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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/11/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 660/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
IA SP Presidente
AU Di NA Giudice relatore
ND Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 660 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
16.03.1968 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso, dall'avv. Cinzia Tomasoni (cod. fisc. ) con studio CodiceFiscale_2 in Trento via degli Orti n. 15, ove ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento n.
151/2024 di data 26.02.2024
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Rovereto, alla Via Cavour n. 60/C, presso lo studio dell'avv.to Cristina
LU (C.F. ) del Foro di Rovereto, che lo rappresenta e assiste C.F._4 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29-10-2025, parte ricorrente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni di data 28 luglio 2025, nelle quali si è riportata al contenuto del ricorso introduttivo di data 7 marzo 2024, dal seguente tenore: “
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
La signora manterrà la sua residenza a Castel Ivano (TN), Frazione Parte_1
Strigno, via dei Frigati n. 7/A;
2. disporre la separazione dei coniugi con addebito al coniuge;
3. disporre che il marito dovrà Controparte_1 Controparte_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo per il suo Parte_1 mantenimento, l'assegno mensile di €. 1.000,00.-, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal 3.12.2023, data di allontanamento del marito dalla casa coniugale;
4. condannare il signor al risarcimento in favore della signora CP_1 dei danni causati dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da Pt_1 determinarsi secondo equità;
5. con vittoria delle spese di lite per il caso di opposizione”, nonché, per quanto attiene alle richieste istruttorie, come da I memoria ex art. 473-bis. 17 c.p.c. di data 29 maggio 2024 e da memoria ex art. 473-bis.17 III co.
c.p.c. di data 13 giugno 2024. “Con vittoria di spese di lite sia del giudizio principale sub n. 660/2024 R.G. che del giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento sub n.
660-1/2024 R.G., tenuto conto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della signora . Parte_1
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 28-
07-2025 dal seguente contenuto: “Voglia il Giudice designato presso il Tribunale di
Pag. 2 di 24 Trento, anche in via provvisoria, acquisito il parere del P.M., opponendosi a tutte le domande, eccezioni, argomentazioni di controparte, accolga le seguenti condizioni: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge disponendo, contestualmente, la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli Uffici Comunali competenti;
2. Disporre, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, che la separazione venga addebitata alla signora con ogni
Parte_1 conseguenza di legge;
3. Disporre che l'abitazione coniugale situata a Castel Ivano, fraz Strigno, Via Frigati n. 7, venga assegnata, con tutto l'arredo che la compone, al signor;
4. Accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti, Controparte_1 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, pertanto, nulla disporre a favore della signora a titolo di assegno di separazione;
5. In via subordinata,
Parte_1 nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che la signora sia
Parte_1 economicamente indipendente, onerare il signor al versamento a Controparte_1 favore della signora dell'importo di euro 150,00 mensili a titolo di
Parte_1 assegno di separazione da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese (così come modificato nell'ultimo verbale di udienza) mediante bonifico sul conto corrente che la signora vorrà indicare. L'importo verrà rivalutato annualmente secondo
Parte_1 gli indici Istat e decorrerà dalla data della sentenza di separazione. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 13-03-2024, la ricorrente premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente Parte_1 nel comune di Palermo, registrato agli atti del matrimonio dello stesso comune al n. 81
P. II S. A vol. 1982 dell'anno 1991, che, dalla loro unione, erano nati i figli e Per_1
, ora entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che la Per_2 convivenza matrimoniale si era interrotta, in data 3 dicembre 2023, con l'allontanamento del signor dalla casa coniugale, ha domandato pronunciarsi la CP_1 separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché di prevedere, a suo carico,
l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, con
Pag. 3 di 24 condanna, altresì, del resistente, al risarcimento dei danni causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da determinarsi secondo equità.
Nei fatti la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che l'armonia coniugale era progressivamente venuta meno, nel corso degli anni, per comportamenti addebitabili esclusivamente al signor , essendo la stessa sempre stata vittima di condotte CP_1 maltrattanti poste in essere da quest'ultimo in maniera reiterata ed abituale, e, segnatamente, consistite, non solo in atti di violenza fisica, ma anche in atti di violenza psicologica, verbale, sessuale, economica, “oltre che in continue offese verbali, ingiurie, minacce, molestie e finanche nella privazione della benché minima libertà di esprimere la propria opinione nelle questioni familiari, di movimento, nelle scelte lavorative e nelle relazioni sociali”.
A tale riguardo, la predetta ha fatto specifico riferimento: all'episodio, avvenuto in data
3.12.2023, a seguito di cui il resistente si sarebbe allontanato dall'abitazione familiare, ed, in relazione al quale, la stessa avrebbe presentato apposita denuncia-querela, poi sfociata nel procedimento penale n. 5021/2023 R.G.N.R. (per cui vi era stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, oggetto di opposizione in favore della persona offesa); all'episodio avvenuto in data 12.12.2023, in cui il resistente avrebbe cercato di introdursi nella di lei abitazione ed a causa del quale ella sarebbe stata costretta a rivolgersi al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Lorenzo” di
Borgo Valsugana, con referto datato 12.12.2023; agli episodi del 18-12-2023 e del 19-
01-2024, anche in forza dei quali ella aveva presentato apposita denuncia, costituendo tali condotte atti persecutori ex art. 612 bis c.p.; alle dichiarazioni rese dai figli, nonché ai referti di pronto soccorso versati in atti.
Per quanto, poi, attiene alle questioni di carattere economico-reddituale, la ricorrente ha precisato che: i coniugi sono proprietari intavolati per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile adibito a casa coniugale e tavolarmente identificato in C.C. Strigno dalla p.m. 2 della p.ed. 306 P.T. 1305 II (catastalmente individuato al foglio16 dal sub 1 con rendita di 35,33.-, dal sub 2 con rendita di €. 185,92.- e dal sub 3 con rendita di €.
278,89.-) e dalla p.m. 2 della p.ed. 307/1 P.T. 1306 II (catastalmente individuato al fo-
Pag. 4 di 24 glio 16 dal sub 2), immobili sui quali risulta iscritta ipoteca per l'importo di €.
75.000,00; che i coniugi sono, inoltre, proprietari pro quota dei seguenti beni immobili in Torcegno: “in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 1 – quota 1/2 e quota CP_1
1/2 Sileci;
in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 2 – quota 45/108 e quota CP_1
45/108 in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 3 – quota 1/2 e quota Pt_1 CP_1
1/2 (beni immobili catastalmente individuati al foglio 15 dal sub 1 con rendita di Pt_1
€. 386,05.-)”; che ella, per successione ereditaria, era proprietaria, per la quota di ½, di un immobile nel Comune di Santa Cristina Gela (PA), catastalmente individuato dalla particella 909, sub 3, categoria A/7, consistenza 5, vani rendita €. 242,73, e dal sub 2 categoria A/4, consistenza 1,5 vani, rendita €. 44,93; che la stessa aveva svolto sporadicamente attività lavorativa alle dipendenze di terzi;
che l'ultimo impiego retribuito era risalente all'estate 2018; che ella si era dedicata esclusivamente alla propria famiglia e alla crescita dei figli, così rinunciando al conseguimento di una propria indipendenza economica;
che, invece, il resistente aveva, più volte, cambiato attività lavorativa e che, allo stato, era dipendente di di Parte_2
Trento.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente il quale, associandosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ne ha, invece, chiesto l'addebito a quest'ultima, evidenziando come, fino all'anno 2007, il rapporto coniugale tra le parti non avrebbe manifestato segni di crisi e che, invece, la ricorrente avrebbe cominciato a mostrare segnali di forte stress emotivo a decorrere dal decesso della di lei MA;
ciò al punto tale che egli, al fine di consentire, alla predetta, di recuperare il proprio equilibrio psicologico, aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione situata a Torcegno.
ha, inoltre, rappresentato che, durante le varie liti, la signora era Controparte_1 Pt_1 solita alzare la voce e percuoterlo, così costringendolo a difendersi da tali aggressioni;
che, sovente, i litigi erano causati dalla gelosia manifestata, nei di lui riguardi, dalla moglie;
che egli aveva presentato, nei confronti della ricorrente, tre denunce: di cui, una, in data 27.05.2015, a seguito di aggressione subita dalla ricorrente, la quale gli aveva impedito di uscire di casa, prendendolo a schiaffi e cinghiate, una, in data
Pag. 5 di 24 17.12.2023, atteso che la predetta ostacolava il suo rientro in casa al fine di recuperare i suoi oggetti personali, e, un'altra, in data 26.01.2023, essendosi la ricorrente introdotta nella casa, in uso al medesimo, per verificare la presenza di persone di genere femminile.
Ha, dunque, puntualizzato come il rapporto tra i coniugi fosse caratterizzato da una forte conflittualità, rispetto alla quale - come emergente dalle stesse motivazioni poste alla base della richiesta di archiviazione del P.M., dal documento 13 prodotto da controparte (dichiarazioni rese dal figlio ), nonché dalle dichiarazioni rese dalla Per_1 persona offesa in sede di SIT e dal complessivo quadro probatorio agli atti - appariva del tutto destituita di fondamento l'attribuzione al medesimo di condotte violente, possessive e dominanti.
Riguardo, poi, alla situazione economico-reddituale delle parti, il resistente ha chiarito di essere addetto alla mansione di idraulico specializzato per la ditta Ranzi di Trento, percependo, mensilmente, la somma di circa euro 1.900; che la signora prestava, Pt_1 invece, la propria opera professionale, con la mansione di domestica o di assistente agli anziani, per alcune famiglie di Castel Ivano e zone limitrofe;
che il medesimo era gravato dal pagamento di due finanziamenti, accessi ai fini dell'acquisto delle autovetture in uso ai coniugi, di importo corrispondente ad euro 800,00 mensili;
che, fino a dicembre del 2023, la ricorrente aveva sempre potuto liberamente operare sul conto corrente intestato al marito;
che quest'ultima era economicamente indipendente.
Riguardo, infine, alla domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla difesa della ricorrente, ha rappresentato come tale richiesta fosse inammissibile, generica e pretestuosa, chiedendone, pertanto, anche il rigetto.
Con ordinanza di data 06 agosto 2024 è stato posto, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente di un assegno mensile Parte_1 dell'importo di euro 450,00, a titolo di mantenimento della predetta, e sono state ammesse le prove orali ritenute rilevanti nel presente giudizio.
