CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5 Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio RM - Via Emerico Amari N. 11 90139 RM PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTI CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038163517000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150014432425000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150031444549000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160008860084000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160056833431000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170000840538000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013442341000 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170028879432000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039373064000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039373064000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007358180001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033483092000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042833741000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050571644000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190053008244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000835227001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200090337215000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210071632971000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210083770077000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210110130628000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220008566422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220017819821000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060675332000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081129567000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220090639629000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092239128000 UPICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230029420540000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230049313947000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055421623000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075135805000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075135906000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240008840330000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016944266000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240038764692000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220035751332000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2698/2025 depositato il
04/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta agli atti ed in particolare nella memoria da ultimo depositata, eccependo l'assenza di attestazione di conformità della documentazione prodotta da controparte.
Resistente/Appellato: Il Comune di Carini insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva, insiste sulla declaratoria di legittimità dell'operato del Comune e gradatamente insiste per il rigetto.
AD e ADR si riportano alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.04.2025 e iscritto al n. 1421/2025 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001050000, notificata in data 12.02.2025, per l'importo complessivo di € 139.257,60, limitatamente alla quota di competenza tributaria pari a € 55.946,39. Il documento riporta un prospetto analitico di cartelle di pagamento e avvisi di addebito
(NA, INPS, CCIAA, Comuni, FE, ON LIna, Agenzia delle Entrate), notificati tra il 2012 e il 2024, con importi, interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un totale pari a € 139.257,60 alla data del 03/02/2025.
Elenco cartelle/avvisi richiamati dal “Dettaglio delle somme da pagare”:
29620110087711544000 – 28/06/2012 – NA (premi/sanzioni 2009–2011).
29620120079345870000 – 15/02/2013 – Comune San Vito Lo Capo (CdS 2009).
29620120094204947000 – 18/05/2013 – FE RM (CdS 2009).
29620130005335140000 – 16/08/2013 – NA (premi/sanzioni 2010–2012).
29620130054037422000 – 20/09/2013 – Comune Isola delle Femmine (CdS 2009).
29620130063436078000 – 01/03/2014 – Comune San Vito Lo Capo (CdS 2010).
29620130086444379000 – 12/05/2014 – FE RM (CdS 2012).
29620140011405187000 – 21/06/2014 – Comune Buseto Palizzolo (CdS 2011).
29620140038163517000 – 14/03/2015 – AE – UT RM 1 / Comune Campobello di Mazara (ritenute/
CdS 2010).
29620150007034877000 – 22/04/2015 – Comune RM (CdS 2013).
29620150014432425000 – 11/06/2015 – AE – UT RM 1 / Comune Carini / FE (tassa auto 2009;
CdS 2013–2014).
29620150031444549000 – 20/10/2015 – AE – UT RM 1 / CCIAA RM (IRPEF 2011; diritto annuale
2012).
29620160008860084000 – 02/09/2016 – Comune Carini / Comune RM (ICI 2009–2010; CdS 2013).
29620160056833431000 – 03/10/2016 – AE – UT RM 1 / NA (tassa auto 2010; premi/sanzioni 2015–
2016).
29620170000840538000 – 02/03/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2012).
29620170013442341000 – 07/03/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2012).
29620170027422362000 – 04/09/2017 – NA (premi/sanzioni 2016–2017).
29620170028879432000 – 07/11/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2013).
29620170039373064000 – 20/12/2017 – AE – UT RM 1 / NA (IVA/IRAP 2014; premio 2017).
29620180031330668000 – 05/05/2018 – Comune Terrasini (CdS 2013).
29620180036164244000 – 04/07/2018 – NA (premi/sanzioni 2017–2018).
29620180059202869000 – 09/01/2019 – NA (rate/sanzioni 2018).
29620190007358180001 – 26/03/2019 – AE – UT RM 2 (registro locazioni 2016–2017).
29620190033483092000 – 03/05/2019 – AE – UT RM 1 (tassa auto/ritenute 2014–2015).
29620190042833741000 – 04/09/2019 – AE – UT RM 1 (IVA 2017).
