CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2023, n. 27761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27761 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE OV VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in :persona del Sostituto Procuratore SC ER, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27761 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di GI TO ON per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, lett. d), dello stesso decreto, per aver omesso di comunicare, rispetto a un'ammissione del 26 giugno 2012 su istanza presentata il 12 giugno 20:12 e indicante un reddito familiare pari a 6.644,82 euro, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nel corso del 2013 e oggetto di dichiarazione dei redditi scadente il 30 settembre del 2014 (per un reddito familiare pari a euro 27.942,00). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe ritenuto il reato consumato il 30 settembre 2014 ancorché, a dire del ricorrente, a quella data l'imputato non avrebbe potuto «essere a conoscenza dei redditi prodotti per l'anno d'imposta 2014, considerato che l'anno fiscale scade nel settembre dell'anno (ovvero ottobre laddove si presenti dichiarazione dei redditi tardiva)». A ciò si aggiunge l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere accertato il dolo generico sotteso alla fattispecie incriminatrice che, a dire del ricorrente, dovrebbe ritenersi escluso per aver l'imputato comunque presentato la dichiarazione dei redditi nei termini di legge, circostanza che l'avrebbe quindi esposto a un facile accertamento del reato in ragione di un mero controllo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche nonostante «lo stato di quasi incensuratezza nonché le modalità della condotta e la scarsa intensità del dolo». 2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deduce l'intervenuta prescrizione del reato con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Ha depositato conclusioni scritte, nei termini di cui in epigrafde, la sola Procura generale della Repubblica. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo profilo nel quale si articola la prima censura è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2.1. Nella specie l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, lett. d), dello stesso decreto, per aver omesso di comunicare, rispetto a un'ammissione del 26 giugno 2012 su istanza presentata il 12 giugno 2012 e indicante un reddito familiare pari a 6.644,82 euro, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nel corso del 2013 e oggetto di dichiarazione dei redditi scadente il 30 settembre del 2014 (per un reddito familiare pari a euro 27.942,00). Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato motivazionale di cui innanzi ove ravvisa l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto che alla detta data (30 settembre 2014) l'imputato non avrebbe potuto «essere a conoscenza dei redditi prodotti per l'anno d'imposta 2014, considerato che l'anno fiscale scade nel settembre dell'anno (ovvero ottobre laddove si presenti dichiarazione dei redditi tardiva)». Ciò in quanto le variazioni di reddito oggetto di omessa comunicazione non sono quelle relative all'anno d'imposta 2014, alle quali fa riferimento il ricorrente, bensì quelle inerenti al 2013, alla quale ha invece fatto corretto riferimento il giudice d'appello. 2.2. Inammissibile ex art. 606, comma 3„ cod. proc. pen. è il secondo profilo dedotto con il primo motivo. 3 Invero, la doglianza integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo ad argomentare una sostanziale generica incompatibilità tra il dolo generico sotteso all'omessa comunicazione di cui all'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 e l'avvenuta dichiarazione dei redditi (oggetto di omessa comunicazione), che, peraltro, evidenzia proprio la consapevolezza dell'imputato delle variazioni di reddito intervenute nel periodo di riferimento e oggetto dell'obbligo comunicativo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso. 3.1. In tema di circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione;
Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione;
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 3.2. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità sotto un duplice profilo. Il ricorrente, difatti, non prospetta, di aver proposto motivi d'appello in punto di mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento, peraltro, a una sentenza di primo grado considerante tanto l'intensità del dolo (in relazione al rilevante e consistente mutamento di reddito) quanto la condotta di vita anteatta di soggetto con precedenti penali, e comunque non evidenzia la mancata riproduzione, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti 4 cc, generiche, degli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono, diversamente da quanto invocato con la terza censura, l'impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (maturata il 30 marzo 2022, dopo la deliberazione della sentenza d'appello del 23 marzo 2022), in quanto preclusa dalla mancata formazione di un valido rapporto d'impugnazione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 maggio 2023 Il P Wente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in :persona del Sostituto Procuratore SC ER, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27761 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di GI TO ON per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, lett. d), dello stesso decreto, per aver omesso di comunicare, rispetto a un'ammissione del 26 giugno 2012 su istanza presentata il 12 giugno 20:12 e indicante un reddito familiare pari a 6.644,82 euro, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nel corso del 2013 e oggetto di dichiarazione dei redditi scadente il 30 settembre del 2014 (per un reddito familiare pari a euro 27.942,00). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe ritenuto il reato consumato il 30 settembre 2014 ancorché, a dire del ricorrente, a quella data l'imputato non avrebbe potuto «essere a conoscenza dei redditi prodotti per l'anno d'imposta 2014, considerato che l'anno fiscale scade nel settembre dell'anno (ovvero ottobre laddove si presenti dichiarazione dei redditi tardiva)». A ciò si aggiunge l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere accertato il dolo generico sotteso alla fattispecie incriminatrice che, a dire del ricorrente, dovrebbe ritenersi escluso per aver l'imputato comunque presentato la dichiarazione dei redditi nei termini di legge, circostanza che l'avrebbe quindi esposto a un facile accertamento del reato in ragione di un mero controllo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche nonostante «lo stato di quasi incensuratezza nonché le modalità della condotta e la scarsa intensità del dolo». 2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deduce l'intervenuta prescrizione del reato con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Ha depositato conclusioni scritte, nei termini di cui in epigrafde, la sola Procura generale della Repubblica. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo profilo nel quale si articola la prima censura è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2.1. Nella specie l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, lett. d), dello stesso decreto, per aver omesso di comunicare, rispetto a un'ammissione del 26 giugno 2012 su istanza presentata il 12 giugno 2012 e indicante un reddito familiare pari a 6.644,82 euro, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nel corso del 2013 e oggetto di dichiarazione dei redditi scadente il 30 settembre del 2014 (per un reddito familiare pari a euro 27.942,00). Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato motivazionale di cui innanzi ove ravvisa l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto che alla detta data (30 settembre 2014) l'imputato non avrebbe potuto «essere a conoscenza dei redditi prodotti per l'anno d'imposta 2014, considerato che l'anno fiscale scade nel settembre dell'anno (ovvero ottobre laddove si presenti dichiarazione dei redditi tardiva)». Ciò in quanto le variazioni di reddito oggetto di omessa comunicazione non sono quelle relative all'anno d'imposta 2014, alle quali fa riferimento il ricorrente, bensì quelle inerenti al 2013, alla quale ha invece fatto corretto riferimento il giudice d'appello. 2.2. Inammissibile ex art. 606, comma 3„ cod. proc. pen. è il secondo profilo dedotto con il primo motivo. 3 Invero, la doglianza integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo ad argomentare una sostanziale generica incompatibilità tra il dolo generico sotteso all'omessa comunicazione di cui all'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 e l'avvenuta dichiarazione dei redditi (oggetto di omessa comunicazione), che, peraltro, evidenzia proprio la consapevolezza dell'imputato delle variazioni di reddito intervenute nel periodo di riferimento e oggetto dell'obbligo comunicativo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso. 3.1. In tema di circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione;
Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione;
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 3.2. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità sotto un duplice profilo. Il ricorrente, difatti, non prospetta, di aver proposto motivi d'appello in punto di mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento, peraltro, a una sentenza di primo grado considerante tanto l'intensità del dolo (in relazione al rilevante e consistente mutamento di reddito) quanto la condotta di vita anteatta di soggetto con precedenti penali, e comunque non evidenzia la mancata riproduzione, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti 4 cc, generiche, degli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono, diversamente da quanto invocato con la terza censura, l'impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (maturata il 30 marzo 2022, dopo la deliberazione della sentenza d'appello del 23 marzo 2022), in quanto preclusa dalla mancata formazione di un valido rapporto d'impugnazione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 maggio 2023 Il P Wente