Pag. 6 di 24 È stata, nel corso del giudizio, disposta anche l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. 360/2024 R.G.N.R. – P.M. e al procedimento penale sub n.
5021/2023 R.G.N.R.
Con istanza, depositata in data 20 novembre 2024, ha domandato di Controparte_1 modificare “anche inaudita altera parte, il provvedimento assunto con ordinanza dd.
06.08.2024 nel senso di nulla più versare alla moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa economicamente indipendente” e, in via subordinata, “……anche inaudita altera parte, di disporre la riduzione dell'importo mensile versato mediante la previsione della corresponsione della minor somma di euro 150,00”.
Il sub procedimento, iscritto al numero R.G. 660-1/2024, è stato definito con ordinanza del 09-05-2025, con la quale è stata rigettata la superiore richiesta.
Il giudizio principale, poi, è stato istruito con l'assunzione delle prove orali ritenute rilevanti, all'esito delle quali il procedimento è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29-10-2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c..
……………………..
Orbene, ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, adesso, attiene alla domanda di addebito della separazione, si evidenzia, fin da adesso, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento della
Pag. 7 di 24 sussistenza sia di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare, non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata, a carico di un coniuge, sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Va, inoltre, rilevato che “Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cfr: Sentenza della corte di Cassazione civile n. 14162 del 14.11.2001; nello stesso senso si richiama la pronuncia della Corte appello, Napoli, 29/01/2014, n. 375, a tenore della quale “Ai fini dell'addebito della separazione, è necessario verificare che la crisi coniugale sia collegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Siffatta indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere compresa senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza ciascuna di esse abbia avuto, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale. Altresì, si evidenzia come l'addebito non consegue alla mera presa d'atto della trasgressione, da parte di uno dei coniugi, ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a suo carico, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”).
Pag. 8 di 24 Orbene, tanto rilevato, si evidenzia che sussistono i presupposti per addebitare la separazione al resistente essendo, dal quadro probatorio agli atti, emersa una posizione di dominio e di controllo, assunta da quest'ultimo nei riguardi della ricorrente, caratterizzata anche da aggressioni verbali di evidente contenuto denigratorio ed offensivo, con conseguente condizione di assoggettamento psicologico ed economico della predetta al marito, e, dunque, con relativa limitazione della di lei libertà decisionale, afferente, sia alla sua sfera personale, sia a quella più propriamente economica.
Si rappresenta, a proposito, che quanto sopra argomentato, è emerso, sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nell'ambito del presente giudizio, sia dal materiale probatorio raccolto in sede penale, pacifico, per altro, essendo, in merito all'utilizzo di tale materiale, che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre
a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr: Sentenza della Corte di cassazione civile n. 1593 del 20/01/2017).
Segnatamente, esaminando, più nello specifico, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, si sottolinea che il teste ha dichiarato che: “Io ho Testimone_1 conosciuto i signori e quando ero ancora fidanzato della figlia, li ho Pt_1 CP_1 conosciuti nel 2016. Durante il mio periodo di frequentazione della casa, il Sig. CP_1 doveva autorizzare gli acquisti che la moglie voleva effettuare e doveva controllare cosa la stessa facesse e dove andasse. Ad esempio, c'è stata una volta in cui doveva andare al lavoro e prima di rientrare a casa la Signora è andata a fare la spesa;
al suo rientro, il Sig. le ha chiesto dove era andata e cosa avesse fatto, in maniera CP_1 arrabbiata”; quest'ultimo ha, poi, aggiunto che “L'ultima volta che è stata Pt_1 male ha preso degli antidolorifici a casa e non è uscita. Lei voleva andare dal medico e il Sig. gliel'ha impedito. Poteva, invece, andare a lavorare, sempre riferendole CP_1 che doveva poi tornare a casa”; che, una volta, il resistente avrebbe contattato la
Pag. 9 di 24 ricorrente “dicendole che fuori non c'era la macchina (macchina che si vedeva dalla telecamera) e poi mi ha riferito ciò. Dopo, le chiedeva sempre dov'era”, Pt_1 specificando, ancora, di essergli “capitato personalmente di sentire il tono arrabbiato del Sig. sia in presenza sia quando lo stesso chiamava per telefono la Sig.ra CP_1
che si trovava presso l'abitazione mia e di mia moglie e le chiedeva in maniera Pt_1 arrabbiata dove la stessa fosse”.
Anche il teste ha esplicitato le superiori condotte di controllo agite dal Testimone_2 resistente nei riguardi della ricorrente, evidenziando che “il Sig. doveva CP_1 autorizzare gli acquisti che faceva mia MA”; che quest'ultima non aveva, dunque, né libertà di movimento né libertà economica atteso che “Se mia mamma si fermava prima di tornare a casa a comprare un paio di cose, poteva essere motivo di discussione il fatto che lei non aveva avvisato prima. Doveva anche giustificare come e in cosa mia MA avesse speso i soldi, dovendo fornire giustificazioni anche in ordine a dove avesse preso il denaro, cioè da quale carta se il pagamento non avveniva con il conto comune”, che “se mia MA si doveva recare per fare dei lavori saltuari, nel momento in cui passava da un'abitazione all'altra se invertiva l'orario tra un'abitazione e l'altra ciò poteva essere motivo di discussione. Quando mio padre faceva una discussione con qualcuno della famiglia di mia MA, se non si riusciva a trovare un punto di pace, poi non ci poteva parlare più neanche lei con loro” e che, dunque, durante gli anni del matrimonio, consentiva alla moglie di uscire liberamente di casa solo Controparte_1 per motivi di salute o per andare a lavorare o per venire a prendere i figli (cfr: “Mia MA poteva andare a trovare qualcuno solo previa autorizzazione. Se, ad esempio, mia mamma voleva andare a bere da “Tizia” il tè doveva previamente chiedere a mio padre, il quale diceva “si” o “no”), decidendo ed anche imponendo “con quali persone la moglie potesse relazionarsi ed interfacciarsi” (cfr: “Assolutamente si, anche perché comunque lui ha litigato spesso e volentieri con i suoi familiari e né io, né mio fratello né mia mamma avevamo l'autorizzazione di contattarli privatamente soltanto perché aveva litigato lui. Se veniva a sapere che avevamo avuto dei contatti, “apriti cielo”), nonché, sovente, offendendola dicendole di “non valere niente” e di essere una cosa inutile” (testimonianze rese all'udienza del 04.12.2024).
Pag. 10 di 24 Il teste ha, poi, chiarito che aveva anche installato una Testimone_2 Controparte_1 telecamera in prossimità della porta d'ingresso della casa coniugale al fine di controllare la moglie nelle uscite e nei rientri nell'abitazione (cfr: “Si, è vero nel senso che ha cambiato il videocitofono, cambiandogli l'angolazione di installamento. In un'occasione, mia mamma era con me;
lui le ha mandato il messaggio dicendole di non vedere la macchina dal videocitofono e le ha chiesto dove fosse, il tutto con toni arrabbiati e non semplicemente preoccupati”).
Ed ancora, il teste ha comunque confermato la circostanza per la quale, Testimone_3 durante gli anni del matrimonio, si sarebbe, più volte, rivolto alla Controparte_1 moglie con espressioni offensive (“Si, è vero. Mi è capitato che io mi trovavo lì in quella casa, che loro bisticciavano o comunque c'erano motivi di litigio e che il Sig.
usava tali termini”) e di avere assistito ad episodi di nervosismo, da parte di CP_1 quest'ultimo, nei riguardi della propria moglie (cfr: “Uno dei motivi di litigio è che ci trovavamo a Torino in macchina, con me e mio marito, il segnale di Maps è arrivato in ritardo, portandolo a sbagliare strada e lui se l'è presa con , dicendole “devi Pt_1 stare zitta, quando io guido lo sai che non mi devi interrompere”, anche bestemmiando
e dicendo parolacce. Per me e mio marito, è stata una situazione imbarazzante. Noi ci abbiamo provato a calmare la situazione ma sappiamo anche che se avessimo preso una posizione, il Sig. si sarebbe innervosito. Dopo un po', si è calmato, forse CP_1 rendendosi conto ha preso la mano della Sig.ra volendo quindi un po' Pt_1 recuperare quanto aveva fatto. La Signora si è scusata dopo con noi. Questo è
l'episodio più grave di discussione al quale io ho assistito”), attribuendo, al contempo, alla ricorrente, nel rapporto di coppia con il marito, una posizione di assoluta soggezione psicologica rispetto a quella predominante assunta da quest'ultimo (“Lei è stata sempre molto sottomessa, nel senso che non replicava o magari ci provava ma poi metteva un freno, sulla base di quello che ho vissuto io e per come la conosco”).
Le superiori circostanze appaiono, poi, trovare anche riscontro nell'annotazione di PG di data 4 dicembre 2023 nella quale si indicava che “i figli descrivevano il rapporto dei genitori come violento e caratterizzato da frequenti liti e successive riappacificazioni”, dichiarando, altresì, che “in molte occasioni sia la MA che loro siano stati aggrediti
Pag. 11 di 24 fisicamente dal padre, che li teneva in pugno anche dal punto di vista psicologico, aggiungendo però che anche la MA reagiva in maniera aggressiva durante le discussioni avendo però la peggio”. A ciò occorre pure aggiungere le dichiarazioni, rese in sede di SIT, dal figlio , il quale se, da un lato, ha descritto il Persona_3 rapporto tra le parti come conflittuale (“loro litigano per futili motivi anche inerenti a rapporti di parentela cessati e per gelosia da parte di mio padre nei confronti di mia MA”), caratterizzato anche da episodi di aggressione fisica reciproca tra le parti (“Gli episodi che indico non sempre si sono connotati con delle situazioni di aggressione fisica da parte di uno dei due ma avvolte è successo che mia MA ha aggredito fisicamente mio padre con schiaffi e spinte e lui in risposta alcune volte ha controbattuto e altre volte ha risposto alla minaccia sempre con spintoni e schiaffi. Per meglio dire è anche successo il viceversa dove ha inizio mio padre e mia MA ha risposto nella stessa maniera”), dall'altro lato, ha, tuttavia, inserito i superiori litigi e le reciproche aggressioni fisiche tra le parti in un contesto familiare caratterizzato da una condizione di estrema dipendenza emotiva della ricorrente dal marito e, dunque, da una sottomissione della stessa a quest'ultimo. Sottomissione segnatamente indotta dai comportamenti controllanti (cfr: Lei ha sempre accettato quanto dettatogli da mio padre
e non ha potuto frequentare le scuole per via di situazioni della sua famiglia di origine.
