Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 972
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica diretta tramite servizio postale si perfeziona con la consegna al domicilio e non richiede ulteriori adempimenti. Ha altresì ritenuto correttamente notificati l'Avviso di Intimazione e l'Intimazione di Pagamento, pur non essendovi prova della notifica della Comunicazione Preventiva d'Ipoteca.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione decennale per i tributi erariali, applicando la proroga dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, che ha esteso la prescrizione fino al 31 dicembre 2023.

  • Rigettato
    Applicazione della sospensione dei termini COVID-19

    La Corte ha applicato la proroga dei termini di decadenza e prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, che ha differito la scadenza dei termini al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione.

  • Accolto
    Distinzione tra tributi, sanzioni e interessi

    La Corte riconosce la natura quinquennale della prescrizione per le sanzioni e gli interessi, ritenendo che gli atti interruttivi prodotti non fossero idonei a impedire la maturazione del termine di prescrizione per tali componenti accessorie del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 972
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 972
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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