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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 838/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 8.5.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CARDO Francesco, Via Nicolini 33 - Chieti
CONTRO
Controparte_1 avv. LUCIANI Cinzia, Strada Prati 12/3-Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.5.2024 Parte_1 conveniva in giudizio espone Controparte_1 alle dipendenze di detta società, presso il bar ad insegna “ ” Controparte_2 ubicato a Pescara in Via Firenze (angolo via Roma), con mansi i bar a tempo pieno, dal 6.1.2021 al 22.1.2024, data delle dimissioni volontarie e senza preavviso, lamentando il mancato pagamento delle ultime retribuzioni (relative alle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, quest'ultima comprensiva del rateo della 13sima e delle indennità per ferie e permessi non goduti), oltre che del TFR.
La parte ricorrente domandava pertanto il pagamento della complessiva somma di
€8.771,56 (di cui €4.013,56 a titolo di TFR, somma già computata al netto della dovuta indennità di mancato preavviso pari ad €1.396,97).
si costituiva in giudizio deducendo che la Controparte_1 ricorrente non poteva pretendere il pagamento dell'importo lordo delle retribuzioni, in quanto l'azienda aveva già effettuato tutti i pagamenti dei contributi e IRPEF. CP_3
Deduceva inoltre che le repentine dimissioni della dipendente avevano
“procurato notevoli danni all'azienda” ed inoltre avanzava “domanda di compensazione/riconvenzionale” per il pagamento della somma di €7.000,00 (anche dunque da portare in compensazione con i crediti azionati ex adverso) a titolo di danni conseguiti allo sviamento di clientela, integrante attività di concorrenza sleale vietata dall'art.2598 c.c., operato dalla ricorrente per aver iniziato a svolgere la medesima attività lavorativa, pur sempre come lavoratrice subordinata, presso un locale concorrente e distante soli 150 m, con orario di lavoro identico (turno mattutino).
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della “domanda” riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, in difetto della rituale richiesta di fissazione di una nuova udienza ex art.418, comma 1, c.p.c. (che dispone che “Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
Purtuttavia i fatti allegati a sostegno della suddetta domanda vanno valutati
2 essendo stata formulata espressamente una eccezione di compensazione, che, comunque, dovrebbe essere rilevata d'ufficio (quale eccezione riconvenzionale), alla luce della domanda riconvenzionale pur inammissibilmente formulata:
• “Nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza richiesta, ex art.418 cod. proc. civ., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma non preclude la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell'attore, ai fini della decisione sulla domanda principale, risultando rispettata la relativa preclusione fissata dall'art. 416 cod. proc. civ.” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11679 del 26/05/2014, Rv. 631063 - 01).
***
L'eccezione di compensazione formulata dalla società resistente va rigettata allo stato degli atti, non essendo stato dedotto alcuno specifico comportamento della ricorrente finalizzato a conseguire illecitamente uno sviamento della clientela.
Deve premettersi che non risulta pertinente il richiamo compiuto dalla società all'art.2105 (Obbligo di fedeltà) c.c., che dispone che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”, che si riferisce ad un divieto perdurante solo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro:
• “La violazione del divieto di concorrenza posto a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2105 cod. civ., riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18459 del 29/08/2014-Rv. 632326; conforme, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10818 del 04/12/1996-Rv. 501037).
Né risulta essere stato stipulato tra le parti un patto di non concorrenza “per il tempo successivo alla cessazione del contratto”, la cui regolamentazione è prevista dall'art. 2125 (Patto di non concorrenza) c.c.
Inoltre la società si è proposta unicamente di dimostrare, con la richiesta prova testimoniale, che “alcuni giorni dopo le dimissioni la sig.ra è stata Parte_1 assunta presso un locale concorrente, sito a circa 150 metri di distanza, per svolgere la stessa attività che svolgeva presso la ” (memoria Controparte_4 di costituzione, pag.7, cap. n.4), e che “numerosi clienti abituali della CP_4
in seguito al trasferimento della sig.ra pre
[...] Parte_1 concorrente hanno ridotto o totalmente annullato la frequentazione del locale della
” (ibidem, cap. n.6). Controparte_4
La prova testimoniale deve ritenersi inammissibile, e la domanda avanzata infondata, le suddette circostanze non essendo idonee a dimostrare che l'eventuale passaggio di clientela sia stato determinato proprio da un'attività anticoncorrenziale scorretta operata dalla ricorrente.
3 Infatti, non è stato affatto dedotto che dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, la ricorrente abbia posto in essere specifici fatti illeciti rilevanti ex art.2043 c.c., essendosi unicamente dedotto che la stessa ha solo svolto le proprie abituali mansioni, peraltro come lavoratrice subordinata, intraprendendo (per il proprio sostentamento) un altro rapporto di lavoro (e non certo un'attività d'impresa), legittimamente nel settore e con le mansioni che già conosceva.
In difetto dunque di allegazione di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'ex dipendente, va quindi evidenziato che gli atti di concorrenza sleale, ex art.2598 c.c., devono essere posti in essere tra imprenditori, e che la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore (salva la specifica allegazione e prova, come detto, di rilevanti comportamenti illeciti), come affermato da consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18772 del 12/07/2019, Rv. 654770 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9117 del 06/06/2012- Rv. 622656).