Per questo lei non riesce facilmente a trovare facilmente lavoro e quando lo trova deve essere accettato da mio padre. Potrei descrivere la personalità di mio padre come una persona tranquilla ma è una testa calda perché è molto cocciuto. Lui accetta i suoi familiari solo se sono collaborativi e quali sudditi nei suoi confronti”), denigratori
(“Ora ricordo un episodio che per futili motivi (la preparazione di un pasto non gradito
a mio padre in presenza di sua MA) ha umiliato in maniera grave mia MA, anche lanciando il piatto…., additandogli di non valere niente e di far sprecare il cibo. In quell'occasione gli ho contestato il fatto che lui si è arrabbiato per un semplice errore culinario e lui ha dissentito sulla mia risposta. In aggiunta mia MA non centrava niente in quanto il pasto lo avevo preparato io ma lui comunque ha voluto prendersela contro di lei”) e prevaricatori (“Altre situazioni di prevaricazione di mio padre sono avvenute in altri ambiti dove lui vuole detenere il controllo (spazi all'interno del garage)”, posti in essere dal predetto nei riguardi di . Parte_1
Pag. 12 di 24 Analoghe considerazioni possono, altresì, trarsi dal verbale di sommarie informazioni, relative alla figlia , la quale ha, appunto, ricostruito il rapporto tra i Testimone_2 propri genitori come una relazione giammai caratterizzata da serenità, se non a brevi tratti, evidenziando, al contempo, che “Ogni volta che mio padre viene contraddetto lui si infervora. Poi dipende dalla giornata, se è una giornata positiva si limita a parole se invece è negativa passa alle mani con sberle e strattoni a mia MA…Alle volte io e mio fratello ci traponevano tra i due e capitava che le prendevano anche noi sia per volontà sia per causalità. Seppur mia MA non ha toni pacati il fine non giustifica i mezzi. Mia MA fa fatica ad esprimersi ma solo per una questione cognitiva in quanto con il tempo ha dei ritardi non di origine patologica”. Quest'ultima, inoltre, nel corso della propria audizione, ha aggiunto - descrivendo le modalità di interazione tra i di lei genitori - che “Mio padre vuole avere sempre ragione e mia mamma è sempre stata sottomessa alla sua volontà. Vorrei raccontare una serie di episodi ma sono tutti della stessa natura, sarebbe solo un racconto ridondante. Due mesi fa siamo stati invitati a casa di mio padre per un pranzo domenicale e lì papà era nervoso….Qui il fattore scatenante è stato il piatto di pasta al dente che non piace a lui. Mio padre affermando che fosse cruda insultava mia mamma e se ne andava sul divano. In verità la pasta
l'avevo cotta io e lui, pur sapendo, ha scaricato la colpa e le relative offese a mia MA “NON SEI CAPACE DI CUCINARE, E' MEGLIO CHE VADO AL
RISTORANTE, SEI UNA COSA INUTILE”. La predetta ha, poi, concluso la propria deposizione, sottolineando la funzione di padrone assunta dal padre nei riguardi della propria MA, e ciò anche per quanto attiene al profilo economico (“Ripeto, mio padre la fa da padrone avendo la maggior parte delle cose intestate e quello che perde è mia MA e lui ne è consapevole. Poi c'è da dire che mio padre non vuole che mia MA lavori al fine di non fare alzare il reddito e nello stesso tempo si lamenta che mia MA non ha un lavoro. Mi sembra di esistere nel basso medio evo quando sono in casa loro”).
Le superiori dichiarazioni, per altro, appaiono trovare conferma - al solo fine di vagliarne l'attendibilità - nelle stesse dichiarazioni rese, in sede di SIT, dalla ricorrente la quale ha, da un lato, sì riferito in merito a litigi tra le parti per futili motivi, ma,
Pag. 13 di 24 dall'altra parte, ha, al contempo, evidenziato di avere subito dei maltrattamenti durante la vita matrimoniale, consistiti, in particolare, nel fatto di essere stata continuamente
“estromessa dalle scelte familiari, in quanto la mia opinione non viene minimamente presa in considerazione”, nonché nella limitazione della sua libertà di movimento ed economica (“Non mi viene permesso di uscire per svago, posso uscire solo per motivi di salute o per lavorare. Neanche con mia figlia posso uscire tranquillamente. Si comporta in maniera eccessivamente possessiva cercando sempre di controllarmi, sfruttando anche il videocitofono di casa per osservare i miei spostamenti. Non posso trovare un lavoro perché lui non vuole che io sia autonoma, adducendo la motivazione che il reddito familiare aumenti troppo. Però nei momenti di difficoltà economica familiare mi diceva di trovare un lavoro”).
Da ultimo, in linea con quanto sopra evidenziato, appaiono anche valorizzabili le ulteriori dichiarazioni, rese, in data 09.02.2024, da parte della figlia Testimone_2
(Verbale di Sommarie informazioni). Quest'ultima, difatti, nel descrivere il rapporto conflittuale esistente tra i di lei genitori, ha anche, implicitamente, ricondotto, in prevalenza, l'origine della natura di tale rapporto ed, in particolare, l'assenza di dialogo tra le parti, al modus operandi del padre, tornando a sottolineare come quest'ultimo “ha sempre avuto un maniacale senso di controllo nei confronti della mamma arrivando a gestire anche la sua vita o, perlomeno, a condizionarla pesantemente” (così anche privandola dei sui rapporti di parentela, per avere, a sua volta, lo stesso smesso di frequentare i di lei parenti).
La predetta figlia, inoltre, premettendo una condizione di difficoltà della ricorrente di comprensione riguardo al contenuto delle conversazioni con il proprio partner (“Anche mia MA ha il suo carattere ed a volte, nella sua ignoranza, fa fatica a seguire il filo del discorso. Tante volte a mia MA bisogna spiegare le cose più volte e da più angolazioni”), ha, poi, evidenziato come il resistente si sarebbe approfittato di tale stato di “ignoranza”/”debolezza”, al fine di imporle ogni sua decisione, senza, dunque, alcuna spiegazione in merito al perché delle stesse (“Ovviamente ci sono modi e modi per spiegare le cose ma se lui parte già prevenuto e dice che lei è ignorante e non capisce che lui ha un livello superiore al suo, cosa che non è assolutamente vera, perché mio
Pag. 14 di 24 padre se gli dai un testo da leggere qualcosa riesce a capire mentre la mamma no. Lui ha le redini burocratiche della famiglia e sfrutta questa situazione. Alla mamma papà non si è mai preso la briga di spiegare nulla. Lui si è sempre imposto sulla mamma……..”); stesso comportamento, per altro, ponendo in essere pure nei riguardi dei figli (“Anche noi figli abbiamo subito “nostro padre” a cominciare dalle scelte scolastiche e poi anche lavorative. Tutto quello che ha vissuto la mamma lo abbiamo vissuto anche noi, Lui esercitava la sua egemonia su tutti. Posso dire che il suo carattere parte da lontano, ancora prima di sposarsi con la mamma. Tutta la sua famiglia ha un caratteraccio……Noi abbiamo dovuto sempre accettare le sue minacce perché comunque noi vivevamo sotto al suo tetto e, secondo la sua logica, noi dovevamo accettare tutto”).
Di analogo tenore appaiono, ancora, le dichiarazioni, rese in sede di SIT da parte di
, il quale ha precisato “che , da quando l'ho conosciuto, ha Testimone_1 CP_1 sempre avuto la mia di controllo su tutti e su tutto, Lei deve essere sempre informato su tutto quello che succede e per fare ciò non esita a porre in essere anche una azione di controllo maniacale nei confronti delle persone. Sembra che il mondo debba girare intorno a lui e alle sue regole. Non capisce il fatto che una persona possa pensarla in maniera differente da lui e con questa sua mania si è esasperata con gli anni. Pt_1
Ho notato, in questi anni di frequentazione della famiglia che il suo lato negativo caratteriale si andava via via intensificando. Lui cerca di esercitare un controllo morboso su togliendole qualsiasi possibilità di poter pensare con la propria Pt_1 testa e, addirittura, di poter avere una tranquilla vita di relazione con altre persone all'infuori della famiglia. , all'infuori della sua ristretta cerchia lavorativa, non Pt_1 ha mai avuto la possibilità di frequentare amiche per potere uscire insieme” (cfr: verbale di sommarie informazioni di data 09-02-2024).
Ed allora, tenuto conto degli elementi sopra riportati, ritiene questo Collegio che, se, a rigore, la ricorrente non possa, di per sé, ritenersi vittima di violenza fisica da parte del marito - stante, appunto, per quanto emerso da tutte le fonti sopra citate e dal complessivo quadro probatorio agli atti, la reciprocità, nei momenti di conflitto, delle condotte di aggressione poste in essere dalle parti (e ciò anche in conformità al principio
Pag. 15 di 24 a tenore del quale “In tema di addebito della separazione coniugale, se è vero da un lato che la violazione dell'integrità fisica di un coniuge da parte dell'altro rappresenta una violazione talmente grave dei doveri coniugali, da giustificare
l'addebito della separazione, è altrettanto vero tuttavia che l'aggressione fisica esclude
l'addebito della separazione se è comparabile con comportamenti omogenei” (Cfr.
Tribunale , Cremona , sez. I , 17/10/2022 , n. 487) - le liti coniugali (caratterizzate anche da aggressioni fisiche reciproche), vadano, purtuttavia, inserite nel contesto familiare più ampio, come sopra descritto, ovvero di assoluta soggezione psicologica della moglie al marito. Soggezione psicologica determinata dagli stessi comportamenti, adottati da quest'ultimo nei confronti della prima, e senza che, per altro, l'eventuale tolleranza degli stessi, da parte della ricorrente, possa, in qualche maniera, assumere efficacia scusante (Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 8094 del 21/04/2015 “La dichiarazione di addebito della separazione per comportamenti dispotici del marito non può essere esclusa né in considerazione della permanenza, in alcune aree sociali, del suo ruolo gerarchicamente sovraordinato all'interno del nucleo familiare, né della passata tolleranza della moglie relativamente agli atti lesivi della propria dignità e dell'uguaglianza nelle relazioni familiari, non potendo tali circostanze rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale”).