29620190050571644000 – 14/10/2019 – AE – UT RM 1 (IRAP 2016).
29620190053008244000 – 17/12/2019 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2018). 29620200000835227001 – 24/02/2020 – AE – UT RM 2 (registro 2018).
29620200090337215000 – 08/11/2022 – Comuni Terrasini/RM; ON LIna (CdS 2016/2018; tassa auto 2017).
29620210006008737000 – 15/07/2022 – NA / Comune Terrasini (premi 2019; CdS 2015).
29620210071632971000 – 31/01/2023 – AE – UT RM 2 (registro 2007; interessi/tributi speciali).
29620210083770077000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2018).
29620210110130628000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2016).
29620220008566422000 – 11/11/2022 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2019).
29620220017819821000 – 04/04/2022 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2015).
29620220024764691000 – 23/05/2022 – FE RM (CdS 2018).
29620220035751332000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2019).
29620220060675332000 – 09/11/2022 – AE – UT RM 1 (ritenute 2017).
29620220081129567000 – 01/02/2023 – AE – UT RM 1 (IVA 2017; IRAP 2018).
29620220086010047000 – 25/11/2022 – FE RM (CdS 2018).
29620220090639629000 – 13/12/2022 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2018).
29620220092239128000 – 02/02/2023 – CCIAA RM–Enna – U.P.I.C.A. (sanzioni L. 689/1981 – 2020).
29620230029420540000 – 12/05/2023 – ON LIna (tassa auto 2020).
29620230049313947000 – 30/06/2023 – ON LIna (tassa auto 2020).
29620230055421623000 – 14/07/2023 – Comune Terrasini – TARI 2015.
29620230075135805000 – 01/02/2024 – AE – UT RM 1 (IRAP 2020).
29620230075135906000 – 01/02/2024 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2019).
29620240008840330000 – 13/03/2024 – AE – UT RM 1 (IVA 2020).
29620240016944266000 – 26/04/2024 – AE – UT RM 1 (IRPEF/Addizionali 2020).
29620240038764692000 – 29/04/2024 – ON LIna (tassa auto 2021).
Avvisi di addebito INPS: 59620112001005282000 (22/01/2012); 59620160003456674000 (03/05/2016);
59620180002642280000 (11/07/2018); 59620180005326142000 (04/12/2018); 59620180006569918000
(21/12/2018); 59620190001691744000 (05/07/2019); 59620190005752713000 (28/11/2019); 59620210000838736000
(07/11/2021); 59620220001263683000 (19/07/2022); 59620220005826650000 (12/01/2023).
Avviso di accertamento Terrasini: 16/5835/0 (17/12/2021) – TARI 2016.
MOTIVI DI RICORSO inesistenza/nullità per carenza di sottoscrizione e violazione del D.lgs. 82/2005 (CAD); mancata notifica degli atti presupposti e omessa intimazione ex art. 50, co. 2, DPR 602/1973; prescrizione dei crediti;
mancata prova dell'esistenza del credito;
nullità del preavviso per mancata indicazione dei beni da ipotecare.
Conviene in giudizio
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione – Resistente
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RM – Resistente
3. Comune di Carini – Resistente
4. Camera di Commercio RM–Enna – Resistente
5. ON LIna – Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito – ente
CONTRODEDUIZIONI
1) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RM L' agenzia eccepisce l 'inammissibilità ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, poiché si impugnano vizi di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati, divenuti definitivi (richiamo Cass. ord. n. 23346/2024).
Per i tributi erariali opera la prescrizione decennale;
inoltre fa riferimento a sospensioni COVID ex art. 68
D.L. 18/2020 e Circolare AE 25/E/2020.
2) Camera di Commercio RM–Enna Eccepisce la sussistenza del presupposto del diritto annuale
(impresa iscritta REA PA 275131), l'emissione delle cartelle nei termini (art. 10 DM 54/2005) e la separazione tra creditore (Camera) e azione esecutiva (AdER). comunica lo sgravio dell'annualità 2012 (cartella 29620150031444549000 riferita a Società_1 s.r.l.); per le residue annualità 2016–2019 regolarmente notificate chiede il rigetto del ricorso e invoca la sospensione termini ex D.L. 18/2020. Chiede l'estromissione dal giudizio per difetto di titolarità dell'azione esecutiva.
