Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 21465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21465 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: LA CA EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 11/05/2022 dalla Corte di Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
letta la memoria di replica presentata dal difensore del ricorrente, avv. Giovanni Tarantino, che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist.Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 11/10/2021, con la quale LA CA EL era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989 in relazione all'art. 88 T.U.L.P.S., a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della LG NEVBET s.r.l.
2. Ricorre per cassazione il LA CA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta alle censure proposte con il primo motivo di appello, con riferimento all'assenza di prove in ordine al concreto espletamento di attività di intermediazione nelle scommesse contestato al ricorrente.
2.2. Violazione di legge e omessa motivazione sulle doglianze relative alla mancata concessione della sospensione condizionale e alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al silenzio motivazionale sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale, e una declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto alle residue censure, volte a censurare il merito delle valutazioni della Corte sulle risultanze acquisite.
4. Con memoria di replica, il difensore insiste nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare» (così da ultimo Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Ranucci, Rv. 281473 - 01). Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando quanto pacificamente emerso dalle risultanze acquisite: nel centro scommesse allestito dal LA CA, collegato con il bookmaker austriaco privo di concessione, erano stati rinvenuti i palinsesti di eventi sportivi, alcuni tagliandi di scommesse effettuate da clienti, plurime postazioni informatiche (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'odierno ricorrente non si era limitato a mettere le apparecchiature a disposizione dei clienti, restando estraneo al rapporto di scommessa con il bookmaker estero, in quanto la struttura era stata dedicata "interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali afferma di essere formalmente estraneo, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione").
3. Con riferimento alle residue doglianze, deve per un verso osservarsi che il trattamento sanzionatorio si era attestato ai minimi edittali dell'epoca. Per altro verso, va evidenziato che, dall'esame del certificato penale in atti, emerge che il LA CA aveva riportato altro precedente per furto, dopo quello specifico in relazione al quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. In tale situazione, ostativa ad una seconda concessione del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Antonelli, Rv. 278100 - 01), deve farsi applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene invece di disporre la condanna del LA CA al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo alla omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la sospensione condizionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp