TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 6094/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza del 26.11.2025 si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, con deposito di note anche di discussione della causa;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 19.11.2025, chiedendo fissarsi udienza di discussione;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, rilevato che l'udienza odierna è stata espressamente fissata per la discussione della causa, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6094/2023 R.G. promossa da
C.F. ), con l'avv. MEI FRANCESCO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' lamentando di aver ricevuto in data Parte_1 CP_1
18.3.2023 comunicazione con la quale l'Istituto le richiedeva la restituzione dell'indebito su pensione cat. IO n. 60065087 della sig.ra , eliminata per decesso della Parte_2
titolare, “per i seguenti motivi: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ha eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria, e comunque la sua non debenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione d'indebito per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011, dichiarando non dovute le somme erroneamente erogate alla sig.ra Pt_2
, de cuius della ricorrente;
- In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e
[...] pagina 2 di 5 per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 412/1991 l'intervenuta sanatoria e, conseguentemente, l'illegittimità/inefficacia della comunicazione del 10 maggio CP_1
2022 e la successiva azione d'indebito promossa dall' Controparte_1
nei confronti della sig.ra ; Con vittoria di spese, competenze ed
[...] Parte_1
onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' , regolarmente notificato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
La domanda va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta che l' ha richiesto in data 18.3.2023 CP_1
all'odierna ricorrente nella sua qualità di erede della pensionata la Parte_2
restituzione della somma di € 1.665,49 a titolo di indebito riferito alle annualità 2010/2011.
Eccepita la prescrizione, l' , contumace, non ha provato di averla validamente CP_1
interrotta, pacifico apparendo il decorso del termine prescrizione, foss'anche identificabile in quello ordinario decennale dall'indebito preteso in restituzione.
Peraltro, in materia di indebito previdenziale, si rammenta che non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L.
n. 88/1989 – che dispone che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…)
possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”,
pagina 3 di 5 autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
(comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella
ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/2017).
Ebbene, nel caso di specie nulla è stato dedotto sul dolo dell'originario percettore della pensione.
Una volta appurato che anche nel caso di specie deve trovare applicazione il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 siccome autenticamente interpretato dall'art.
pagina 4 di 5 13 della L. n. 412/1991 (si v. supra), deve trovare applicazione anche quanto previsto dalla disposizione appena citata al comma 2, secondo il quale “l' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, e che “si interpreta nel senso che l' deve CP_1
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale
indebito” (Cass. Sez. L., 19/11/2024, n. 29689).
Poiché l'indebito risale al 2011 ed è stato richiesto nel 2023, la decadenza dell' CP_1
appare evidente.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo, in integrale accoglimento del ricorso:
1. dichiara non dovute le somme pretese dall' nei confronti della ricorrente di cui CP_1
alla comunicazione 18.7.2023 prodotta come doc. 1 dalla parte ricorrente;
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 per CP_1
compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 6094/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza del 26.11.2025 si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, con deposito di note anche di discussione della causa;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 19.11.2025, chiedendo fissarsi udienza di discussione;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, rilevato che l'udienza odierna è stata espressamente fissata per la discussione della causa, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6094/2023 R.G. promossa da
C.F. ), con l'avv. MEI FRANCESCO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' lamentando di aver ricevuto in data Parte_1 CP_1
18.3.2023 comunicazione con la quale l'Istituto le richiedeva la restituzione dell'indebito su pensione cat. IO n. 60065087 della sig.ra , eliminata per decesso della Parte_2
titolare, “per i seguenti motivi: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ha eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria, e comunque la sua non debenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione d'indebito per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011, dichiarando non dovute le somme erroneamente erogate alla sig.ra Pt_2
, de cuius della ricorrente;
- In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e
[...] pagina 2 di 5 per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 412/1991 l'intervenuta sanatoria e, conseguentemente, l'illegittimità/inefficacia della comunicazione del 10 maggio CP_1
2022 e la successiva azione d'indebito promossa dall' Controparte_1
nei confronti della sig.ra ; Con vittoria di spese, competenze ed
[...] Parte_1
onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' , regolarmente notificato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 26.11.2025.
La domanda va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta che l' ha richiesto in data 18.3.2023 CP_1
all'odierna ricorrente nella sua qualità di erede della pensionata la Parte_2
restituzione della somma di € 1.665,49 a titolo di indebito riferito alle annualità 2010/2011.
Eccepita la prescrizione, l' , contumace, non ha provato di averla validamente CP_1
interrotta, pacifico apparendo il decorso del termine prescrizione, foss'anche identificabile in quello ordinario decennale dall'indebito preteso in restituzione.
Peraltro, in materia di indebito previdenziale, si rammenta che non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L.
n. 88/1989 – che dispone che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…)
possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”,
pagina 3 di 5 autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
(comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella
ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/2017).
Ebbene, nel caso di specie nulla è stato dedotto sul dolo dell'originario percettore della pensione.
Una volta appurato che anche nel caso di specie deve trovare applicazione il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 siccome autenticamente interpretato dall'art.
pagina 4 di 5 13 della L. n. 412/1991 (si v. supra), deve trovare applicazione anche quanto previsto dalla disposizione appena citata al comma 2, secondo il quale “l' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, e che “si interpreta nel senso che l' deve CP_1
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale
indebito” (Cass. Sez. L., 19/11/2024, n. 29689).
Poiché l'indebito risale al 2011 ed è stato richiesto nel 2023, la decadenza dell' CP_1
appare evidente.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo, in integrale accoglimento del ricorso:
1. dichiara non dovute le somme pretese dall' nei confronti della ricorrente di cui CP_1
alla comunicazione 18.7.2023 prodotta come doc. 1 dalla parte ricorrente;
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 per CP_1
compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5