Peraltro una domanda per attività di concorrenza sleale che sarebbero state compiute dopo la cessazione del rapporto di lavoro (in difetto di stipulazione di un patto di non concorrenza afferente al rapporto di lavoro ex art. 2125 c.c.) esulerebbe pure dalla competenza del Giudice del Lavoro, né la relativa domanda (riconvenzionale) risulterebbe ammissibile in un giudizio lavoristico, non trattandosi, per gli effetti previsti dall'art.36 c.p.c., di domanda “che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”:
• “La domanda proposta da un soggetto per denunciare atti di concorrenza commessi da dipendenti, oppure da collaboratori a lui legati da un rapporto di agenzia o analogo, deve essere proposta davanti al giudice del lavoro qualora gli atti stessi siano stati posti in essere in costanza di tali rapporti contrattuali, mentre la controversia resta soggetta agli ordinari criteri di competenza per valore qualora vengano dedotti atti di concorrenza sleale commessi in epoca successiva allo conclusione dei rapporti, integranti un illecito extracontrattuale” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7272 del 08/08/1996-Rv. 499040; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6252 del 11/12/1985-Rv. 443370).
Ad ogni modo va in linea generale evidenziato che non è passibile di essere censurata come concorrenza sleale qualsivoglia attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dall'ex dipendente, che lecitamente apporti la propria professionalità in favore di altro datore di lavoro operante nel medesimo settore (e pur se fisicamente non lontano rispetto alla sede del precedente datore di lavoro), e dalla quale consegua un (lecito) passaggio di clienti (se interessati alla professionalità del dipendente più che all'identità del suo datore di lavoro) in favore del nuovo imprenditore:
• “In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al
4 risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14479 del 11/10/2002-Rv. 557824-01).
***
Né alcun danno può ipotizzarsi essere conseguito alle dimissioni senza preavviso della lavoratrice.
Infatti, oltre all'eventuale indennità di mancato preavviso (che, peraltro, risulta correttamente già detratta dalla parte ricorrente dall'importo richiesto nelle conclusioni del ricorso), non possono invece competere al datore di lavoro altre indennità risarcitorie, né comunque il risarcimento di danni ulteriori, considerato che l'istituto delle dimissioni è teso a privilegiare proprio la libertà personale, del lavoratore, di far cessare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento (e salva la eventuale stipulazione di una lecita clausola di durata minima).
A tutela della parte che subisce il recesso per il caso di difetto di sussistenza di giusta causa (ossia di una “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, per gli effetti dell'art.2119 comma 2 c.c.), e che deve perciò cercare un altro contraente, è previsto infatti l'obbligo del preavviso, per la cui violazione la legge stabilisce espressamente la corrispondente indennità di cui all'art.2118 comma 2 c.c. la quale, pertanto, in quanto tale, assorbe qualsiasi risarcimento (ed è peraltro dovuta indipendentemente dalla prova di un danno effettivo -dovendosi applicare il principio dettato dall'art. 1382 comma 2 c.c. per la clausola penale-).
Del resto le dimissioni, per le quali è rimasto sostanzialmente immutato l'originario regime codicistico (art. 2118 comma 1 c.c., che invece è pressochè superato per il licenziamento), costituiscono un negozio unilaterale recettizio (sicché non occorre l'accettazione del datore di lavoro, ma è sufficiente che le dimissioni pervengano a conoscenza di questi), evidenziandosi che la S.C. ha affermato, seppure con riferimento alla posizione del lavoratore dimissionario per giusta causa, che non può spettare altro, oltre all'indennità di preavviso, a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto:
• “Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. così come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l'indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001, Rv. 550065 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13060 del 06/09/2003); “La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che ebbero a determinare le dimissioni (a meno che queste non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l'effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento
5 illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10193 del 12/07/2002, Rv. 555710 - 01).
In conclusione, le eventuali spese sostenute per sostituire il lavoratore dimissionario non possono gravare su questi, ma vanno a comporre il rischio di impresa del datore di lavoro.
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Va invece accolta la domanda avanzata dalla parte ricorrente di pagamento delle ultime mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, oltre rateo della 13ma mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti nonché TFR, a fronte dell'assoluto difetto di contestazione, da parte resistente, del mancato pagamento e della debenza degli importi netti, e vista l'esattezza delle somme lorde computate analiticamente nel ricorso (con ampia esposizione degli elementi contabili di riferimento).
L'eccezione di avvenuto versamento dei contributi previdenziali va invece rigettata per difetto di idonea prova, non risultando sufficiente, all'uopo, la mera produzione di due modelli F24 pur predisposti per il pagamento (nella specie: un modello F24 recante l'indicazione “Bozza invio Entratel” con “Scadenza 18 Dicembre 2023”, ed un F24 recante l'indicazione “Da inviare Entratel” con
“Scadenza 16 Gennaio 2024”, come si legge nelle annotazioni apposte nei modelli prodotti).
Difetta infatti l'attestazione del giorno di avvenuto pagamento e non può dunque ritenersi fornita la prova che gli F24 prodotti siano stati effettivamente versati.
Ad ogni modo il pagamento degli F24 sarebbe relativo ad un complessivo debito contributivo dell'azienda, ma non è affatto menzionata la posizione della ricorrente.
Né è allegata una certificazione dell'Agenzia delle Entrate o dell' che comprovi CP_3
l'avvenuta estinzione del debito contributivo con specifico riferimento alla posizione della ricorrente.
In difetto dunque di una specifica prova dei contributi eventualmente versati in favore della ricorrente, la liquidazione del dovuto va effettuata nella presente sede al lordo degli stessi, in applicazione del consolidato principio per il quale
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008-Rv.604756; conforme, Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011- Rv.615995).
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La domanda della ricorrente va pertanto accolta e la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione della resistente vanno rigettate.
6 Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di 8.771,56 (di cui €4.013,56 a titolo di TFR), oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione avanzate dalla società resistente;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €5.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CARDO Francesco.
Così deciso in Pescara in data 8.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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