3) Comune di Carini
In riferimento alla cartella 29620160008860084000 (notifica 02/09/2016), ICI 2009–2010. oppone il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi riferibili all'Agente di riscossione;
inoltre oppone l'inammissibilità per definitività degli avvisi di accertamento n. 2652/2014 e 1343/2014 (notifica 02/12/2014)
e della cartella del 2016.
Chiede il rigetto e spese.
4) ON LIna – Assessorato Economia ( Tassa automobilistica)
Fa riferimento alla iscrizione diretta a ruolo ex L.R. 16/2015 e L.R. 24/2016, art. 19 (modificata da L.R.
9/2021, art. 109); la cartella è primo atto (Corte Cost. n. 152/2018).
Invoca la sospensione/proroga dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015; Per l'annualità
2016 rileva il difetto di notifica (esito ACI); e chiede la cessazione materia del contendere limitata all'anno.
5)ADR
5.1 SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA E INAMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE. Sul punto, si evidenzia la regolarità della notifica delle cartelle opposte (cfr documentazione versata in atti) e, quindi,
l'inammissibilità dell'opposizione.
5.2 SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE. E' del tutto legittima la procedura di riscossione avviata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione essendosi questa limitata a notificare la cartella esattoriale conformemente ai ruoli che venivano trasmessi dall'Ente impositore. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602/73, come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs 46/99, e dal D. M. delle
Finanze dell'11/09/2000, che disciplina la procedura di riscossione a norma dell'art. 1 della L. 28/09/98 n.
337, solo l'Ente impositore è legittimato all'emissione dei ruoli mentre il Concessionario, oggi l'Agente della
Riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73, ha l'obbligo di notificare la cartella di pagamento, predisposta in conformità alla predetta normativa;
detto adempimento costituisce atto dovuto per il quale l'esattore non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente.
5.3 SULLA VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Sul punto, i Giudici di piazza Cavour, sezione tributaria, con Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre
2024, hanno ribadito come La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento Coerentemente a tanto nessun pregio merita quanto sollevato dall'opponente in seno al ricorso introduttivo.
5.4 SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA. In dipendenza della copiosa documentazione versata in atti, non v'è chi non veda come l'Agenzia delle Entrate – Riscossione abbia correttamente notificato gli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, alcuni addirittura a mani dell'odierno opponente (ex plurimis cartella n. 29620150031444549000 e n. 29620160008860084000
5.5 SULLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. Per quanto precedentemente argomentato e dedotto, nessuno doglianza può essere mossa al Concessionario che ha correttamente notificato gli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rispettando i termini di prescrizione che non erano decorsi.
REPLICHE DEL RICORRENTE
Il Comune è legittimato passivamente perché il ricorso riguarda la sussistenza del credito, non solo la riscossione.
Mancano le prove documentali delle notifiche degli avvisi e della cartella.
I crediti ICI sono prescritti (termine quinquennale), e la sospensione COVID non si applica perché la prescrizione era già maturata.
La comunicazione preventiva è nulla per:
Mancanza di firma digitale verificabile.
Mancanza di indicazione dei beni da ipotecare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità delle doglianze sui prodromici atti definitivi.
Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. Il ricorrente ha dedotto censure (omesse notifiche, prescrizioni, difetti motivazionali) riferite a cartelle e avvisi regolarmente notificati e non impugnati, divenuti definitivi. Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – D.P. RM ribadiscono la preclusione del sistema processuale a sub- procedimenti “chiusi” (Cass. ord. n. 23346/2024). Ne discende l'inammissibilità di tali doglianze nel presente giudizio sul preavviso di ipoteca.
2. Legittimità del preavviso ex art. 77, co.
2-bis, DPR 602/1973.
L'atto impugnato è una comunicazione preventiva avente funzione endoprocedimentale e compulsoria all'adempimento; la mancanza di firma autografa è sostituita per legge dall'indicazione a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/1993; l'atto indica responsabile e modalità di impugnazione. Non è richiesta l'indicazione del bene nella fase di preavviso (che attiene alla nota d'iscrizione).