La gravità, inoltre, della violazione dei doveri matrimoniali, caratterizzata dalla condizione di assoggettamento psicologico, ingenerato nella ricorrente dal resistente per il suo carattere dispotico e controllante, può essere, a giudizio del Tribunale, elevata - pur nel contesto analizzato di litigiosità familiare, dove, come anche descritto dalla stessa ricorrente, “entrambi dimostravano difficoltà nel comunicare, litigando spesso e violentemente per motivi futili, spesso risalenti nel tempo”, e, dunque, previa comparazione con le condotte poste in essere da quest'ultima - a fattore prevalente e determinante l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, in quanto lesiva di valori e di diritti di rango costituzionale. E senza che, a tale riguardo, possa ritenersi risolutiva, stante la diversità dei piani di valutazione, l'intervenuta archiviazione dei procedimenti penali a carico del resistente (cfr: Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 a tenore della quale “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
Pag. 16 di 24 costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l'assoluzione del ricorrente”).
Dal che consegue, pertanto, che la domanda della ricorrente vada accolta, con relativo addebito al resistente della separazione, nonché con conseguente rigetto della domanda di addebito, a sua volta, da quest'ultimo formulata nei riguardi di . Parte_1
Venendo adesso alle questioni di carattere economico, si osserva, anzitutto, che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
Ancora più di recente la S.C. ha ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
Pag. 17 di 24 dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, sentenza n. 12196/2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, ord. 9 giugno 2022, n.
20228), rimarcando che, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale, non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2006,
n. 2626, di recente confermata da Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 gennaio 2023, n. 952).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n.
7068 e Cass. 19/7/1999 n. 7672).
Orbene, tenuto conto dei principi sopra richiamati e considerata la documentazione fiscale agli atti - per il resistente, come già evidenziato nell'ordinanza di data 06-08-
2024, dalla quale, per l'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), emerge un importo complessivo di euro 20.551,00 annuali netti;
per l'anno 2021 (dichiarazione dei redditi
2022), un reddito annuale netto pari alla somma di euro 21.757; per l'anno 2022
(dichiarazione dei redditi 2023), un reddito annuale complessivo netto pari ad euro
24.134,00 (euro 2.011,16 netti mensili); per l'anno 2024, un reddito annuale netto pari alla somma di euro 15.583,00. Per la ricorrente, come da certificazione unica 2025, indicante un reddito annuale netto pari all'importo di euro 2.568,68, nonché come da buste paga allegate in atti - si ritiene equo confermare, pure in considerazione degli oneri finanziari gravanti sul resistente, l'assegno di mantenimento, pari ad euro 450,00
Pag. 18 di 24 mensili, già previsto con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22
c.p.c..
A riguardo, dovendosi, in ogni caso, considerare, a parte la disparità economica sussistente tra le parti, la circostanza che il resistente, a differenza della ricorrente, la quale usufruisce di limitate ed occasionali occupazioni lavorative (come quelle relative al progetto di lavori socialmente utili), è dotato di una maggiore capacità, sia di lavoro sia economica, avendo, difatti, il medesimo, maturato una specifica competenza nel settore dell'idraulica, e ciò anche in ossequio al principio a tenore del quale “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusioni di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. 06.09.2021 n. 24049).
Nel caso di specie non essendo, dunque, trascurabili, al fine, appunto, sia del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, sia della sua quantificazione, la situazione attuale individuale in cui versa la ricorrente (caratterizzata, in particolare, dall'età della stessa, dal suo livello istruttivo e dalla mancata acquisizione, da parte di essa, nel corso del matrimonio (contratto, per altro, nel 1991), di competenze lavorative specifiche, potenzialmente idonee ad assicurarle una congrua indipendenza economica), né, tanto meno, il contesto ambientale di riferimento che, in precedenza, ha caratterizzato la vita matrimoniale dei coniugi.
L'importo dovuto a titolo di mantenimento dovrà, inoltre, essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Va, poi, rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita a Castel Ivano, fraz. Strigno, Via Frigati n. 7, avanzata dal resistente, dovendo, difatti, per costante giurisprudenza, tale provvedimento, essere previsto solo in funzione del preminente interesse, dei figli minorenni o dei figli maggiorenni non autosufficienti, alla
Pag. 19 di 24 conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare precedente, condizione quest'ultima, nel caso di specie, tuttavia, mancante. Ragione per cui, in assenza dell'emissione del chiesto provvedimento, troveranno applicazione le regole generali in materia di proprietà e di divisione.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente, occorre, anzitutto, premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.lgs. n. 164/24 cd. correttivo civile (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Si evidenzia, poi, per quanto attiene alla superiore domanda, che l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nell'enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri coniugali e di quelli conseguenti allo status di genitore, non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia;
nell'ipotesi in cui essa provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potrà, difatti, integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., come reinterpretato alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danni alla persona (v. Cass. 26301/2021,
Cass. 28989/2019, Cass. 7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. 901/2018).
La natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta, inoltre,
l'obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio
Pag. 20 di 24 complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili appena indicati
(Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018).
Come, difatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante”
(Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, 6518).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene accoglibile la domanda proposta da parte della ricorrente atteso che le condotte poste in essere dal resistente, come provate nell'ambito del presente procedimento e come sopra descritte, hanno indubbiamente trasmodato, per le loro modalità ed intensità, quel livello di offensività, reputabile come tollerabile, connotante tutti quei comportamenti, collocabili all'interno della normale vita coniugale, che, per quanto caratterizzati da un minimo di offensività, sono, tuttavia, per il carattere contenuto della stessa, comunque suscettibili di trovare naturale risoluzione all'interno della famiglia. E ciò in forza, appunto, di quello spirito di comprensione e di tolleranza che è anche parte del dovere di reciproca assistenza.
Nel corso del presente procedimento, come anzidetto, è emerso, invece, che il resistente abbia posto in essere, nei confronti della ricorrente, pure approfittando del di lei stato di maggiore svantaggio personale e sociale, atti di violenza psicologica ed economica, con conseguente tentativo di assoggettamento di quest'ultima al suo volere, e così, giocoforza, arrecando, in pregiudizio della medesima - nella componente del danno morale, per le sofferenze alla stessa causate, e del danno esistenziale, per l'effetto limitativo prodottosi nella sua sfera dinamico/relazionare - una violazione di beni a
Pag. 21 di 24 copertura costituzionale, quali, appunto, il diritto all'autodeterminazione, nonché quello alla dignità personale.
Per quanto, poi, attiene alla liquidazione del superiore danno, si rappresenta che il ristoro del danno non patrimoniale è imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa del Giudice: il ricorso al criterio offerto dall'art. 1226 c.c. è, infatti, insito nella stessa natura del pregiudizio e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, insuscettibile di una precisa quantificazione pecuniaria in mancanza di parametri normativi fissi di commutazione.
Ritiene, inoltre, questo Tribunale che, nel caso in esame, possano costituire appropriato parametro di riferimento le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano – che sono andate nel tempo assumendo una “vocazione nazionale” al punto da essere indicate dalla Suprema Corte come valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale da lesione della salute e da perdita del rapporto parentale, in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del
30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011) - da modulare mediante l'applicazione di coefficienti correttivi.
In particolare, si ritiene, considerando il caso concreto, di dovere prendere, come mera base di riferimento ai fini della liquidazione, e, dunque, anche in assenza di danno strictu sensu biologico, i parametri relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute (e non già quelli inerenti al danno da perdita del rapporto parentale) e segnatamente – considerando, sia il pregiudizio inferto alla ricorrente (nella componente del danno morale ed esistenziale), sia il generale quadro familiare, ovvero molto complesso e conflittuale, nel quale le condotte del resistente si sono inserite - quello corrispondente alla percentuale del 9% di invalidità permanente
(con punto per danno biologico pari alla somma di euro 2.438,24).
Pag. 22 di 24 In applicazione del superiore criterio e, dunque, utilizzando il valore punto moltiplicato per la suddetta percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età della ricorrente, si giunge ad un importo, a titolo di danno non patrimoniale, pari alla somma di euro 15.800,00. Somma che va ritenuta come già rivalutata e comprensiva degli interessi, di volta in volta, maturati sulla somma annualmente rivalutata, e sulla quale, invece, dalla presente pronuncia sino al soddisfo, decorreranno gli ulteriori interessi legali.
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in ragione di ciò, vanno poste a carico del resistente, stante la sua integrale soccombenza anche in punto di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente (irrilevante essendo la minore quantificazione dello stesso).
Si ritiene, inoltre, riguardo alla fase di merito, di dovere fare applicazione dei valori medi, previsti dal D.M. 55 del 2014, per le cause ricomprese nella forbice da euro
26.001 ad euro 52.000, con considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione della complessiva attività svolta dalle parti, nonché, relativamente alla fase cautelare, tenuto conto del livello di difficoltà della stessa e delle questioni trattate, dei valori minimi – inerenti allo scaglione ricompreso tra gli euro
26.001 e 52.000 – con considerazione delle sole fasi di studio ed introduttiva, stante l'esaurimento della trattazione della causa in un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 16.03.1968, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Palermo, in data 16-07-1991, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 81, parte II, Serie A, anno 1991;
2.Addebita la separazione al resistente;
Pag. 23 di 24 3.Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte del resistente nei riguardi della ricorrente;
4.Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal resistente;
5.Condanna il resistente al pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento, a favore della ricorrente nella misura pari ad euro Parte_1
450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
6.Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma pari ad euro 15.800,00 (già comprensiva di rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi maturati sull'importo annualmente rivalutato), a titolo di danno da illecito endofamiliare, oltre ad interessi di legge dovuti dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
7.Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello cautelare, liquidate complessivamente nella somma di euro 9.069,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 45,40 per spese vive anticipate, ponendone il pagamento, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, in favore dello Stato;
6.Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza
Il Giudice est. Il Presidente
IA SP
AU Di NA
Pag. 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 660/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
IA SP Presidente
AU Di NA Giudice relatore
ND Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 660 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
16.03.1968 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso, dall'avv. Cinzia Tomasoni (cod. fisc. ) con studio CodiceFiscale_2 in Trento via degli Orti n. 15, ove ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento n.
