CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2489/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP 2019 IT 003217 000 002 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5503/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1a, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di liquidazione n. TFP 2019 IT 003217 000 002 001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa” per mancata ultimazione dei lavori nei termini di legge, in relazione all'atto di compravendita stipulato l'11/07/2019, registrato il 26/07/2019, con valore dichiarato pari a € 73.000,00.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, nota II-bis, della
Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, in ragione di cause ostative, determinate dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, non imputabili alla contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di liquidazione impugnato discende dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, previste dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, non essendo stata realizzata la finalità di destinare l'immobile “non di lusso” a propria abitazione entro il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del DPR n. 131/1986. Invero, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'agevolazione “prima casa” sussiste anche nell'ipotesi in cui il cespite, al momento del rogito, non sia ancora ultimato ed sia in corso di costruzione;
tuttavia, il contribuente
è tenuto a terminare i lavori entro il termine di tre anni, entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, TUR, affinché la volontà di destinare l'immobile ad uso abitativo, manifestata nel rogito di compravendita, venga effettivamente realizzata (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 5180 del 2022).
Nella fattispecie in esame, la contribuente si duole dell'illegittimità del recupero operato dall'Ufficio, che, a suo dire, non avrebbe tenuto in debito conto le cause ostative determinate dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, non imputabili alla stessa contribuente. Tale motivo di doglianza non può trovare favorevole accoglimento. L'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»), ha stabilito che «i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022». La richiamata normativa, che ha previsto la sospensione dei termini in conseguenza del fenomeno pandemico, ha carattere eccezionale e, pertanto, non può essere estesa a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate dalla disposizione di cui all'art. 24 del c.d. Decreto Liquidità. La sospensione, dunque, non trova applicazione al caso di specie, non avendo la normativa in esame previsto alcuna sospensione dei termini prescritti per l'ultimazione dei fabbricati in costruzione e/o per la fusione di unità immobiliari. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabili al caso di specie i termini di sospensione per causa Covid 19, la contribuente deve ritenersi decaduta dalle agevolazioni, posto che il termine triennale, decorrente dalla data dell'acquisto agevolato (11 luglio 2019), alla data dichiarata di ultimazione dei lavori (28 febbraio 2025), risulta ampiamente decorso, anche al netto del periodo di sospensione Covid-19 compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo
2022.
Per quanto precede il ricorso è infondato e va rigettato. La materia del contendere e le questioni ad essa sottese, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2489/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFP 2019 IT 003217 000 002 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5503/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1a, rapp.ta e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di liquidazione n. TFP 2019 IT 003217 000 002 001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa” per mancata ultimazione dei lavori nei termini di legge, in relazione all'atto di compravendita stipulato l'11/07/2019, registrato il 26/07/2019, con valore dichiarato pari a € 73.000,00.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1, nota II-bis, della
Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, in ragione di cause ostative, determinate dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, non imputabili alla contribuente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di liquidazione impugnato discende dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, previste dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, non essendo stata realizzata la finalità di destinare l'immobile “non di lusso” a propria abitazione entro il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del DPR n. 131/1986. Invero, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'agevolazione “prima casa” sussiste anche nell'ipotesi in cui il cespite, al momento del rogito, non sia ancora ultimato ed sia in corso di costruzione;
tuttavia, il contribuente
è tenuto a terminare i lavori entro il termine di tre anni, entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, TUR, affinché la volontà di destinare l'immobile ad uso abitativo, manifestata nel rogito di compravendita, venga effettivamente realizzata (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 5180 del 2022).
Nella fattispecie in esame, la contribuente si duole dell'illegittimità del recupero operato dall'Ufficio, che, a suo dire, non avrebbe tenuto in debito conto le cause ostative determinate dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, non imputabili alla stessa contribuente. Tale motivo di doglianza non può trovare favorevole accoglimento. L'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»), ha stabilito che «i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022». La richiamata normativa, che ha previsto la sospensione dei termini in conseguenza del fenomeno pandemico, ha carattere eccezionale e, pertanto, non può essere estesa a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate dalla disposizione di cui all'art. 24 del c.d. Decreto Liquidità. La sospensione, dunque, non trova applicazione al caso di specie, non avendo la normativa in esame previsto alcuna sospensione dei termini prescritti per l'ultimazione dei fabbricati in costruzione e/o per la fusione di unità immobiliari. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabili al caso di specie i termini di sospensione per causa Covid 19, la contribuente deve ritenersi decaduta dalle agevolazioni, posto che il termine triennale, decorrente dalla data dell'acquisto agevolato (11 luglio 2019), alla data dichiarata di ultimazione dei lavori (28 febbraio 2025), risulta ampiamente decorso, anche al netto del periodo di sospensione Covid-19 compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo
2022.
Per quanto precede il ricorso è infondato e va rigettato. La materia del contendere e le questioni ad essa sottese, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.