Art. 3.
Lo Stato si riserva la proprieta' di tutti gli oggetti di antichita' od arte che potessero rinvenirsi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo nell'ambito dei locali dell'Istituto, nonche' la facolta' di ordinare scavi e ricerche.
Lo Stato si riserva la proprieta' di tutti gli oggetti di antichita' od arte che potessero rinvenirsi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo nell'ambito dei locali dell'Istituto, nonche' la facolta' di ordinare scavi e ricerche.