151/2024 di data 26.02.2024
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Rovereto, alla Via Cavour n. 60/C, presso lo studio dell'avv.to Cristina
LU (C.F. ) del Foro di Rovereto, che lo rappresenta e assiste C.F._4 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29-10-2025, parte ricorrente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni di data 28 luglio 2025, nelle quali si è riportata al contenuto del ricorso introduttivo di data 7 marzo 2024, dal seguente tenore: “
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
La signora manterrà la sua residenza a Castel Ivano (TN), Frazione Parte_1
Strigno, via dei Frigati n. 7/A;
2. disporre la separazione dei coniugi con addebito al coniuge;
3. disporre che il marito dovrà Controparte_1 Controparte_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo per il suo Parte_1 mantenimento, l'assegno mensile di €. 1.000,00.-, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal 3.12.2023, data di allontanamento del marito dalla casa coniugale;
4. condannare il signor al risarcimento in favore della signora CP_1 dei danni causati dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da Pt_1 determinarsi secondo equità;
5. con vittoria delle spese di lite per il caso di opposizione”, nonché, per quanto attiene alle richieste istruttorie, come da I memoria ex art. 473-bis. 17 c.p.c. di data 29 maggio 2024 e da memoria ex art. 473-bis.17 III co.
c.p.c. di data 13 giugno 2024. “Con vittoria di spese di lite sia del giudizio principale sub n. 660/2024 R.G. che del giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento sub n.
660-1/2024 R.G., tenuto conto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della signora . Parte_1
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 28-
07-2025 dal seguente contenuto: “Voglia il Giudice designato presso il Tribunale di
Pag. 2 di 24 Trento, anche in via provvisoria, acquisito il parere del P.M., opponendosi a tutte le domande, eccezioni, argomentazioni di controparte, accolga le seguenti condizioni: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge disponendo, contestualmente, la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli Uffici Comunali competenti;
2. Disporre, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, che la separazione venga addebitata alla signora con ogni
Parte_1 conseguenza di legge;
3. Disporre che l'abitazione coniugale situata a Castel Ivano, fraz Strigno, Via Frigati n. 7, venga assegnata, con tutto l'arredo che la compone, al signor;
4. Accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti, Controparte_1 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, pertanto, nulla disporre a favore della signora a titolo di assegno di separazione;
5. In via subordinata,
Parte_1 nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che la signora sia
Parte_1 economicamente indipendente, onerare il signor al versamento a Controparte_1 favore della signora dell'importo di euro 150,00 mensili a titolo di
Parte_1 assegno di separazione da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese (così come modificato nell'ultimo verbale di udienza) mediante bonifico sul conto corrente che la signora vorrà indicare. L'importo verrà rivalutato annualmente secondo
Parte_1 gli indici Istat e decorrerà dalla data della sentenza di separazione. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 13-03-2024, la ricorrente premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente Parte_1 nel comune di Palermo, registrato agli atti del matrimonio dello stesso comune al n. 81
P. II S. A vol. 1982 dell'anno 1991, che, dalla loro unione, erano nati i figli e Per_1
, ora entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che la Per_2 convivenza matrimoniale si era interrotta, in data 3 dicembre 2023, con l'allontanamento del signor dalla casa coniugale, ha domandato pronunciarsi la CP_1 separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché di prevedere, a suo carico,
l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, con
Pag. 3 di 24 condanna, altresì, del resistente, al risarcimento dei danni causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da determinarsi secondo equità.
Nei fatti la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che l'armonia coniugale era progressivamente venuta meno, nel corso degli anni, per comportamenti addebitabili esclusivamente al signor , essendo la stessa sempre stata vittima di condotte CP_1 maltrattanti poste in essere da quest'ultimo in maniera reiterata ed abituale, e, segnatamente, consistite, non solo in atti di violenza fisica, ma anche in atti di violenza psicologica, verbale, sessuale, economica, “oltre che in continue offese verbali, ingiurie, minacce, molestie e finanche nella privazione della benché minima libertà di esprimere la propria opinione nelle questioni familiari, di movimento, nelle scelte lavorative e nelle relazioni sociali”.
A tale riguardo, la predetta ha fatto specifico riferimento: all'episodio, avvenuto in data
3.12.2023, a seguito di cui il resistente si sarebbe allontanato dall'abitazione familiare, ed, in relazione al quale, la stessa avrebbe presentato apposita denuncia-querela, poi sfociata nel procedimento penale n. 5021/2023 R.G.N.R. (per cui vi era stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, oggetto di opposizione in favore della persona offesa); all'episodio avvenuto in data 12.12.2023, in cui il resistente avrebbe cercato di introdursi nella di lei abitazione ed a causa del quale ella sarebbe stata costretta a rivolgersi al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Lorenzo” di
Borgo Valsugana, con referto datato 12.12.2023; agli episodi del 18-12-2023 e del 19-
01-2024, anche in forza dei quali ella aveva presentato apposita denuncia, costituendo tali condotte atti persecutori ex art. 612 bis c.p.; alle dichiarazioni rese dai figli, nonché ai referti di pronto soccorso versati in atti.
Per quanto, poi, attiene alle questioni di carattere economico-reddituale, la ricorrente ha precisato che: i coniugi sono proprietari intavolati per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile adibito a casa coniugale e tavolarmente identificato in C.C. Strigno dalla p.m. 2 della p.ed. 306 P.T. 1305 II (catastalmente individuato al foglio16 dal sub 1 con rendita di 35,33.-, dal sub 2 con rendita di €. 185,92.- e dal sub 3 con rendita di €.
278,89.-) e dalla p.m. 2 della p.ed. 307/1 P.T. 1306 II (catastalmente individuato al fo-
Pag. 4 di 24 glio 16 dal sub 2), immobili sui quali risulta iscritta ipoteca per l'importo di €.
75.000,00; che i coniugi sono, inoltre, proprietari pro quota dei seguenti beni immobili in Torcegno: “in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 1 – quota 1/2 e quota CP_1
1/2 Sileci;
in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 2 – quota 45/108 e quota CP_1
45/108 in C.C. Torcegno P.T. 174 II p.ed. 372 p.m. 3 – quota 1/2 e quota Pt_1 CP_1
1/2 (beni immobili catastalmente individuati al foglio 15 dal sub 1 con rendita di Pt_1
€. 386,05.-)”; che ella, per successione ereditaria, era proprietaria, per la quota di ½, di un immobile nel Comune di Santa Cristina Gela (PA), catastalmente individuato dalla particella 909, sub 3, categoria A/7, consistenza 5, vani rendita €. 242,73, e dal sub 2 categoria A/4, consistenza 1,5 vani, rendita €. 44,93; che la stessa aveva svolto sporadicamente attività lavorativa alle dipendenze di terzi;
che l'ultimo impiego retribuito era risalente all'estate 2018; che ella si era dedicata esclusivamente alla propria famiglia e alla crescita dei figli, così rinunciando al conseguimento di una propria indipendenza economica;
che, invece, il resistente aveva, più volte, cambiato attività lavorativa e che, allo stato, era dipendente di di Parte_2
Trento.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente il quale, associandosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ne ha, invece, chiesto l'addebito a quest'ultima, evidenziando come, fino all'anno 2007, il rapporto coniugale tra le parti non avrebbe manifestato segni di crisi e che, invece, la ricorrente avrebbe cominciato a mostrare segnali di forte stress emotivo a decorrere dal decesso della di lei MA;
ciò al punto tale che egli, al fine di consentire, alla predetta, di recuperare il proprio equilibrio psicologico, aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione situata a Torcegno.
ha, inoltre, rappresentato che, durante le varie liti, la signora era Controparte_1 Pt_1 solita alzare la voce e percuoterlo, così costringendolo a difendersi da tali aggressioni;
che, sovente, i litigi erano causati dalla gelosia manifestata, nei di lui riguardi, dalla moglie;
che egli aveva presentato, nei confronti della ricorrente, tre denunce: di cui, una, in data 27.05.2015, a seguito di aggressione subita dalla ricorrente, la quale gli aveva impedito di uscire di casa, prendendolo a schiaffi e cinghiate, una, in data
Pag. 5 di 24 17.12.2023, atteso che la predetta ostacolava il suo rientro in casa al fine di recuperare i suoi oggetti personali, e, un'altra, in data 26.01.2023, essendosi la ricorrente introdotta nella casa, in uso al medesimo, per verificare la presenza di persone di genere femminile.
Ha, dunque, puntualizzato come il rapporto tra i coniugi fosse caratterizzato da una forte conflittualità, rispetto alla quale - come emergente dalle stesse motivazioni poste alla base della richiesta di archiviazione del P.M., dal documento 13 prodotto da controparte (dichiarazioni rese dal figlio ), nonché dalle dichiarazioni rese dalla Per_1 persona offesa in sede di SIT e dal complessivo quadro probatorio agli atti - appariva del tutto destituita di fondamento l'attribuzione al medesimo di condotte violente, possessive e dominanti.
Riguardo, poi, alla situazione economico-reddituale delle parti, il resistente ha chiarito di essere addetto alla mansione di idraulico specializzato per la ditta Ranzi di Trento, percependo, mensilmente, la somma di circa euro 1.900; che la signora prestava, Pt_1 invece, la propria opera professionale, con la mansione di domestica o di assistente agli anziani, per alcune famiglie di Castel Ivano e zone limitrofe;
che il medesimo era gravato dal pagamento di due finanziamenti, accessi ai fini dell'acquisto delle autovetture in uso ai coniugi, di importo corrispondente ad euro 800,00 mensili;
che, fino a dicembre del 2023, la ricorrente aveva sempre potuto liberamente operare sul conto corrente intestato al marito;
che quest'ultima era economicamente indipendente.
Riguardo, infine, alla domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla difesa della ricorrente, ha rappresentato come tale richiesta fosse inammissibile, generica e pretestuosa, chiedendone, pertanto, anche il rigetto.
Con ordinanza di data 06 agosto 2024 è stato posto, a carico del resistente, l'obbligo di pagamento, in favore della ricorrente di un assegno mensile Parte_1 dell'importo di euro 450,00, a titolo di mantenimento della predetta, e sono state ammesse le prove orali ritenute rilevanti nel presente giudizio.
Pag. 6 di 24 È stata, nel corso del giudizio, disposta anche l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. 360/2024 R.G.N.R. – P.M. e al procedimento penale sub n.
5021/2023 R.G.N.R.
Con istanza, depositata in data 20 novembre 2024, ha domandato di Controparte_1 modificare “anche inaudita altera parte, il provvedimento assunto con ordinanza dd.
06.08.2024 nel senso di nulla più versare alla moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa economicamente indipendente” e, in via subordinata, “……anche inaudita altera parte, di disporre la riduzione dell'importo mensile versato mediante la previsione della corresponsione della minor somma di euro 150,00”.
Il sub procedimento, iscritto al numero R.G. 660-1/2024, è stato definito con ordinanza del 09-05-2025, con la quale è stata rigettata la superiore richiesta.
Il giudizio principale, poi, è stato istruito con l'assunzione delle prove orali ritenute rilevanti, all'esito delle quali il procedimento è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29-10-2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c..
……………………..
Orbene, ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, adesso, attiene alla domanda di addebito della separazione, si evidenzia, fin da adesso, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento della
Pag. 7 di 24 sussistenza sia di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare, non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata, a carico di un coniuge, sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Va, inoltre, rilevato che “Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cfr: Sentenza della corte di Cassazione civile n. 14162 del 14.11.2001; nello stesso senso si richiama la pronuncia della Corte appello, Napoli, 29/01/2014, n. 375, a tenore della quale “Ai fini dell'addebito della separazione, è necessario verificare che la crisi coniugale sia collegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Siffatta indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere compresa senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza ciascuna di esse abbia avuto, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale. Altresì, si evidenzia come l'addebito non consegue alla mera presa d'atto della trasgressione, da parte di uno dei coniugi, ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a suo carico, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”).
Pag. 8 di 24 Orbene, tanto rilevato, si evidenzia che sussistono i presupposti per addebitare la separazione al resistente essendo, dal quadro probatorio agli atti, emersa una posizione di dominio e di controllo, assunta da quest'ultimo nei riguardi della ricorrente, caratterizzata anche da aggressioni verbali di evidente contenuto denigratorio ed offensivo, con conseguente condizione di assoggettamento psicologico ed economico della predetta al marito, e, dunque, con relativa limitazione della di lei libertà decisionale, afferente, sia alla sua sfera personale, sia a quella più propriamente economica.
Si rappresenta, a proposito, che quanto sopra argomentato, è emerso, sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nell'ambito del presente giudizio, sia dal materiale probatorio raccolto in sede penale, pacifico, per altro, essendo, in merito all'utilizzo di tale materiale, che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre
a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr: Sentenza della Corte di cassazione civile n. 1593 del 20/01/2017).
Segnatamente, esaminando, più nello specifico, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, si sottolinea che il teste ha dichiarato che: “Io ho Testimone_1 conosciuto i signori e quando ero ancora fidanzato della figlia, li ho Pt_1 CP_1 conosciuti nel 2016. Durante il mio periodo di frequentazione della casa, il Sig. CP_1 doveva autorizzare gli acquisti che la moglie voleva effettuare e doveva controllare cosa la stessa facesse e dove andasse. Ad esempio, c'è stata una volta in cui doveva andare al lavoro e prima di rientrare a casa la Signora è andata a fare la spesa;
al suo rientro, il Sig. le ha chiesto dove era andata e cosa avesse fatto, in maniera CP_1 arrabbiata”; quest'ultimo ha, poi, aggiunto che “L'ultima volta che è stata Pt_1 male ha preso degli antidolorifici a casa e non è uscita. Lei voleva andare dal medico e il Sig. gliel'ha impedito. Poteva, invece, andare a lavorare, sempre riferendole CP_1 che doveva poi tornare a casa”; che, una volta, il resistente avrebbe contattato la
Pag. 9 di 24 ricorrente “dicendole che fuori non c'era la macchina (macchina che si vedeva dalla telecamera) e poi mi ha riferito ciò. Dopo, le chiedeva sempre dov'era”, Pt_1 specificando, ancora, di essergli “capitato personalmente di sentire il tono arrabbiato del Sig. sia in presenza sia quando lo stesso chiamava per telefono la Sig.ra CP_1
che si trovava presso l'abitazione mia e di mia moglie e le chiedeva in maniera Pt_1 arrabbiata dove la stessa fosse”.
Anche il teste ha esplicitato le superiori condotte di controllo agite dal Testimone_2 resistente nei riguardi della ricorrente, evidenziando che “il Sig. doveva CP_1 autorizzare gli acquisti che faceva mia MA”; che quest'ultima non aveva, dunque, né libertà di movimento né libertà economica atteso che “Se mia mamma si fermava prima di tornare a casa a comprare un paio di cose, poteva essere motivo di discussione il fatto che lei non aveva avvisato prima. Doveva anche giustificare come e in cosa mia MA avesse speso i soldi, dovendo fornire giustificazioni anche in ordine a dove avesse preso il denaro, cioè da quale carta se il pagamento non avveniva con il conto comune”, che “se mia MA si doveva recare per fare dei lavori saltuari, nel momento in cui passava da un'abitazione all'altra se invertiva l'orario tra un'abitazione e l'altra ciò poteva essere motivo di discussione. Quando mio padre faceva una discussione con qualcuno della famiglia di mia MA, se non si riusciva a trovare un punto di pace, poi non ci poteva parlare più neanche lei con loro” e che, dunque, durante gli anni del matrimonio, consentiva alla moglie di uscire liberamente di casa solo Controparte_1 per motivi di salute o per andare a lavorare o per venire a prendere i figli (cfr: “Mia MA poteva andare a trovare qualcuno solo previa autorizzazione. Se, ad esempio, mia mamma voleva andare a bere da “Tizia” il tè doveva previamente chiedere a mio padre, il quale diceva “si” o “no”), decidendo ed anche imponendo “con quali persone la moglie potesse relazionarsi ed interfacciarsi” (cfr: “Assolutamente si, anche perché comunque lui ha litigato spesso e volentieri con i suoi familiari e né io, né mio fratello né mia mamma avevamo l'autorizzazione di contattarli privatamente soltanto perché aveva litigato lui. Se veniva a sapere che avevamo avuto dei contatti, “apriti cielo”), nonché, sovente, offendendola dicendole di “non valere niente” e di essere una cosa inutile” (testimonianze rese all'udienza del 04.12.2024).
Pag. 10 di 24 Il teste ha, poi, chiarito che aveva anche installato una Testimone_2 Controparte_1 telecamera in prossimità della porta d'ingresso della casa coniugale al fine di controllare la moglie nelle uscite e nei rientri nell'abitazione (cfr: “Si, è vero nel senso che ha cambiato il videocitofono, cambiandogli l'angolazione di installamento. In un'occasione, mia mamma era con me;
lui le ha mandato il messaggio dicendole di non vedere la macchina dal videocitofono e le ha chiesto dove fosse, il tutto con toni arrabbiati e non semplicemente preoccupati”).
Ed ancora, il teste ha comunque confermato la circostanza per la quale, Testimone_3 durante gli anni del matrimonio, si sarebbe, più volte, rivolto alla Controparte_1 moglie con espressioni offensive (“Si, è vero. Mi è capitato che io mi trovavo lì in quella casa, che loro bisticciavano o comunque c'erano motivi di litigio e che il Sig.
usava tali termini”) e di avere assistito ad episodi di nervosismo, da parte di CP_1 quest'ultimo, nei riguardi della propria moglie (cfr: “Uno dei motivi di litigio è che ci trovavamo a Torino in macchina, con me e mio marito, il segnale di Maps è arrivato in ritardo, portandolo a sbagliare strada e lui se l'è presa con , dicendole “devi Pt_1 stare zitta, quando io guido lo sai che non mi devi interrompere”, anche bestemmiando
e dicendo parolacce. Per me e mio marito, è stata una situazione imbarazzante. Noi ci abbiamo provato a calmare la situazione ma sappiamo anche che se avessimo preso una posizione, il Sig. si sarebbe innervosito. Dopo un po', si è calmato, forse CP_1 rendendosi conto ha preso la mano della Sig.ra volendo quindi un po' Pt_1 recuperare quanto aveva fatto. La Signora si è scusata dopo con noi. Questo è
l'episodio più grave di discussione al quale io ho assistito”), attribuendo, al contempo, alla ricorrente, nel rapporto di coppia con il marito, una posizione di assoluta soggezione psicologica rispetto a quella predominante assunta da quest'ultimo (“Lei è stata sempre molto sottomessa, nel senso che non replicava o magari ci provava ma poi metteva un freno, sulla base di quello che ho vissuto io e per come la conosco”).
Le superiori circostanze appaiono, poi, trovare anche riscontro nell'annotazione di PG di data 4 dicembre 2023 nella quale si indicava che “i figli descrivevano il rapporto dei genitori come violento e caratterizzato da frequenti liti e successive riappacificazioni”, dichiarando, altresì, che “in molte occasioni sia la MA che loro siano stati aggrediti
Pag. 11 di 24 fisicamente dal padre, che li teneva in pugno anche dal punto di vista psicologico, aggiungendo però che anche la MA reagiva in maniera aggressiva durante le discussioni avendo però la peggio”. A ciò occorre pure aggiungere le dichiarazioni, rese in sede di SIT, dal figlio , il quale se, da un lato, ha descritto il Persona_3 rapporto tra le parti come conflittuale (“loro litigano per futili motivi anche inerenti a rapporti di parentela cessati e per gelosia da parte di mio padre nei confronti di mia MA”), caratterizzato anche da episodi di aggressione fisica reciproca tra le parti (“Gli episodi che indico non sempre si sono connotati con delle situazioni di aggressione fisica da parte di uno dei due ma avvolte è successo che mia MA ha aggredito fisicamente mio padre con schiaffi e spinte e lui in risposta alcune volte ha controbattuto e altre volte ha risposto alla minaccia sempre con spintoni e schiaffi. Per meglio dire è anche successo il viceversa dove ha inizio mio padre e mia MA ha risposto nella stessa maniera”), dall'altro lato, ha, tuttavia, inserito i superiori litigi e le reciproche aggressioni fisiche tra le parti in un contesto familiare caratterizzato da una condizione di estrema dipendenza emotiva della ricorrente dal marito e, dunque, da una sottomissione della stessa a quest'ultimo. Sottomissione segnatamente indotta dai comportamenti controllanti (cfr: Lei ha sempre accettato quanto dettatogli da mio padre
e non ha potuto frequentare le scuole per via di situazioni della sua famiglia di origine.
