Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4003/2018
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Aquino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Terzigno (NA) alla via Diaz n. 54, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona dei legali rappresentante p.t., (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Marco del Gaiso, presso il cui P.IVA_1
studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via P.zza Vanvitelli n. 26, come da procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e e chiedendo di condannare i CP_2 CP_3
convenuti, in solido, previo accertamento della responsabilità del sinistro avvenuto il 24.07.2016 in capo a quale proprietario del veicolo CP_2
Ford Focus tg. DJ611GK, e di , quale conducente, al risarcimento CP_3 dei danni per le lesioni subite quantificati in € 134.897,00, al netto dell'acconto ricevuto di € 63.887,00 ovvero alla diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1
Giuseppe Vesuviano, alla via Mattiuli, mentre era trasportata a bordo del motociclo Harley Davidson, tg. WN1475, di proprietà di , Controparte_4 condotto da subiva lesioni a seguito dell'impatto con Persona_1
il veicolo Ford Focus tg. DJ611GK, di proprietà di e condotto da CP_2
CP_3
Assumeva che il sinistro si era verificato a seguito di una manovra improvvisa e repentina del conducente della Ford Focus, il quale proveniente dal senso opposto di marcia, ad elevata velocità, svoltava a sinistra per immettersi in via del Campo Sportivo, senza azionare l'indicatore di direzione, investendo il motociclo sul lato sinistro e impattando, con la parte anteriore dell'autovettura,
l'arto inferiore sinistro dell'attrice.
Nonostante il motociclo procedeva sul margine destro della corsia a velocità moderata, non riusciva ad evitare l'impatto.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Ottaviano che redigevano apposito verbale.
Per le lesioni riportate l'attrice veniva trasportata a mezzo 118 presso l'Ospedale
“Santa Maria della Pietà” di Nola, ove i medici le diagnosticavano “SLO femore sx, gamba e collo piede sx, trauma emitorace destro, cervicalgia post trauma”.
Trasferita presso l'Ospedale “Villa Betania”, in data 25.07.2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con F.E. della frattura femorale medio-diafisaria ed alla riduzione e sintesi della frattura tibiale con chiodo endo-midollare bloccato.
In data 8.08.2016 subiva altro intervento chirurgico presso il medesimo ospedale
Villa Betania per la rimozione del F.E. e sintesi della frattura femorale con chiodo endo – midollare retrogrado bloccato.
In data 23.08.2016 veniva dimessa con prescrizioni di terapia e controlli ambulatoriali.
Il 4.04.2017 veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale “Villa Betania” e sottoposta a intervento di rimozione dei mezzi di sintesi della tibia e del femore sinistro.
Dimessa il 6.04.2017 con prescrizione medica, era poi sottoposta ad ulteriori controlli clinici, con prescrizioni di terapie mediche e riabilitative;
infine, veniva dichiarata guarita il 5.09.2017.
2 Assumeva che il 29.01.2018 faceva richiesta di risarcimento dei danni alla con contestuale invito alla negoziazione assistita. Controparte_1
Con nota del 17.02.2018 la formulava offerta di € 63.887,00, che Controparte_1 veniva accettata dall'attrice a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la quale dichiarava di aver versato la somma di € 63.887,00 contestando la violazione dell'art. 1175 c.c..
Nel merito obiettava la insussistenza del nesso eziologico tra la dinamica dell'evento e le lesioni lamentate, nonché l'eccessiva quantificazione del danno, sostenendo che nulla era dovuto oltre il danno biologico.
Pertanto chiedeva rigettarsi la domanda con riserva, in via istruttoria, dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'attrice e dell'articolazione di ulteriori mezzi istruttori.
Sebbene regolarmente citati in giudizio non si costituivano e CP_2
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_3
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., espletata l'istruttoria orale ammessa con ordinanza del 8.10.2019, disposta CTU medica con ordinanza del
29.06.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
L'eccezione formulata dalla Compagnia Assicuratrice in ordine all'art. 1175 c.c. va rigettata.
Infatti, l'improponibilità della domanda si concretizza, in violazione dell'art. 145
Cod. Ass., se con la propria condotta il danneggiato abbia impedito all'assicuratore di compiere attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass..
Non risulta che l'attrice si sia sottratta alla possibilità conciliativa della controversia in sede stragiudiziale, ed anzi risulta che la medesima il 6.12.2017
è stata sottoposta a visita medico legale della dott.ssa , fiduciario Per_2 dell'impresa assicurativa.
Risulta ancora che la ha rifiutato la proposta Parte_2 conciliativa formulata ex art. 185 c.p.c. all'udienza del 22.11.2018, come anche l'invito del Giudice a transegere la presente controversia (udienza del
25.03.2021).
3 Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagnia di Assicurazione, è gravato dall'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro sia contestata dalla convenuta (Cass. n. 10609/2001).
Dalle risultanze istruttorie risulta provato che il 24.07.2016 Parte_1
mentre era trasportata a bordo del motociclo Harley Davidson, condotto da nel percorrere la via Mattiuli in San Giuseppe Persona_3
Vesuviano, veniva impattata dalla Ford Focus tg. WN1475, la quale nell'intento di immettersi in via del Campo, la faceva rovinare al suolo, provocandole lesioni personali.
La teste, cugina dell'attrice, escussa all'udienza del Testimone_1
24.09.2020, ha dichiarato: “Il 24.7.2016 ero da sola in macchina, mi stavo dirigendo ad Ottaviano da GI, il fidanzato di EC che ha un Pt_1
nome di battesimo straniero. Vive con i genitori. era sulla moto con Pt_1
GI. Eravamo noi tre. Erano circa le 20,00, lo ricordo perché dovevamo fare aperitivo ma prima GI voleva cambiarsi. Eravamo partiti da
Terzigno. Percorrevamo via Mattiulli in San Giuseppe Vesuviano, io mi trovavo dietro il motorino, quando ad un certo punto una macchina bianca proveniente dal senso opposto di marcia ha svoltato senza mettere l'indicatore di direzione, colpendo la moto. EC che vi è stato contatto tra la parte anteriore sinistra della macchina bianca, era una focus forse, e la parte sinistra della moto, al centro, all'altezza delle gambe. GI ha anche provato a sterzare per evitare l'impatto, ma non c'è riuscito. Nella macchina c'era una sola persona, aveva gli occhi a mandorla. Per effetto dell'impatto GI e sono stati Pt_1 sbalzati in avanti”. Ha aggiunto: “Sono sopraggiunte altre persone, che mi hanno aiutato ad appoggiare GI sul muretto, ed era dolorante e sanguinante alla gamba destra, mentre non sanguinava ma accusava Pt_1
dolore alla gamba sinistra, che non riusciva a muovere. Sul posto è arrivata
l'ambulanza, chiamata da un signore che si trovava sul posto, poi arrivò una seconda ambulanza per GI. Poi sono giunte sul posto anche le forze dell'ordine. Con la mia macchina ho seguito l'ambulanza sulla quale c'era Pt_1 all'ospedale di Nola. Poi dopo è arrivato anche GI. Ricordo che poi Pt_1
4 è stata trasferita il giorno dopo in una villa, forse Villa Betania”. Precisando:
“Nel 2016 studiava all'università, ricordo che seguiva sempre i corsi ma Pt_1
in conseguenza del sinistro ha dovuto studiare da casa. In ogni caso ha sostenuto diversi esami, visto che era allettata. non praticava sport, ricordo che ha Pt_1
cominciato solo dopo a praticare sport, ad esempio la piscina per la riabilitazione. EC che sia GI che indossavano in casco. EC Pt_1 che tenevamo una velocità moderata, siccome eravamo in un centro abitato”.
Dunque, da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità della testimonianza resa dal teste, la quale ha riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Le dichiarazioni rese dalla teste, riscontrate dalla documentazione versata in atti
(verbale dei Carabinieri di Ottaviano, documentazione medica in atti), portano a ritenerne l'attendibilità.
Quanto ai danni subiti da il perito incaricato, dott. Parte_1 Per_4
ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune
[...]
da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato che a seguito dell'incidente, ha Parte_1 riportato: “trauma all'arto inferiore sinistro con frattura scomposta ad latus diafisaria del femore e composta dell'epifisi distale intercondiloidea del femore, frattura scomposta del terzo medio distale di tibia, frattura del malleolo peroneale omolateralmente”.
Ha inoltre specificato: “Nella valutazione medico-legale del caso di specie si terrà in debito conto la sensibile limitazione residuata sulla funzione statico- dinamica della periziata, di carattere certamente permanente e che senza dubbio sarà suscettibile di ulteriori peggioramenti e breve e medio termine, meritando nel suo complesso una stima non inferiore al 15-16%. Da non sottovalutare, infine, oltre al danno ortopedico configurato dalla sintomatologia dolorosa e disfunzionale articolare, anche il danno estetico residuato, quest'ultimo valutabile in misura del 5%”.
L'ausiliario ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi
5 permanenti in giorni 60 di inabilità temporanea totale, ulteriori 6 mesi di inabilità temporanea parziale valutabile al 50%, e dei postumi invalidanti del
20% di danno biologico, precisando “ Tali lesioni incidono in maniera permanente sulla salute psico-fisica della periziata ed il grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, può essere quantificato in “3”. Nella quantificazione percentuale del danno biologico permanente sussistono come concorrenti tra di loro tutte le menomazioni articolari, così come sono da ritenersi tra loro concorrenti i molteplici esiti cicatriziali;
sono invece da ritenersi tra di loro coesistenti il danno ortopedico e quello estetico”.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Costituzionale n. 356/1991; cfr Corte
Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.,
Ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane, negli aspetti dinamico relazionali.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età della danneggiata al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 21 anni, e della Parte_1
percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 20%
(comprensiva della sofferenza psico-fisica e del danno estetico) il danno va determinato in € 6.900,00 per invalidità temporanea totale, € 10.350,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 68.576,00 per il danno biologico permanente, spese mediche documentate pari ad € 1.483,98.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva si calcola devalutando l'acconto € 63.887,00 ed il credito alla data dell'illecito, detraendo l'acconto dal credito, calcolando gli interessi compensativi al tasso annuo equitativamente stabilito nella misura del 2% ed
6 applicandolo prima sull'intero capitale di € 85.826,00, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto di € 63.887,00, rivalutata annualmente, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla liquidazione definitiva.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore dell'attrice come da dispositivo, ai sensi Controparte_1
del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia di e CP_2 CP_3
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la in persona del rappresentante legale p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 87.309,98, comprensiva di spese, devalutato l'acconto € 63.887,00 ed il credito alla data dell'illecito, detraendo l'acconto dal credito, calcolando gli interessi compensativi al tasso annuo equitativamente stabilito nella misura del 2% ed applicandolo prima sull'intero capitale di € 85.826,00, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto di € 63.887,00, rivalutata annualmente, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto fino alla liquidazione definitiva;
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre € 600,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, nonché alle spese di CTU come liquidate, con attribuzione.
Nola, 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
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