopo rammentare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (v. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006,
n. 20118).
Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
In applicazione di tali principi, non può che affermarsi che la controversia, il cui valore è circoscritto entro il limite di €1.032,00, (l'intimazione reca un un importo totale pari ad euro181,00), risulti assoggettata alla disciplina prevista dall'articolo art. 113 c.p.c., secondo comma.
3 Ebbene, tale disposizione di legge codifica una vera e propria presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore non superiore a millecento euro nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui:
"le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" (Cass. n. 4079/05).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 c.p.c., comma 3, così come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, sancisce la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che si assumono lesi.
In tali ipotesi, dunque, l'appello si configura come a critica vincolata, accrescendo l'onere probatorio disciplinato dall'articolo 342 c.p.c.; la parte appellante dovrà, così, individuare in maniera specifica e puntuale quali norme procedimentali, costituzionali o comunitarie si intendono violate oppure indicare con precisione i principi regolatori della materia che si assumono lesi, in quanto si tratta di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell'impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass.
284/2007; Cass. 8466/2010).
In entrambi i casi, questi dovrà successivamente indicare le ragioni di fatto e di diritto che rendono preferibile la ricostruzione da lui prospetta rispetto a quella enunciata dal giudice di prime cure.
La previsione di cui all'articolo 339 c.p.c. affonda la propria ratio nei principi espressi dalla Corte costituzionale, che nella pronuncia n. 206 del 2004 dichiarava “costituzionalmente illegittimo l'art.
113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva;
il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della
4 ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi.”
Di conseguenza, dall'applicazione di tali principi di diritto consegue che, se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi indicati dal legislatore, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Dal campo dell'equità sono espressamente escluse, a prescindere dal valore, le cause relative a rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (mediante moduli o formulari), quelle in materia di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, trattandosi di disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass.
Civ. n. 17212/2017).
Al riguardo, occorre precisare che non sussiste alcun dubbio circa la tipologia di atto impugnato nel giudizio di primo grado ovvero l'intimazione di pagamento anno 2014 relativa al COSAP (cfr. all. all'atto di citazione in appello/atto nr. 8401/2014 del 14.6.2019).
Con riferimento a detta tipologia di atto la Cassazione ha affermato che "lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata" (cfr. Cass. Civ. 21065/2022); nel caso che occupa, l'intimazione di pagamento/avviso di accertamento impugnata sostituisce la cartella e assume senz'altro rilievo di precetto. Ciò posto, la circostanza che l'intimazione richieda, oltre al pagamento del canone anche sanzioni per l'omesso versamento dello stesso non vale a trasformare il suo oggetto (cfr in termini, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 01/03/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 01/03/2023), n.619).
Ciò posto la sentenza di primo grado che per valore rientra tra quelle che il g.d.p. può pronunciare secondo equità poteva essere impugnata unicamente per i motivi sopra indicati. Parte appellante non indica a supporto del proprio gravame alcuno dei detti motivi, dovendosi al riguardo precisare che
"per norme sul procedimento- la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla
5 fondatezza della domanda" (cfr. Cass. Civ. 27384/2022) e che "in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto"
(Cass. civ. 18064/2022).
L'appello è pertanto inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento nei limiti di euro 1.100,00, valori medi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria), con attribuzione al difensore antistatario.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al pagamento in favore di . delle spese di lite del giudizio del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 562,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 28.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Parte_1
, con sede in Milano alla via Feltre n. 75, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_1 calce al ricorso in appello, dall'avv. Salvatore Mastrolia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ogliastro Cilento al Corso Garibaldi n. 169
APPELLANTE
E
, c.f.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Guastafierro, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20.
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.7.2021, conveniva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 concessionaria del servizio di recupero crediti insoluti vantati dal nonché il Controparte_2 predetto Ente al fine di ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento n. 8266/2014 del
05/07/2019, notificata in data 10.01.2020. A tal fine l'attore premetteva che l'intimazione faceva
1 riferimento all' omessa dichiarazione ed omesso pagamento del Cosap, relativamente ad occupazione di suolo pubblico, effettuata con la realizzazione di un passo carrabile, più specificatamente alla Via Cangiani n. 423 in , nell'anno 2014, avente una superficie pari CP_2
a 2.93 mq.
Il deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato e decadenza della pretesa creditoria CP_1 dell'ente comunale, la carenza dell'elemento oggettivo della Cosap – trattandosi di suolo privato, e pertanto, chiedeva accogliere l' opposizione, dichiarare la nullità dell' intimazione di pagamento
Cosap, in quanto la pretesa creditoria sottesa risultava ampiamente prescritta, con condanna dei convenuti in solido o chi di ragione, alla corresponsione delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il restava contumace, mentre si costituiva la Controparte_2
impugnando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 108/2021, emessa in data 28.10.2020 e pubblicata in data 11.01.2021, il Giudice di
Pace di Torre Annunziata, così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 8401/2014 del 14/06/2019 emessa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP); Condanna la Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 308,00 di cui euro 43,00 per
[...] esborsi e la restante parte per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Guastafierro, dichiaratosi anticipatario”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., contestando al giudice di prime cure l'errata ricostruzione della fattispecie, laddove ha considerato l'esistenza del ” non configurabile come occupazione di suolo pubblico, Parte_2
e quindi non applicabile la disciplina del canone Cosap, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Sulla base di ciò chiedeva l'accoglimento del gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza resa in primo grado, il rigetto dell'opposizione avanzata con conferma dell'Intimazione di pagamento Cosap, anno 2014 n. 8401/2014 emessa dalla con vittoria di spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il corretto inquadramento della fattispecie Controparte_1
e la non debenza del canone Cosap, la prescrizione della pretesa creditoria, insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite a favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
9.6.2025, e poi a tale udienza riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui
2 all'art. 190 c.p.c. (giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica).
