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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1385/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 972 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 si impugnava l'ingiunzione di pagamento n.972/2023 notificata il 21.12.2023, con la quale il Comune resistente ha ingiunto il pagamento di complessivi Euro 531,82= di cui Euro 361,58 per imposta, a titolo di IMU per gli anni 2013 e 2016 eccependo l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento nn. 1721/2019 e 8965/2019.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'ingiunzione di pagamento impugnata va annullata solo con riferimento all'avviso di accertamento n. 1721/2019 riguardante IMU per l'anno 2013; infatti, per come correttamente eccepito dalla ricorrente, la relativa notifica non si è perfezionata in quanto eseguita nei confronti di un soggetto dichiarato irreperibile.
Il ricorso va invece rigettato con riferimento all'altro avviso di accertamento n. 8965/2019 riguardante
IMU per l'anno 2016 dato che la relativa notifica, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente anche nelle memorie conclusive, si è in realtà regolarmente perfezionata con consegna del detto avviso a mani della ricorrente in data 30 dicembre 2019; in conseguenza non è maturata neppure l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto l'atto impugnato è stato poi notificato il 21 dicembre 2023.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato solo con riferimento all'avviso di accertamento n. 1721/2019 riguardante IMU per l'anno 2013; rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Presidente Dott.
VA AR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1385/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 972 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 si impugnava l'ingiunzione di pagamento n.972/2023 notificata il 21.12.2023, con la quale il Comune resistente ha ingiunto il pagamento di complessivi Euro 531,82= di cui Euro 361,58 per imposta, a titolo di IMU per gli anni 2013 e 2016 eccependo l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento nn. 1721/2019 e 8965/2019.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'ingiunzione di pagamento impugnata va annullata solo con riferimento all'avviso di accertamento n. 1721/2019 riguardante IMU per l'anno 2013; infatti, per come correttamente eccepito dalla ricorrente, la relativa notifica non si è perfezionata in quanto eseguita nei confronti di un soggetto dichiarato irreperibile.
Il ricorso va invece rigettato con riferimento all'altro avviso di accertamento n. 8965/2019 riguardante
IMU per l'anno 2016 dato che la relativa notifica, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente anche nelle memorie conclusive, si è in realtà regolarmente perfezionata con consegna del detto avviso a mani della ricorrente in data 30 dicembre 2019; in conseguenza non è maturata neppure l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto l'atto impugnato è stato poi notificato il 21 dicembre 2023.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato solo con riferimento all'avviso di accertamento n. 1721/2019 riguardante IMU per l'anno 2013; rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Presidente Dott.
VA AR