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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD FA, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8088/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1960/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918000 IRPEF/IRAP/IVA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, notificata in data 01/06/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva intimato il pagamento di complessivi € 302.358,96. Tale pretesa aveva tratto origine dalla cartella di pagamento n. 10020070006479918000 relativa a crediti per IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2002.
Il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione dell'atto, lamentando altresì l'omessa notifica della cartella prodromica. Di contro, l'Ufficio aveva resistito in giudizio producendo documentazione volta a dimostrare la regolarità delle notifiche pregresse, tra cui un avviso di intimazione del 2012 e una comunicazione di ipoteca del 2014. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1960/2024, aveva rigettato integralmente il ricorso, ritenendo provata la sequenza interruttiva della prescrizione e confermando la legittimità dell'operato dell'Agente della
Riscossione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il contribuente, il quale censurava la decisione di prime cure per non aver rilevato l'inesistenza o nullità delle notifiche effettuate a soggetti diversi dal destinatario, in assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN). Evidenziava che la Comunicazione
Preventiva d'Ipoteca n. 100 76 2014 00002036000 non era presente in atti. L'appellante contestava inoltre l'applicazione della sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19, ritenendo che la stessa non potesse operare "a cascata" su annualità non scadenti nel 2020. Infine, lamentava l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in appello, insistendo per l'inammissibilità o l'infondatezza del gravame e ribadendo la natura decennale della prescrizione per i tributi erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pretesa tributaria di cui alla sorta capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
In via preliminare, quanto alla regolarità della notifica della cartella di pagamento del 2007, si osserva che la notifica "diretta" tramite servizio postale, eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio, senza necessità di ulteriori adempimenti quali la raccomandata informativa, diversamente da quanto previsto per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la conformità a Costituzione di tale regime differenziato. La stessa motivazione induce a ritenere correttamente notificati sia l'Avviso di Intimazione n. 10020129009351600000 che l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, mentre non vi è prova della notifica della
Comunicazione Preventiva d'Ipoteca n. 100 76 2014 00002036000.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è infondata. Trattandosi di tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Quanto alla doglianza dell'appellante circa l'assenza nel fascicolo della Comunicazione Preventiva d'Ipoteca del 2014, si osserva che tale circostanza, pur se configurabile come imprecisione del primo giudice, non inficia la validità della pretesa tributaria. Infatti, la prescrizione per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è decennale. Risultando validamente notificata l'intimazione del 22/05/2012, il termine decennale sarebbe scaduto il 22/05/2022. Tuttavia alla fattispecie si applica la proroga Covid di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che è richiamata integralmente nel comma 1 dell'articolo 68 del Dl 18/2020. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, derivante da eventi eccezionali, sono prorogati per una durata uguale a quella di sospensione. Nel comma 2 dello stesso articolo 12, inoltre, si stabilisce che i termini in questione scadenti nell'anno o negli anni di durata della sospensione sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione. Sulla scorta di quest'ultima previsione, pertanto, poiché il periodo di sospensione dei versamenti all'agente della riscossione ha interessato anche una buona parte del 2021
(allo stato, fino al 31 agosto 2021), la proroga automatica dei termini di decadenza e prescrizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione).
Riguardo alla distinzione tra tributi e sanzioni, questa Corte riconosce la natura quinquennale della prescrizione per queste ultime, gli atti interruttivi prodotti non risultano idonei a impedire la maturazione del termine di prescrizione per le componenti accessorie del debito.
L'accoglimento parziale dell'appello induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dichiara legittima la pretesa tributaria dell'atto impugnato solo con riferimento alle imposte, dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD FA, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8088/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1960/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918000 IRPEF/IRAP/IVA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006479918 000 IRAP 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, notificata in data 01/06/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva intimato il pagamento di complessivi € 302.358,96. Tale pretesa aveva tratto origine dalla cartella di pagamento n. 10020070006479918000 relativa a crediti per IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2002.
Il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione dell'atto, lamentando altresì l'omessa notifica della cartella prodromica. Di contro, l'Ufficio aveva resistito in giudizio producendo documentazione volta a dimostrare la regolarità delle notifiche pregresse, tra cui un avviso di intimazione del 2012 e una comunicazione di ipoteca del 2014. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1960/2024, aveva rigettato integralmente il ricorso, ritenendo provata la sequenza interruttiva della prescrizione e confermando la legittimità dell'operato dell'Agente della
Riscossione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il contribuente, il quale censurava la decisione di prime cure per non aver rilevato l'inesistenza o nullità delle notifiche effettuate a soggetti diversi dal destinatario, in assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN). Evidenziava che la Comunicazione
Preventiva d'Ipoteca n. 100 76 2014 00002036000 non era presente in atti. L'appellante contestava inoltre l'applicazione della sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19, ritenendo che la stessa non potesse operare "a cascata" su annualità non scadenti nel 2020. Infine, lamentava l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in appello, insistendo per l'inammissibilità o l'infondatezza del gravame e ribadendo la natura decennale della prescrizione per i tributi erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pretesa tributaria di cui alla sorta capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
In via preliminare, quanto alla regolarità della notifica della cartella di pagamento del 2007, si osserva che la notifica "diretta" tramite servizio postale, eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio, senza necessità di ulteriori adempimenti quali la raccomandata informativa, diversamente da quanto previsto per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la conformità a Costituzione di tale regime differenziato. La stessa motivazione induce a ritenere correttamente notificati sia l'Avviso di Intimazione n. 10020129009351600000 che l'Intimazione di Pagamento n. 10020219003578959000, mentre non vi è prova della notifica della
Comunicazione Preventiva d'Ipoteca n. 100 76 2014 00002036000.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è infondata. Trattandosi di tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Quanto alla doglianza dell'appellante circa l'assenza nel fascicolo della Comunicazione Preventiva d'Ipoteca del 2014, si osserva che tale circostanza, pur se configurabile come imprecisione del primo giudice, non inficia la validità della pretesa tributaria. Infatti, la prescrizione per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è decennale. Risultando validamente notificata l'intimazione del 22/05/2012, il termine decennale sarebbe scaduto il 22/05/2022. Tuttavia alla fattispecie si applica la proroga Covid di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che è richiamata integralmente nel comma 1 dell'articolo 68 del Dl 18/2020. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, derivante da eventi eccezionali, sono prorogati per una durata uguale a quella di sospensione. Nel comma 2 dello stesso articolo 12, inoltre, si stabilisce che i termini in questione scadenti nell'anno o negli anni di durata della sospensione sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione. Sulla scorta di quest'ultima previsione, pertanto, poiché il periodo di sospensione dei versamenti all'agente della riscossione ha interessato anche una buona parte del 2021
(allo stato, fino al 31 agosto 2021), la proroga automatica dei termini di decadenza e prescrizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione).
Riguardo alla distinzione tra tributi e sanzioni, questa Corte riconosce la natura quinquennale della prescrizione per queste ultime, gli atti interruttivi prodotti non risultano idonei a impedire la maturazione del termine di prescrizione per le componenti accessorie del debito.
L'accoglimento parziale dell'appello induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dichiara legittima la pretesa tributaria dell'atto impugnato solo con riferimento alle imposte, dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi. Spese compensate per quanto in motivazione.