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c. (la sentenza risulta depositata in data 11.01.2021 e l'atto di citazione in appello notificato in data 7.7.2021).
L'appello è anche procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 13.07.2021.
Si osserva sempre in limine litis che l'assenza di parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2025, non consente di ritenere di per sé sola che la stessa abbia inteso rinunciare al gravame, in quanto per giurisprudenza costante della Suprema Corte “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. L'assenza non implica, infatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta” (cfr
Cassazione civile sez. III, 15/03/2019, n.7358).
Ciò posto e sempre in via preliminare, si rileva che l'appello è da dichiararsi inammissibile poiché avente ad oggetto una sentenza inappellabile giusta il disposto dell'art. 339, III comma, c.p.c.
Si evidenzia che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio ( cfr Cassazione civile sez. I, 08/04/2025, n.9212; Cassazione civile sez. I,
25/09/2017, n.22256).
Giova all'uopo rammentare che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (v. ex multis Cass. Civ., 18 settembre 2006,
n. 20118).
Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
In applicazione di tali principi, non può che affermarsi che la controversia, il cui valore è circoscritto entro il limite di €1.032,00, (l'intimazione reca un un importo totale pari ad euro181,00), risulti assoggettata alla disciplina prevista dall'articolo art. 113 c.p.c., secondo comma.
3 Ebbene, tale disposizione di legge codifica una vera e propria presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore non superiore a millecento euro nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui:
"le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" (Cass. n. 4079/05).
Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 339 c.p.c., comma 3, così come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, sancisce la regola secondo cui le sentenze rese dal Giudice di Pace secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che si assumono lesi.
In tali ipotesi, dunque, l'appello si configura come a critica vincolata, accrescendo l'onere probatorio disciplinato dall'articolo 342 c.p.c.; la parte appellante dovrà, così, individuare in maniera specifica e puntuale quali norme procedimentali, costituzionali o comunitarie si intendono violate oppure indicare con precisione i principi regolatori della materia che si assumono lesi, in quanto si tratta di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice dell'impugnazione prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass.
284/2007; Cass. 8466/2010).
In entrambi i casi, questi dovrà successivamente indicare le ragioni di fatto e di diritto che rendono preferibile la ricostruzione da lui prospetta rispetto a quella enunciata dal giudice di prime cure.
La previsione di cui all'articolo 339 c.p.c. affonda la propria ratio nei principi espressi dalla Corte costituzionale, che nella pronuncia n. 206 del 2004 dichiarava “costituzionalmente illegittimo l'art.
113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva;
il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della
4 ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi.”
Di conseguenza, dall'applicazione di tali principi di diritto consegue che, se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi indicati dal legislatore, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Dal campo dell'equità sono espressamente escluse, a prescindere dal valore, le cause relative a rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (mediante moduli o formulari), quelle in materia di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, trattandosi di disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass.
Civ. n. 17212/2017).
Al riguardo, occorre precisare che non sussiste alcun dubbio circa la tipologia di atto impugnato nel giudizio di primo grado ovvero l'intimazione di pagamento anno 2014 relativa al COSAP (cfr. all. all'atto di citazione in appello/atto nr. 8401/2014 del 14.6.2019).
Con riferimento a detta tipologia di atto la Cassazione ha affermato che "lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata" (cfr. Cass. Civ. 21065/2022); nel caso che occupa, l'intimazione di pagamento/avviso di accertamento impugnata sostituisce la cartella e assume senz'altro rilievo di precetto. Ciò posto, la circostanza che l'intimazione richieda, oltre al pagamento del canone anche sanzioni per l'omesso versamento dello stesso non vale a trasformare il suo oggetto (cfr in termini, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 01/03/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 01/03/2023), n.619).
Ciò posto la sentenza di primo grado che per valore rientra tra quelle che il g.d.p. può pronunciare secondo equità poteva essere impugnata unicamente per i motivi sopra indicati. Parte appellante non indica a supporto del proprio gravame alcuno dei detti motivi, dovendosi al riguardo precisare che
"per norme sul procedimento- la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla
5 fondatezza della domanda" (cfr. Cass. Civ. 27384/2022) e che "in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto"
(Cass. civ. 18064/2022).
L'appello è pertanto inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento nei limiti di euro 1.100,00, valori medi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria), con attribuzione al difensore antistatario.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al pagamento in favore di . delle spese di lite del giudizio del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 562,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 28.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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