CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/10/2023, n. 42049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42049 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE ON nato a [...] il [...] LA IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42049 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato ER ON e AC IA colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela;
la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen.. 3. Il ricorso non è inammissibile, avuto riguardo, in particolare, alla censura sulla inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. trattandosi di riforma di sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa. Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e non essendo immediatamente constatabile il difetto di querela dedotto quando ancora erano in corso i termini per presentarla ex d. Igs. n. 150 del 2022, va rilevato che in data 17 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato (tenuto conto di 56 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 14 luglio 2021 al 8 settembre 2021, per impedimento del difensore). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42049 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato ER ON e AC IA colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela;
la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l'inosservanza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod. pen.. 3. Il ricorso non è inammissibile, avuto riguardo, in particolare, alla censura sulla inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. trattandosi di riforma di sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa. Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e non essendo immediatamente constatabile il difetto di querela dedotto quando ancora erano in corso i termini per presentarla ex d. Igs. n. 150 del 2022, va rilevato che in data 17 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato (tenuto conto di 56 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 14 luglio 2021 al 8 settembre 2021, per impedimento del difensore). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/10/2023