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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.
GI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4607/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore , con sede in Nardò (LE) alla Zona Industriale (P.I. ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Frassanito (c.f. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il di lui studio, in Nardò, via A. Segni n.
4 - P.e.c.:
; Email_1
Appellante
E
(cf: ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Verona Lungadige Cangrande n° 16, in persona del suo procuratore speciale Dottor
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Caroli (CF: , CP_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in Lecce alla via San Domenico Savio n° 72 Email_2
Appellata
E
Controparte_4
Appellato, contumace
1 Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare responsabile Controparte_5 esclusiva del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...] dell'appellante della complessiva somma di € 4.795,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
2) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di rito”.
Per l'appellata:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,
1)Rigettare l'avversa domanda perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
2)Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, secondo soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione del 23 maggio 2022, ritualmente notificato, l' Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 8612/2021, resa dal Giudice di pace di Lecce in
[...] data 22.11.2021, depositata in cancelleria in data 30.11.2021, mai notificata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta contro e la propria compagnia di assicurazione, la Parte_2 tesa ad ottenere la loro Controparte_6 condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dell'autovettura AIXAM targata X8599BB di sua proprietà, a seguito di un sinistro stradale in thesi verificatosi per responsabilità del conducente della antagonista vettura Toyota Yaris targata CC893YV – di proprietà del e condotta CP_4 nell'occorso da – in Nardò il 13 novembre 2019. Parte_3
Giova rilevare che dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che il Giudice di prime cure ha disatteso la domanda sulla scorta della ritenuta carenza di adeguata dimostrazione della verificazione del sinistro, ritenendo inattendibile l'unico teste ascoltato e valorizzando gli esiti di consulenza tecnica modale affidata in corso di causa.
2 A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dalla parte appellante, esposte in quattro motivi.
1) La in primo luogo, il quale ha sostenuto che erroneamente il Parte_1 giudice di pace aveva ritenuto carente di dimostrazione il fondamento dell'azione spiegata, assumendo di aver allegato e dimostrato il verificarsi del sinistro.
2) L'appellante ha poi denunciato l'errore commesso dal primo giudice in ordine alla valutazione della dichiarata inattendibilità del teste assumendo che, contrariamente Tes_1
a quanto ritenuto, costui avesse convincentemente riferito quanto da lui percepito in ordine al sinistro denunciato.
3) Ancora, ha messo in evidenza che l'elaborato peritale aveva sostanzialmente validato il proprio assunto, essendosi il CTU limitato a decurtare del 30% il danno complessivo riportato dalla vettura.
4) In ultimo, ha sostenuto che il Giudice di pace aveva immotivatamente ritenuto carente di prova il nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni lamentati.
Si è costituita resistendo la Controparte_2 all'impugnazione spiegata sulla scorta della ribadita correttezza della decisione di
[...] primo grado. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Controparte_7
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 16 settembre 2025, il Giudice ha disposto il differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2026.
Con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto l'anticipazione dell'udienza fissata a quella del 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
Benché formalmente distinti, i motivi posti a base della impugnazione si presentano intimamente connessi, afferendo alla – contestata – affermazione del primo Giudice in ordine alla effettiva verificazione del sinistro.
I motivi di gravame non sono fondati.
3 La motivazione resa dal primo Giudice appare coerente con quanto emerso in corso di giudizio e meritevole di condivisione in ragione di una equilibrata valutazione dei dati emersi.
In particolare, l'affermazione circa la mancata dimostrazione della effettività del sinistro risulta essere condivisibile la luce della insufficienza dei dati allegati dalla originaria parte attrice.
Non ha errato il Giudice di pace nel ritenere che la deposizione dell'unico test ascoltato, il iI , si profili inadeguata allo scopo invocato: in atti non è versata alcuna fotografia relativa Tes_1 al luogo del sinistro, nè sono stati ascoltati altri testi che possono validare la dinamica assunta a base dell'azione attivata.
Decisivo, peraltro, appare quanto messo in evidenza dal consulente tecnico nominato in corso di primo grado: merita di essere sottolineato che i danni non sono compatibili per ampiezza e forma le abrasioni presenti sulla fiancata destra della Minicar Aixam e quelle presenti sulla parte anteriore sinistra della Toyota”.
Inoltre, è emerso come la Toyota YARIS presenta tracce di compressione più accentuate nel terzo medio sinistro con piegamento del cofano per contatto al di sopra della punta che pertanto avrebbe dovuto penetrare nella fiancata della per circa 10 cm e per una lunghezza non CP_8 inferiore a 40 cm;
non esistono, altresì, tracce di contatto strisciante sul rivestimento del paraurti anteriore inevitabili con la dinamica descritta in CAI ma, soprattutto, non esistono tracce di contatto ruotante con la ruota anteriore destra dell' che avrebbe dovuto asportare dal CP_8 rivestimento paraurti il materiale chiaramente visibile sui raggi. Anche qui la sottoriportata foto rende meglio quanto descritto:
Non esiste, infine, alcuna compatibilità di quote: l'estensione verticalmente continua delle rigature da quota 78 in giù rilevabili sulla fiancata della senza alcun affossamento non CP_8 trova alcuna corrispondenza con il complessivo anteriore della Yaris che presenta un notevole sbalzo del paraurti rispetto alla griglia e alla punta del cofano.
Elementi tutti valutati dal Giudice di pace, che condivisibilmente ha ritenuto non raggiunta la prova non solo della dinamica del sinistro ma soprattutto della sua verificazione.
Né varrebbe invocare il dettato dell'art. 2054 comma 2 c.c., norma che postula pur sempre che sia raggiunta la prova della verificazione del sinistro.
L'appello si profila quindi infondato e meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ossequio ai parametri dettati dai
DM 55/2014 e 147/2022, causa del valore ricompreso sino ad euro 5.100, parametro medio.
Deve altresì darsi atto dell'obbligo per l'appellante di versare una somma pari a quella del contributo unificato già corrisposta.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice di Appello, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. GI OL, definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta con atto di citazione del
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che vengono liquidate in € 2.552,00 per Controparte_6 compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. GI OL
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