3. Prescrizione e sospensioni legali.
Per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, registro) opera la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) dalla notifica del titolo esecutivo (ruolo/cartella), secondo giurisprudenza consolidata;
inoltre, tra 08/03/2020 e 31/08/2021 sono intervenute sospensioni e proroghe dei termini (art. 68 D.L. 18/2020, con richiamo all'art. 12 D.Lgs.
159/2015), come dedotto dall'AE – D.P. RM.
Per la tassa automobilistica regionale, la iscrizione a ruolo integra l'accertamento senza atti prodromici
(Corte Cost. n. 152/2018; L.R. 16/2015, L.R. 24/2016, L.R. 9/2021); le annualità 2017–2021 risultano nei termini.
4.Sgravi parziali
Irrilevanti ai fini del mantenimento della misura cautelare sono gli sgravi riferiti alla Camera di Commercio
( cartella 29620150031444549000 riferita a Società_1) e alla ON LI ( cartella relativa all'anno 2016) 5.Natura dell Preavviso.
In ogni caso, trattasi di provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva, sicchè eventuali vizi legati alla decadenza dell'azione op alla prescrizione devono essere fatti valere, semmai, avverso gli atti esecutivi conseguenziali e successivi alla cartella.
6.Per giurisprudenza di legittimità costante 8vedi anche da ultimo ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025, non è necessaria nel preavviso l'indicazione dei beni.:"
In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare". (cassazione ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025),
6. Difetto di giurisdizione nfine deve rilevarsi il difetto di giurisdiozne con riferimento a tutti i carichi non tributari analiticamente indicati in premessa.
7. Spese.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADR nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con tutti gli altri enti convenuti in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADR nella misura di
€ 2.000,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con tutti gli altri enti convenuti in giudizio.
RM 3.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5 Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio RM - Via Emerico Amari N. 11 90139 RM PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 CONTRAV. STRAD. 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTI CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 IRAP 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001050000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038163517000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150014432425000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150031444549000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160008860084000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160056833431000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170000840538000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013442341000 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170028879432000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039373064000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039373064000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007358180001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033483092000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042833741000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050571644000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190053008244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000835227001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200090337215000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210071632971000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210083770077000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210110130628000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220008566422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220017819821000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060675332000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081129567000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220090639629000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale LI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092239128000 UPICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230029420540000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230049313947000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055421623000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075135805000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075135906000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240008840330000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016944266000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240038764692000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220035751332000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2698/2025 depositato il
04/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta agli atti ed in particolare nella memoria da ultimo depositata, eccependo l'assenza di attestazione di conformità della documentazione prodotta da controparte.
Resistente/Appellato: Il Comune di Carini insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva, insiste sulla declaratoria di legittimità dell'operato del Comune e gradatamente insiste per il rigetto.
AD e ADR si riportano alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 09.04.2025 e iscritto al n. 1421/2025 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001050000, notificata in data 12.02.2025, per l'importo complessivo di € 139.257,60, limitatamente alla quota di competenza tributaria pari a € 55.946,39. Il documento riporta un prospetto analitico di cartelle di pagamento e avvisi di addebito
(NA, INPS, CCIAA, Comuni, FE, ON LIna, Agenzia delle Entrate), notificati tra il 2012 e il 2024, con importi, interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un totale pari a € 139.257,60 alla data del 03/02/2025.
Elenco cartelle/avvisi richiamati dal “Dettaglio delle somme da pagare”:
29620110087711544000 – 28/06/2012 – NA (premi/sanzioni 2009–2011).
29620120079345870000 – 15/02/2013 – Comune San Vito Lo Capo (CdS 2009).
29620120094204947000 – 18/05/2013 – FE RM (CdS 2009).
29620130005335140000 – 16/08/2013 – NA (premi/sanzioni 2010–2012).
29620130054037422000 – 20/09/2013 – Comune Isola delle Femmine (CdS 2009).
