CA
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/12/2025, n. 7892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7892 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: LA NO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere relatore Elena GELATO Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 51 CCII) nel procedimento per reclamo iscritto al numero n. 269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservato per la decisione all'udienza del 14/11/2025, vertente TRA
(c.f. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NZ AC;
reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 323/2024
[...]
(c.f. ), in persona del curatore Parte_2 P.IVA_1
Dott. , ammessa al patrocinio dello Stato, nonché dei Persona_1 soci accomandatari in proprio (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele De C.F._2
Bonis; reclamati nonché
Controparte_1
[...]
reclamati contumaci avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 368/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 18.06.2025
CONCLUSIONI:
1 per la reclamante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti nel corpo del presente atto: A) disporre la revoca della liq.ne giudiziale n 323/24 della
[...] in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore con sede in via Cairoli, n. 90 e dello stato di insolvenza dei Pt_2 soci illimitatamente responsabili C.F. Parte_1
e C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 dichiarata con sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Roma, b) conseguentemente, disporre la revoca di tutti i provvedimenti emessi dagli organi della Procedura in ordine alla gestione dei beni societari e dei relativi conti correnti, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge. Per la parte reclamata
- dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del reclamo. Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/14 e s.m.i oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'Erario. FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata, il Tribunale, decidendo sul ricorso proposto dalla , nella contumacia dei soci accomandatari, ha Controparte_2 dichiarato la apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
di , ritenendo che: Controparte_3 Parte_2
- la società debitrice non avesse dimostrato il possesso dei requisiti ex artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) d.lgs 12.01.2019 n. 14
- il credito azionato era fondato su titoli giudiziali esecutivi;
- era provato lo stato di insolvenza desumibile: dalla entità del credito (oltre 100.000 euro), dal verbale di pignoramento negativo presso la sede legale;
dalla entità del credito vantato dal ricorrente (già da solo superiore ad € 30.000);
- l'apertura della liquidazione giudiziale andava estesa - ai sensi dell'art. 256 CCII - anche al socio illimitatamente responsabile ritualmente evocato in giudizio. Nel richiamare la documentazione contabile prodotta con la costituzione, la parte reclamante sostiene che la società non doveva essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, non avendo raggiunto nessuna delle soglie di fallibilità di un'impresa previste dalle vigenti norme (attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro annui e debiti superiori a 500.000 euro). In particolare, tali dati potevano essere riscontrati “consultando il libro giornale per gli anni 2021-2022-2023 e fino a giugno 2024, la situazione economico-patrimoniale degli anni 2021-2022-2023 e fino a giugno 2024, nonché la situazione fornitori e partitari dal 2021 al giugno 2024”. Su queste premesse, ha chiesto la revoca della liquidazione giudiziale
2 disposta con la sentenza. Si è costituita la Liquidazione giudiziale reclamata, eccependo:
- la tardività del reclamo, proposto non solo oltre il termine di cui all'art. 51 comma 3 CCII ma anche di quello e 327 comma 1 c.p.c; infatti, posto che il curatore aveva trasmesso al difensore del reclamante il provvedimento di primo grado, con pec in data 5.8.2024 e che la di primo grado sentenza era stata depositata in data 18.6.2024 il reclamo avrebbe dovuto essere proposto, al più tardi, entro il termine di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. (e dunque entro il 18.12.2024, non applicandosi ai procedimenti in materia fallimentare il regime della sospensione feriale dei termini). Viceversa, nel caso di specie, il reclamo era stato proposto in data 20.1.2025, dopo la scadenza anche del termine c.d. lungo per l'impugnazione. Peraltro, il reclamo era stato notificato solo al curatore della Liquidazione Giudiziale dott. con conseguente Persona_1 improcedibilità del reclamo;
inoltre, unitamente alla costituzione, non era stata prodotta la copia autentica del provvedimento impugnato, ma unicamente un estratto della stessa, onde la inammissibilità della stessa impugnazione, priva altresì di specifiche censure avverso la prima decisione. Solo nelle note del 19.11.2025, la parte reclamante eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica né del procedimento di liquidazione giudiziale né della sentenza di primo grado emessa a definizione dello stesso e di essere venuto a conoscenza della procedura concorsuale solo a seguito del blocco delle carte di credito da parte di . CP_4
All'udienza del 13.06.2025, il Collegio onerava la parte reclamante di notificare il reclamo ai creditori e la parte ottemperava all'incombente come da ricevute di notificazione depositate con le note trasmesse il 20.11.2025. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
E', infatti, fondata l'eccezione, formulata dalla parte reclamata, di proposizione del reclamo oltre il termine ex art. 327 cpc, richiamato dall' art. 51 comma 3 CCII, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e che decorre, nei confronti di tutte le parti, indipendentemente dalla notificazione della stessa, secondo la regola generale. La prima sentenza è stata pubblicata e trasmessa al registro delle imprese in data 18.06.2024 e il ricorso per reclamo depositato soltanto il 20.01.2025, e dunque ben oltre i sei mesi successivi al deposito della sentenza di primo grado, dovendosi escludere che il presente procedimento subisca la sospensione feriale dei termini. Inoltre, vi è prova in atti dell'invio, in data 5.08.2025, all'attuale parte reclamante , della sentenza di primo grado da parte del curatore Pt_1 dott. . Peraltro, la stessa parte reclamante aveva rimesso, in data Per_1
1.08.2024, istanza al curatore per ottenere la autorizzazione alla
3 utilizzazione dei conti correnti, dal che si desume implicitamente la piena conoscenza del provvedimento di primo grado. I rilievi sintetizzati assorbono ogni altra questione. Posto che la procedura risulta priva di fondi, come da attestazione del Giudice delegato in data 11.06.2025, prodotta dalla curatela reclamata, con conseguente sua ammissione al gratuito patrocinio, le spese del presente procedimento, di cui è onerata la parte soccombente, vanno eseguite ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115 a favore dello Stato, nella misura corrispondente ai valori tariffari medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii. Inoltre, a carico del reclamante, soccombente nella impugnazione, va dichiarata la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione stessa ai sensi dell'art. 13 comma 1 terdecies dpr 30.05.2002 n. 115.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il reclamo inammissibile;
- condanna la parte reclamante alla rifusione, in favore delle parti reclamate, delle spese del presente procedimento, liquidate per compensi in complessivi € 5.500 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- dà atto della ricorrenza, a carico della parte reclamante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente LA Saracino
4