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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI NZ, LA
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0091931 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego parziale di rimborso n. 0091931 prot. del 17-10-2024.U, notificato il 29.10.2024, emesso nei suoi confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto che lavorava alle dipendenze della Società_1 spa con contratto di lavoro part-time; nel 2009 sottoscriveva un accordo con cui l'azienda proponeva la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del suo contratto di lavoro con inserimento di clausole di flessibilità dell'orario di lavoro senza puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana e all'anno; proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo la declaratoria di invalidità del contratto part - time sottoscritto con la Società_1 spa, con conversione in contratto full time, con condanna della società al risarcimento del danno patito ex art. 8 co. 2 D.Lgs. n. 61/2000; il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda;
essa ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;
la Corte di Appello di Napoli accoglieva la sola domanda risarcitoria;
nell'anno 2022 la Società_1 a seguito della sentenza della Corte di Appello corrispondeva ad essa ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 35.006,08 che veniva cumulato al reddito ed assoggettato ad Irpef secondo gli scaglioni vigenti;
ricorrente presentava la dichiarazione Unico Redditi Persone Fisiche 2023, periodo d'imposta anno 2022 in cui risultava un credito IRPEF per € 15.120, un credito per addizionale regionale irpef per
€ 1.104,00, addizionale Comunale Irpef per € 278,00; con istanza di rimborso del 4 luglio 2024 essa ricorrente evidenziava che per l'anno 2022 la Società_1 aveva assoggettato a Irpef anche la somma di
€ 35.006,08 percepita a titolo di risarcimento;
in data 29 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate rigettava parzialmente la richiesta riconoscendo un minor rimborso, determinato come differenza tra il credito Irpef emergente dalla dichiarazione e l'Irpef determinata, secondo i principi indicati all'art. 21 del TUIR, sull'imponibile pari a € 35.006,08 applicando l'aliquota media del biennio precedente (23,75%); di conseguenza rigettava parzialmente la richiesta di rimborso in misura pari ad € 8.314. Ciò premesso, la ricorrente ha sostenuto che devono essere ricondotte a tassazione solo le indennità risarcitorie con una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero di risarcire la perdita economica subita;
ne consegue che le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni per il disagio conseguente alle modalità di determinazione dell'orario di lavoro non è assoggettabile a tassazione, non trattandosi di un elemento aggiuntivo alla retribuzione, né di somme ottenute a titolo di risarcimento del lucro cessante.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha prodotto il provvedimento di erogazione del rimborso ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso richiesto dalla ricorrente ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46 d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, senza opposizione di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI NZ, LA
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0091931 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego parziale di rimborso n. 0091931 prot. del 17-10-2024.U, notificato il 29.10.2024, emesso nei suoi confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto che lavorava alle dipendenze della Società_1 spa con contratto di lavoro part-time; nel 2009 sottoscriveva un accordo con cui l'azienda proponeva la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del suo contratto di lavoro con inserimento di clausole di flessibilità dell'orario di lavoro senza puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana e all'anno; proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo la declaratoria di invalidità del contratto part - time sottoscritto con la Società_1 spa, con conversione in contratto full time, con condanna della società al risarcimento del danno patito ex art. 8 co. 2 D.Lgs. n. 61/2000; il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda;
essa ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;
la Corte di Appello di Napoli accoglieva la sola domanda risarcitoria;
nell'anno 2022 la Società_1 a seguito della sentenza della Corte di Appello corrispondeva ad essa ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 35.006,08 che veniva cumulato al reddito ed assoggettato ad Irpef secondo gli scaglioni vigenti;
ricorrente presentava la dichiarazione Unico Redditi Persone Fisiche 2023, periodo d'imposta anno 2022 in cui risultava un credito IRPEF per € 15.120, un credito per addizionale regionale irpef per
€ 1.104,00, addizionale Comunale Irpef per € 278,00; con istanza di rimborso del 4 luglio 2024 essa ricorrente evidenziava che per l'anno 2022 la Società_1 aveva assoggettato a Irpef anche la somma di
€ 35.006,08 percepita a titolo di risarcimento;
in data 29 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate rigettava parzialmente la richiesta riconoscendo un minor rimborso, determinato come differenza tra il credito Irpef emergente dalla dichiarazione e l'Irpef determinata, secondo i principi indicati all'art. 21 del TUIR, sull'imponibile pari a € 35.006,08 applicando l'aliquota media del biennio precedente (23,75%); di conseguenza rigettava parzialmente la richiesta di rimborso in misura pari ad € 8.314. Ciò premesso, la ricorrente ha sostenuto che devono essere ricondotte a tassazione solo le indennità risarcitorie con una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero di risarcire la perdita economica subita;
ne consegue che le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni per il disagio conseguente alle modalità di determinazione dell'orario di lavoro non è assoggettabile a tassazione, non trattandosi di un elemento aggiuntivo alla retribuzione, né di somme ottenute a titolo di risarcimento del lucro cessante.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha prodotto il provvedimento di erogazione del rimborso ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso richiesto dalla ricorrente ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46 d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, senza opposizione di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.