Art. 5.
Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell' art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 51 , sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.
La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana e' soppressa.
Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell' art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 51 , sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.
La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana e' soppressa.