29620130063436078000 – 01/03/2014 – Comune San Vito Lo Capo (CdS 2010).
29620130086444379000 – 12/05/2014 – FE RM (CdS 2012).
29620140011405187000 – 21/06/2014 – Comune Buseto Palizzolo (CdS 2011).
29620140038163517000 – 14/03/2015 – AE – UT RM 1 / Comune Campobello di Mazara (ritenute/
CdS 2010).
29620150007034877000 – 22/04/2015 – Comune RM (CdS 2013).
29620150014432425000 – 11/06/2015 – AE – UT RM 1 / Comune Carini / FE (tassa auto 2009;
CdS 2013–2014).
29620150031444549000 – 20/10/2015 – AE – UT RM 1 / CCIAA RM (IRPEF 2011; diritto annuale
2012).
29620160008860084000 – 02/09/2016 – Comune Carini / Comune RM (ICI 2009–2010; CdS 2013).
29620160056833431000 – 03/10/2016 – AE – UT RM 1 / NA (tassa auto 2010; premi/sanzioni 2015–
2016).
29620170000840538000 – 02/03/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2012).
29620170013442341000 – 07/03/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2012).
29620170027422362000 – 04/09/2017 – NA (premi/sanzioni 2016–2017).
29620170028879432000 – 07/11/2017 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2013).
29620170039373064000 – 20/12/2017 – AE – UT RM 1 / NA (IVA/IRAP 2014; premio 2017).
29620180031330668000 – 05/05/2018 – Comune Terrasini (CdS 2013).
29620180036164244000 – 04/07/2018 – NA (premi/sanzioni 2017–2018).
29620180059202869000 – 09/01/2019 – NA (rate/sanzioni 2018).
29620190007358180001 – 26/03/2019 – AE – UT RM 2 (registro locazioni 2016–2017).
29620190033483092000 – 03/05/2019 – AE – UT RM 1 (tassa auto/ritenute 2014–2015).
29620190042833741000 – 04/09/2019 – AE – UT RM 1 (IVA 2017).
29620190050571644000 – 14/10/2019 – AE – UT RM 1 (IRAP 2016).
29620190053008244000 – 17/12/2019 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2018). 29620200000835227001 – 24/02/2020 – AE – UT RM 2 (registro 2018).
29620200090337215000 – 08/11/2022 – Comuni Terrasini/RM; ON LIna (CdS 2016/2018; tassa auto 2017).
29620210006008737000 – 15/07/2022 – NA / Comune Terrasini (premi 2019; CdS 2015).
29620210071632971000 – 31/01/2023 – AE – UT RM 2 (registro 2007; interessi/tributi speciali).
29620210083770077000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2018).
29620210110130628000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2016).
29620220008566422000 – 11/11/2022 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2019).
29620220017819821000 – 04/04/2022 – AE – UT RM 1 (tassa auto 2015).
29620220024764691000 – 23/05/2022 – FE RM (CdS 2018).
29620220035751332000 – 15/07/2022 – ON LIna (tassa auto 2019).
29620220060675332000 – 09/11/2022 – AE – UT RM 1 (ritenute 2017).
29620220081129567000 – 01/02/2023 – AE – UT RM 1 (IVA 2017; IRAP 2018).
29620220086010047000 – 25/11/2022 – FE RM (CdS 2018).
29620220090639629000 – 13/12/2022 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2018).
29620220092239128000 – 02/02/2023 – CCIAA RM–Enna – U.P.I.C.A. (sanzioni L. 689/1981 – 2020).
29620230029420540000 – 12/05/2023 – ON LIna (tassa auto 2020).
29620230049313947000 – 30/06/2023 – ON LIna (tassa auto 2020).
29620230055421623000 – 14/07/2023 – Comune Terrasini – TARI 2015.
29620230075135805000 – 01/02/2024 – AE – UT RM 1 (IRAP 2020).
29620230075135906000 – 01/02/2024 – CCIAA RM–Enna (diritto annuale 2019).
29620240008840330000 – 13/03/2024 – AE – UT RM 1 (IVA 2020).
29620240016944266000 – 26/04/2024 – AE – UT RM 1 (IRPEF/Addizionali 2020).
