CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CAMPANILE PIETRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rubano - Via A. Rossi 35020 Rubano PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27864 IMU 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27864 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rilevato che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e che, quindi, è venuto meno qualsiasi interesse a una pronuncia nel merito;
Considerato, altresì, che la parte ricorrente, vittoriosa in base al principio fondato sulla soccombenza virtuale, ha notificato il ricorso e si è costituita prima di venure a conoscenza del suddetto annullamento, ragion per cui va disposta in suo favore al condanna alla rifusione delle spese del giudizio , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente alle spese liquidate in Euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del CUT.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CAMPANILE PIETRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2/2026 depositato il 02/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rubano - Via A. Rossi 35020 Rubano PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27864 IMU 2018 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27864 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rilevato che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e che, quindi, è venuto meno qualsiasi interesse a una pronuncia nel merito;
Considerato, altresì, che la parte ricorrente, vittoriosa in base al principio fondato sulla soccombenza virtuale, ha notificato il ricorso e si è costituita prima di venure a conoscenza del suddetto annullamento, ragion per cui va disposta in suo favore al condanna alla rifusione delle spese del giudizio , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente alle spese liquidate in Euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del CUT.