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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: TERRUSI FRANCESCO, Presidente e Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pistoia - Piazza Duomo N. 1 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19317 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU del 2019.
La ricorrente ha dedotto (i) la violazione dell'art.
6-bis della I. n. 212/2000 sul contraddittorio preventivo;
(ii) la violazione della norma di esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto l'associazione ha concesso l'immobile in comodato al Associazione_1 al fine dello svolgimento di attività culturali e ricreative con modalità non commerciali;
(iii) la necessità di rideterminare l'imposta con riferimento esclusivamente alle parte di immobile concessa in locazione dal citato Associazione_1 al Partito politico_1.
Il comune ha replicato con controdeduzioni.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art.
6-bis della I. n. 212 del 2000 non è invocabile, essendosi dinanzi a un atto da considerare (anche in forza del regolamento locale) come sostanzialmente automatizzato.
Le esenzioni non sono punto invocabili, non avendo la ricorrente dimostrato di aver provveduto alla necessaria dichiarazione fiscale. La quale costituisce il necessario atto di volontà teso a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore. Con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente altra dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza (non di volontà) (v. Cass. Sez. 5 n. 24200-24, Cass. Sez. 5 n. 36175-23).
La questione relativa al cumulo giuridico non ha fondamento, ostandovi l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n.
472 del 1997, secondo il quale il concorso e la continuazione sono in ogni caso interrotti dalla constatazione della violazione.
In ragione della questione sollevata col primo motivo sussistono validi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: TERRUSI FRANCESCO, Presidente e Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pistoia - Piazza Duomo N. 1 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19317 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnato un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU del 2019.
La ricorrente ha dedotto (i) la violazione dell'art.
6-bis della I. n. 212/2000 sul contraddittorio preventivo;
(ii) la violazione della norma di esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto l'associazione ha concesso l'immobile in comodato al Associazione_1 al fine dello svolgimento di attività culturali e ricreative con modalità non commerciali;
(iii) la necessità di rideterminare l'imposta con riferimento esclusivamente alle parte di immobile concessa in locazione dal citato Associazione_1 al Partito politico_1.
Il comune ha replicato con controdeduzioni.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art.
6-bis della I. n. 212 del 2000 non è invocabile, essendosi dinanzi a un atto da considerare (anche in forza del regolamento locale) come sostanzialmente automatizzato.
Le esenzioni non sono punto invocabili, non avendo la ricorrente dimostrato di aver provveduto alla necessaria dichiarazione fiscale. La quale costituisce il necessario atto di volontà teso a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore. Con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente altra dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza (non di volontà) (v. Cass. Sez. 5 n. 24200-24, Cass. Sez. 5 n. 36175-23).
La questione relativa al cumulo giuridico non ha fondamento, ostandovi l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n.
472 del 1997, secondo il quale il concorso e la continuazione sono in ogni caso interrotti dalla constatazione della violazione.
In ragione della questione sollevata col primo motivo sussistono validi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.