Per questo lei non riesce facilmente a trovare facilmente lavoro e quando lo trova deve essere accettato da mio padre. Potrei descrivere la personalità di mio padre come una persona tranquilla ma è una testa calda perché è molto cocciuto. Lui accetta i suoi familiari solo se sono collaborativi e quali sudditi nei suoi confronti”), denigratori
(“Ora ricordo un episodio che per futili motivi (la preparazione di un pasto non gradito
a mio padre in presenza di sua MA) ha umiliato in maniera grave mia MA, anche lanciando il piatto…., additandogli di non valere niente e di far sprecare il cibo. In quell'occasione gli ho contestato il fatto che lui si è arrabbiato per un semplice errore culinario e lui ha dissentito sulla mia risposta. In aggiunta mia MA non centrava niente in quanto il pasto lo avevo preparato io ma lui comunque ha voluto prendersela contro di lei”) e prevaricatori (“Altre situazioni di prevaricazione di mio padre sono avvenute in altri ambiti dove lui vuole detenere il controllo (spazi all'interno del garage)”, posti in essere dal predetto nei riguardi di . Parte_1
Pag. 12 di 24 Analoghe considerazioni possono, altresì, trarsi dal verbale di sommarie informazioni, relative alla figlia , la quale ha, appunto, ricostruito il rapporto tra i Testimone_2 propri genitori come una relazione giammai caratterizzata da serenità, se non a brevi tratti, evidenziando, al contempo, che “Ogni volta che mio padre viene contraddetto lui si infervora. Poi dipende dalla giornata, se è una giornata positiva si limita a parole se invece è negativa passa alle mani con sberle e strattoni a mia MA…Alle volte io e mio fratello ci traponevano tra i due e capitava che le prendevano anche noi sia per volontà sia per causalità. Seppur mia MA non ha toni pacati il fine non giustifica i mezzi. Mia MA fa fatica ad esprimersi ma solo per una questione cognitiva in quanto con il tempo ha dei ritardi non di origine patologica”. Quest'ultima, inoltre, nel corso della propria audizione, ha aggiunto - descrivendo le modalità di interazione tra i di lei genitori - che “Mio padre vuole avere sempre ragione e mia mamma è sempre stata sottomessa alla sua volontà. Vorrei raccontare una serie di episodi ma sono tutti della stessa natura, sarebbe solo un racconto ridondante. Due mesi fa siamo stati invitati a casa di mio padre per un pranzo domenicale e lì papà era nervoso….Qui il fattore scatenante è stato il piatto di pasta al dente che non piace a lui. Mio padre affermando che fosse cruda insultava mia mamma e se ne andava sul divano. In verità la pasta
l'avevo cotta io e lui, pur sapendo, ha scaricato la colpa e le relative offese a mia MA “NON SEI CAPACE DI CUCINARE, E' MEGLIO CHE VADO AL
RISTORANTE, SEI UNA COSA INUTILE”. La predetta ha, poi, concluso la propria deposizione, sottolineando la funzione di padrone assunta dal padre nei riguardi della propria MA, e ciò anche per quanto attiene al profilo economico (“Ripeto, mio padre la fa da padrone avendo la maggior parte delle cose intestate e quello che perde è mia MA e lui ne è consapevole. Poi c'è da dire che mio padre non vuole che mia MA lavori al fine di non fare alzare il reddito e nello stesso tempo si lamenta che mia MA non ha un lavoro. Mi sembra di esistere nel basso medio evo quando sono in casa loro”).
Le superiori dichiarazioni, per altro, appaiono trovare conferma - al solo fine di vagliarne l'attendibilità - nelle stesse dichiarazioni rese, in sede di SIT, dalla ricorrente la quale ha, da un lato, sì riferito in merito a litigi tra le parti per futili motivi, ma,
Pag. 13 di 24 dall'altra parte, ha, al contempo, evidenziato di avere subito dei maltrattamenti durante la vita matrimoniale, consistiti, in particolare, nel fatto di essere stata continuamente
“estromessa dalle scelte familiari, in quanto la mia opinione non viene minimamente presa in considerazione”, nonché nella limitazione della sua libertà di movimento ed economica (“Non mi viene permesso di uscire per svago, posso uscire solo per motivi di salute o per lavorare. Neanche con mia figlia posso uscire tranquillamente. Si comporta in maniera eccessivamente possessiva cercando sempre di controllarmi, sfruttando anche il videocitofono di casa per osservare i miei spostamenti. Non posso trovare un lavoro perché lui non vuole che io sia autonoma, adducendo la motivazione che il reddito familiare aumenti troppo. Però nei momenti di difficoltà economica familiare mi diceva di trovare un lavoro”).
Da ultimo, in linea con quanto sopra evidenziato, appaiono anche valorizzabili le ulteriori dichiarazioni, rese, in data 09.02.2024, da parte della figlia Testimone_2
(Verbale di Sommarie informazioni). Quest'ultima, difatti, nel descrivere il rapporto conflittuale esistente tra i di lei genitori, ha anche, implicitamente, ricondotto, in prevalenza, l'origine della natura di tale rapporto ed, in particolare, l'assenza di dialogo tra le parti, al modus operandi del padre, tornando a sottolineare come quest'ultimo “ha sempre avuto un maniacale senso di controllo nei confronti della mamma arrivando a gestire anche la sua vita o, perlomeno, a condizionarla pesantemente” (così anche privandola dei sui rapporti di parentela, per avere, a sua volta, lo stesso smesso di frequentare i di lei parenti).
La predetta figlia, inoltre, premettendo una condizione di difficoltà della ricorrente di comprensione riguardo al contenuto delle conversazioni con il proprio partner (“Anche mia MA ha il suo carattere ed a volte, nella sua ignoranza, fa fatica a seguire il filo del discorso. Tante volte a mia MA bisogna spiegare le cose più volte e da più angolazioni”), ha, poi, evidenziato come il resistente si sarebbe approfittato di tale stato di “ignoranza”/”debolezza”, al fine di imporle ogni sua decisione, senza, dunque, alcuna spiegazione in merito al perché delle stesse (“Ovviamente ci sono modi e modi per spiegare le cose ma se lui parte già prevenuto e dice che lei è ignorante e non capisce che lui ha un livello superiore al suo, cosa che non è assolutamente vera, perché mio
Pag. 14 di 24 padre se gli dai un testo da leggere qualcosa riesce a capire mentre la mamma no. Lui ha le redini burocratiche della famiglia e sfrutta questa situazione. Alla mamma papà non si è mai preso la briga di spiegare nulla. Lui si è sempre imposto sulla mamma……..”); stesso comportamento, per altro, ponendo in essere pure nei riguardi dei figli (“Anche noi figli abbiamo subito “nostro padre” a cominciare dalle scelte scolastiche e poi anche lavorative. Tutto quello che ha vissuto la mamma lo abbiamo vissuto anche noi, Lui esercitava la sua egemonia su tutti. Posso dire che il suo carattere parte da lontano, ancora prima di sposarsi con la mamma. Tutta la sua famiglia ha un caratteraccio……Noi abbiamo dovuto sempre accettare le sue minacce perché comunque noi vivevamo sotto al suo tetto e, secondo la sua logica, noi dovevamo accettare tutto”).
Di analogo tenore appaiono, ancora, le dichiarazioni, rese in sede di SIT da parte di
, il quale ha precisato “che , da quando l'ho conosciuto, ha Testimone_1 CP_1 sempre avuto la mia di controllo su tutti e su tutto, Lei deve essere sempre informato su tutto quello che succede e per fare ciò non esita a porre in essere anche una azione di controllo maniacale nei confronti delle persone. Sembra che il mondo debba girare intorno a lui e alle sue regole. Non capisce il fatto che una persona possa pensarla in maniera differente da lui e con questa sua mania si è esasperata con gli anni. Pt_1
Ho notato, in questi anni di frequentazione della famiglia che il suo lato negativo caratteriale si andava via via intensificando. Lui cerca di esercitare un controllo morboso su togliendole qualsiasi possibilità di poter pensare con la propria Pt_1 testa e, addirittura, di poter avere una tranquilla vita di relazione con altre persone all'infuori della famiglia. , all'infuori della sua ristretta cerchia lavorativa, non Pt_1 ha mai avuto la possibilità di frequentare amiche per potere uscire insieme” (cfr: verbale di sommarie informazioni di data 09-02-2024).
Ed allora, tenuto conto degli elementi sopra riportati, ritiene questo Collegio che, se, a rigore, la ricorrente non possa, di per sé, ritenersi vittima di violenza fisica da parte del marito - stante, appunto, per quanto emerso da tutte le fonti sopra citate e dal complessivo quadro probatorio agli atti, la reciprocità, nei momenti di conflitto, delle condotte di aggressione poste in essere dalle parti (e ciò anche in conformità al principio
Pag. 15 di 24 a tenore del quale “In tema di addebito della separazione coniugale, se è vero da un lato che la violazione dell'integrità fisica di un coniuge da parte dell'altro rappresenta una violazione talmente grave dei doveri coniugali, da giustificare
l'addebito della separazione, è altrettanto vero tuttavia che l'aggressione fisica esclude
l'addebito della separazione se è comparabile con comportamenti omogenei” (Cfr.
Tribunale , Cremona , sez. I , 17/10/2022 , n. 487) - le liti coniugali (caratterizzate anche da aggressioni fisiche reciproche), vadano, purtuttavia, inserite nel contesto familiare più ampio, come sopra descritto, ovvero di assoluta soggezione psicologica della moglie al marito. Soggezione psicologica determinata dagli stessi comportamenti, adottati da quest'ultimo nei confronti della prima, e senza che, per altro, l'eventuale tolleranza degli stessi, da parte della ricorrente, possa, in qualche maniera, assumere efficacia scusante (Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 8094 del 21/04/2015 “La dichiarazione di addebito della separazione per comportamenti dispotici del marito non può essere esclusa né in considerazione della permanenza, in alcune aree sociali, del suo ruolo gerarchicamente sovraordinato all'interno del nucleo familiare, né della passata tolleranza della moglie relativamente agli atti lesivi della propria dignità e dell'uguaglianza nelle relazioni familiari, non potendo tali circostanze rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale”).
La gravità, inoltre, della violazione dei doveri matrimoniali, caratterizzata dalla condizione di assoggettamento psicologico, ingenerato nella ricorrente dal resistente per il suo carattere dispotico e controllante, può essere, a giudizio del Tribunale, elevata - pur nel contesto analizzato di litigiosità familiare, dove, come anche descritto dalla stessa ricorrente, “entrambi dimostravano difficoltà nel comunicare, litigando spesso e violentemente per motivi futili, spesso risalenti nel tempo”, e, dunque, previa comparazione con le condotte poste in essere da quest'ultima - a fattore prevalente e determinante l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, in quanto lesiva di valori e di diritti di rango costituzionale. E senza che, a tale riguardo, possa ritenersi risolutiva, stante la diversità dei piani di valutazione, l'intervenuta archiviazione dei procedimenti penali a carico del resistente (cfr: Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 a tenore della quale “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
Pag. 16 di 24 costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l'assoluzione del ricorrente”).
Dal che consegue, pertanto, che la domanda della ricorrente vada accolta, con relativo addebito al resistente della separazione, nonché con conseguente rigetto della domanda di addebito, a sua volta, da quest'ultimo formulata nei riguardi di . Parte_1
Venendo adesso alle questioni di carattere economico, si osserva, anzitutto, che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
Ancora più di recente la S.C. ha ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
Pag. 17 di 24 dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, sentenza n. 12196/2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, ord. 9 giugno 2022, n.
20228), rimarcando che, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale, non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2006,
n. 2626, di recente confermata da Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 gennaio 2023, n. 952).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n.
7068 e Cass. 19/7/1999 n. 7672).
Orbene, tenuto conto dei principi sopra richiamati e considerata la documentazione fiscale agli atti - per il resistente, come già evidenziato nell'ordinanza di data 06-08-
2024, dalla quale, per l'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), emerge un importo complessivo di euro 20.551,00 annuali netti;
per l'anno 2021 (dichiarazione dei redditi
2022), un reddito annuale netto pari alla somma di euro 21.757; per l'anno 2022
(dichiarazione dei redditi 2023), un reddito annuale complessivo netto pari ad euro
24.134,00 (euro 2.011,16 netti mensili); per l'anno 2024, un reddito annuale netto pari alla somma di euro 15.583,00. Per la ricorrente, come da certificazione unica 2025, indicante un reddito annuale netto pari all'importo di euro 2.568,68, nonché come da buste paga allegate in atti - si ritiene equo confermare, pure in considerazione degli oneri finanziari gravanti sul resistente, l'assegno di mantenimento, pari ad euro 450,00
Pag. 18 di 24 mensili, già previsto con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22
c.p.c..
A riguardo, dovendosi, in ogni caso, considerare, a parte la disparità economica sussistente tra le parti, la circostanza che il resistente, a differenza della ricorrente, la quale usufruisce di limitate ed occasionali occupazioni lavorative (come quelle relative al progetto di lavori socialmente utili), è dotato di una maggiore capacità, sia di lavoro sia economica, avendo, difatti, il medesimo, maturato una specifica competenza nel settore dell'idraulica, e ciò anche in ossequio al principio a tenore del quale “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusioni di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. 06.09.2021 n. 24049).
Nel caso di specie non essendo, dunque, trascurabili, al fine, appunto, sia del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, sia della sua quantificazione, la situazione attuale individuale in cui versa la ricorrente (caratterizzata, in particolare, dall'età della stessa, dal suo livello istruttivo e dalla mancata acquisizione, da parte di essa, nel corso del matrimonio (contratto, per altro, nel 1991), di competenze lavorative specifiche, potenzialmente idonee ad assicurarle una congrua indipendenza economica), né, tanto meno, il contesto ambientale di riferimento che, in precedenza, ha caratterizzato la vita matrimoniale dei coniugi.
L'importo dovuto a titolo di mantenimento dovrà, inoltre, essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Va, poi, rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita a Castel Ivano, fraz. Strigno, Via Frigati n. 7, avanzata dal resistente, dovendo, difatti, per costante giurisprudenza, tale provvedimento, essere previsto solo in funzione del preminente interesse, dei figli minorenni o dei figli maggiorenni non autosufficienti, alla
Pag. 19 di 24 conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare precedente, condizione quest'ultima, nel caso di specie, tuttavia, mancante. Ragione per cui, in assenza dell'emissione del chiesto provvedimento, troveranno applicazione le regole generali in materia di proprietà e di divisione.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente, occorre, anzitutto, premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.lgs. n. 164/24 cd. correttivo civile (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Si evidenzia, poi, per quanto attiene alla superiore domanda, che l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nell'enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri coniugali e di quelli conseguenti allo status di genitore, non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia;
nell'ipotesi in cui essa provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potrà, difatti, integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., come reinterpretato alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danni alla persona (v. Cass. 26301/2021,
Cass. 28989/2019, Cass. 7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. 901/2018).
La natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta, inoltre,
l'obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio
Pag. 20 di 24 complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili appena indicati
(Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018).
Come, difatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante”
(Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, 6518).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene accoglibile la domanda proposta da parte della ricorrente atteso che le condotte poste in essere dal resistente, come provate nell'ambito del presente procedimento e come sopra descritte, hanno indubbiamente trasmodato, per le loro modalità ed intensità, quel livello di offensività, reputabile come tollerabile, connotante tutti quei comportamenti, collocabili all'interno della normale vita coniugale, che, per quanto caratterizzati da un minimo di offensività, sono, tuttavia, per il carattere contenuto della stessa, comunque suscettibili di trovare naturale risoluzione all'interno della famiglia. E ciò in forza, appunto, di quello spirito di comprensione e di tolleranza che è anche parte del dovere di reciproca assistenza.
Nel corso del presente procedimento, come anzidetto, è emerso, invece, che il resistente abbia posto in essere, nei confronti della ricorrente, pure approfittando del di lei stato di maggiore svantaggio personale e sociale, atti di violenza psicologica ed economica, con conseguente tentativo di assoggettamento di quest'ultima al suo volere, e così, giocoforza, arrecando, in pregiudizio della medesima - nella componente del danno morale, per le sofferenze alla stessa causate, e del danno esistenziale, per l'effetto limitativo prodottosi nella sua sfera dinamico/relazionare - una violazione di beni a
Pag. 21 di 24 copertura costituzionale, quali, appunto, il diritto all'autodeterminazione, nonché quello alla dignità personale.
Per quanto, poi, attiene alla liquidazione del superiore danno, si rappresenta che il ristoro del danno non patrimoniale è imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa del Giudice: il ricorso al criterio offerto dall'art. 1226 c.c. è, infatti, insito nella stessa natura del pregiudizio e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, insuscettibile di una precisa quantificazione pecuniaria in mancanza di parametri normativi fissi di commutazione.
Ritiene, inoltre, questo Tribunale che, nel caso in esame, possano costituire appropriato parametro di riferimento le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano – che sono andate nel tempo assumendo una “vocazione nazionale” al punto da essere indicate dalla Suprema Corte come valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale da lesione della salute e da perdita del rapporto parentale, in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del
30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011) - da modulare mediante l'applicazione di coefficienti correttivi.
In particolare, si ritiene, considerando il caso concreto, di dovere prendere, come mera base di riferimento ai fini della liquidazione, e, dunque, anche in assenza di danno strictu sensu biologico, i parametri relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute (e non già quelli inerenti al danno da perdita del rapporto parentale) e segnatamente – considerando, sia il pregiudizio inferto alla ricorrente (nella componente del danno morale ed esistenziale), sia il generale quadro familiare, ovvero molto complesso e conflittuale, nel quale le condotte del resistente si sono inserite - quello corrispondente alla percentuale del 9% di invalidità permanente
(con punto per danno biologico pari alla somma di euro 2.438,24).
Pag. 22 di 24 In applicazione del superiore criterio e, dunque, utilizzando il valore punto moltiplicato per la suddetta percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età della ricorrente, si giunge ad un importo, a titolo di danno non patrimoniale, pari alla somma di euro 15.800,00. Somma che va ritenuta come già rivalutata e comprensiva degli interessi, di volta in volta, maturati sulla somma annualmente rivalutata, e sulla quale, invece, dalla presente pronuncia sino al soddisfo, decorreranno gli ulteriori interessi legali.
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in ragione di ciò, vanno poste a carico del resistente, stante la sua integrale soccombenza anche in punto di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente (irrilevante essendo la minore quantificazione dello stesso).
Si ritiene, inoltre, riguardo alla fase di merito, di dovere fare applicazione dei valori medi, previsti dal D.M. 55 del 2014, per le cause ricomprese nella forbice da euro
26.001 ad euro 52.000, con considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione della complessiva attività svolta dalle parti, nonché, relativamente alla fase cautelare, tenuto conto del livello di difficoltà della stessa e delle questioni trattate, dei valori minimi – inerenti allo scaglione ricompreso tra gli euro
26.001 e 52.000 – con considerazione delle sole fasi di studio ed introduttiva, stante l'esaurimento della trattazione della causa in un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 16.03.1968, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Palermo, in data 16-07-1991, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 81, parte II, Serie A, anno 1991;
2.Addebita la separazione al resistente;
Pag. 23 di 24 3.Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte del resistente nei riguardi della ricorrente;
4.Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal resistente;
5.Condanna il resistente al pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento, a favore della ricorrente nella misura pari ad euro Parte_1
450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
6.Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma pari ad euro 15.800,00 (già comprensiva di rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi maturati sull'importo annualmente rivalutato), a titolo di danno da illecito endofamiliare, oltre ad interessi di legge dovuti dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
7.Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello cautelare, liquidate complessivamente nella somma di euro 9.069,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 45,40 per spese vive anticipate, ponendone il pagamento, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, in favore dello Stato;
6.Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza
Il Giudice est. Il Presidente
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