29620240038764692000 – 29/04/2024 – ON LIna (tassa auto 2021).
Avvisi di addebito INPS: 59620112001005282000 (22/01/2012); 59620160003456674000 (03/05/2016);
59620180002642280000 (11/07/2018); 59620180005326142000 (04/12/2018); 59620180006569918000
(21/12/2018); 59620190001691744000 (05/07/2019); 59620190005752713000 (28/11/2019); 59620210000838736000
(07/11/2021); 59620220001263683000 (19/07/2022); 59620220005826650000 (12/01/2023).
Avviso di accertamento Terrasini: 16/5835/0 (17/12/2021) – TARI 2016.
MOTIVI DI RICORSO inesistenza/nullità per carenza di sottoscrizione e violazione del D.lgs. 82/2005 (CAD); mancata notifica degli atti presupposti e omessa intimazione ex art. 50, co. 2, DPR 602/1973; prescrizione dei crediti;
mancata prova dell'esistenza del credito;
nullità del preavviso per mancata indicazione dei beni da ipotecare.
Conviene in giudizio
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione – Resistente
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RM – Resistente
3. Comune di Carini – Resistente
4. Camera di Commercio RM–Enna – Resistente
5. ON LIna – Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito – ente
CONTRODEDUIZIONI
1) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RM L' agenzia eccepisce l 'inammissibilità ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, poiché si impugnano vizi di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati, divenuti definitivi (richiamo Cass. ord. n. 23346/2024).
Per i tributi erariali opera la prescrizione decennale;
inoltre fa riferimento a sospensioni COVID ex art. 68
D.L. 18/2020 e Circolare AE 25/E/2020.
2) Camera di Commercio RM–Enna Eccepisce la sussistenza del presupposto del diritto annuale
(impresa iscritta REA PA 275131), l'emissione delle cartelle nei termini (art. 10 DM 54/2005) e la separazione tra creditore (Camera) e azione esecutiva (AdER). comunica lo sgravio dell'annualità 2012 (cartella 29620150031444549000 riferita a Società_1 s.r.l.); per le residue annualità 2016–2019 regolarmente notificate chiede il rigetto del ricorso e invoca la sospensione termini ex D.L. 18/2020. Chiede l'estromissione dal giudizio per difetto di titolarità dell'azione esecutiva.
3) Comune di Carini
In riferimento alla cartella 29620160008860084000 (notifica 02/09/2016), ICI 2009–2010. oppone il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi riferibili all'Agente di riscossione;
inoltre oppone l'inammissibilità per definitività degli avvisi di accertamento n. 2652/2014 e 1343/2014 (notifica 02/12/2014)
e della cartella del 2016.
Chiede il rigetto e spese.
4) ON LIna – Assessorato Economia ( Tassa automobilistica)
Fa riferimento alla iscrizione diretta a ruolo ex L.R. 16/2015 e L.R. 24/2016, art. 19 (modificata da L.R.
9/2021, art. 109); la cartella è primo atto (Corte Cost. n. 152/2018).
Invoca la sospensione/proroga dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015; Per l'annualità
2016 rileva il difetto di notifica (esito ACI); e chiede la cessazione materia del contendere limitata all'anno.
5)ADR
5.1 SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA E INAMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE. Sul punto, si evidenzia la regolarità della notifica delle cartelle opposte (cfr documentazione versata in atti) e, quindi,
l'inammissibilità dell'opposizione.
5.2 SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE. E' del tutto legittima la procedura di riscossione avviata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione essendosi questa limitata a notificare la cartella esattoriale conformemente ai ruoli che venivano trasmessi dall'Ente impositore. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602/73, come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs 46/99, e dal D. M. delle
Finanze dell'11/09/2000, che disciplina la procedura di riscossione a norma dell'art. 1 della L. 28/09/98 n.
337, solo l'Ente impositore è legittimato all'emissione dei ruoli mentre il Concessionario, oggi l'Agente della
Riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73, ha l'obbligo di notificare la cartella di pagamento, predisposta in conformità alla predetta normativa;
detto adempimento costituisce atto dovuto per il quale l'esattore non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente.
