Articolo 45 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 44Articolo 46
Versione
4 aprile 1974
Art. 45.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 41). L. 549.160.978 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 214.442.964 Residui passivi al 31 dicembre 1972. . . . . . . . . . L. 763.603.942
Entrata in vigore il 4 aprile 1974