5.3 SULLA VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Sul punto, i Giudici di piazza Cavour, sezione tributaria, con Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre
2024, hanno ribadito come La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento Coerentemente a tanto nessun pregio merita quanto sollevato dall'opponente in seno al ricorso introduttivo.
5.4 SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA. In dipendenza della copiosa documentazione versata in atti, non v'è chi non veda come l'Agenzia delle Entrate – Riscossione abbia correttamente notificato gli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, alcuni addirittura a mani dell'odierno opponente (ex plurimis cartella n. 29620150031444549000 e n. 29620160008860084000
5.5 SULLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. Per quanto precedentemente argomentato e dedotto, nessuno doglianza può essere mossa al Concessionario che ha correttamente notificato gli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rispettando i termini di prescrizione che non erano decorsi.
REPLICHE DEL RICORRENTE
Il Comune è legittimato passivamente perché il ricorso riguarda la sussistenza del credito, non solo la riscossione.
Mancano le prove documentali delle notifiche degli avvisi e della cartella.
I crediti ICI sono prescritti (termine quinquennale), e la sospensione COVID non si applica perché la prescrizione era già maturata.
La comunicazione preventiva è nulla per:
Mancanza di firma digitale verificabile.
Mancanza di indicazione dei beni da ipotecare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità delle doglianze sui prodromici atti definitivi.
Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. Il ricorrente ha dedotto censure (omesse notifiche, prescrizioni, difetti motivazionali) riferite a cartelle e avvisi regolarmente notificati e non impugnati, divenuti definitivi. Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – D.P. RM ribadiscono la preclusione del sistema processuale a sub- procedimenti “chiusi” (Cass. ord. n. 23346/2024). Ne discende l'inammissibilità di tali doglianze nel presente giudizio sul preavviso di ipoteca.
2. Legittimità del preavviso ex art. 77, co.
2-bis, DPR 602/1973.
L'atto impugnato è una comunicazione preventiva avente funzione endoprocedimentale e compulsoria all'adempimento; la mancanza di firma autografa è sostituita per legge dall'indicazione a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/1993; l'atto indica responsabile e modalità di impugnazione. Non è richiesta l'indicazione del bene nella fase di preavviso (che attiene alla nota d'iscrizione).
3. Prescrizione e sospensioni legali.
Per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, registro) opera la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) dalla notifica del titolo esecutivo (ruolo/cartella), secondo giurisprudenza consolidata;
inoltre, tra 08/03/2020 e 31/08/2021 sono intervenute sospensioni e proroghe dei termini (art. 68 D.L. 18/2020, con richiamo all'art. 12 D.Lgs.
159/2015), come dedotto dall'AE – D.P. RM.
Per la tassa automobilistica regionale, la iscrizione a ruolo integra l'accertamento senza atti prodromici
(Corte Cost. n. 152/2018; L.R. 16/2015, L.R. 24/2016, L.R. 9/2021); le annualità 2017–2021 risultano nei termini.
4.Sgravi parziali
Irrilevanti ai fini del mantenimento della misura cautelare sono gli sgravi riferiti alla Camera di Commercio
( cartella 29620150031444549000 riferita a Società_1) e alla ON LI ( cartella relativa all'anno 2016) 5.Natura dell Preavviso.
In ogni caso, trattasi di provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva, sicchè eventuali vizi legati alla decadenza dell'azione op alla prescrizione devono essere fatti valere, semmai, avverso gli atti esecutivi conseguenziali e successivi alla cartella.
6.Per giurisprudenza di legittimità costante 8vedi anche da ultimo ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025, non è necessaria nel preavviso l'indicazione dei beni.:"
In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare". (cassazione ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025),
6. Difetto di giurisdizione nfine deve rilevarsi il difetto di giurisdiozne con riferimento a tutti i carichi non tributari analiticamente indicati in premessa.
7. Spese.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADR nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con tutti gli altri enti convenuti in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADR nella misura di
€ 2.000,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con tutti gli altri enti convenuti in giudizio.
RM 3.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE