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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2020 depositato il 15/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1068020180006909458000 REGISTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...](Ta) alla Indirizzo_1. Nominativo_1 n. 13, elettivamente domiciliata in San Giorgio ON (Ta) al Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dal quale è rappresentata e difesa in forza di specifico e mandato in atti, con ricorso depositato il 3.6.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 10620180006909458000 asseritamente notificata il 04/12/2018 dall'Agente della riscossione per conto dell'Ente Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 9.787,87, di cui €. 5.686,84 per sorte capitale, avente ad oggetto la tassa fissa di registro anno 2006.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1478 del 25.7.2019, depositata il 25.9.2019, dichiarava inammissibile il ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
La sig.ra Ricorrente_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con atto di appello ritualmente notificato a mezzo pec il 27.12.2019 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate (intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado) e depositato il 15.1.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 1478 del 25.7.2019, depositata il 25.9.2019, per i seguenti motivi:
1. sull'ammissibilità del ricorso;
2. mancanza del requisito oggettivo dell'imposizione, ossia il trasferimento del fabbricato.
Conclude:
1. in via principale, per la concessione della sospensione dell'appellata sentenza e ruolo opposto;
2. ancora in via principale ed in riforma integrale della sentenza impugnata: a) per l'accertamento e la dichiarazione di ammissibilità del ricorso di primo grado proposto con rigetto dell'eccezione ex adversa proposta;
b) nel merito per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento nr.
10620180006909458000 notificata il 04/12/2018; c) per la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze tutte del primo e secondo grado giudizio in favore della ricorrente, da computarsi nella misura media di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.
In data 10.2.2020 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando ed eccependo su tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, appellata, non si è costituita in giudizio benché regolarmente intimata.
Con ordinanza collegiale n. 693/2020 del 15/09/2020, sez. XXVIII, depositata il 06/10/2020 è stata rigetta l'istanza di sospensione con spese al merito.
In data 10.11.2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative rappresentando che in pendenza del presente giudizio l'Agenzia delle Entrate proponeva positivo pignoramento presso terzi che includeva la precitata cartella di pagamento, ottenendo la rateale assegnazione dell'importo richiesto e che il venir meno dell'oggetto di causa influisce sull'interesse dell'appellante a coltivare il presente giudizio, ritenuta la sussistenza del separato diritto ex art. 37 e ex art. 77 del D.P.R. 131/1986, concludendo per la dichiarazione della cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 24.11.2025 con Ordinanza n. 2044/2025 veniva disposto con onere a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto di depositare venti giorni prima della prossima udienza la documentazione attestante il pagamento delle somme rivenienti dal pignoramento presso terzi a carico della contribuente con l'indicazione dell'importo complessivo riscosso e con dichiarazione dell'eventuale estinzione del debito e con rinvio della controversia alla seconda udienza del mese di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 15.12.2025 l'Agenzia delle Entrate di Taranto in adempimento dell'ordinanza interlocutoria n.
2044/28/2025 del 24.11.2025 ha depositato:
1. copia delle quietanze sostitutive dei pagamenti acquisiti sulla cartella n. 10620180006909458000 a seguito della procedura esecutiva;
2. estratto cartella aggiornato. Rappresentando che dalla documentazione risulta il pagamento integrale del carico affidato corrispondente alle somme richieste con la cartella di pagamento n. 10620180006909458, oggetto della presente controversia.
In data 5.1.2026, l'appellante ha depositato documenti e memoria illustrativa ex art. 80 d. lgs. 175/24, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte, all'udienza odierna, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d. lgs. 546/92.
Sostiene che il ricorso introduttivo è tempestivo. Infatti, secondo l'appellante, nella notifica al portiere o al vicino questi devono sottoscrivere una ricevuta, e l'Ufficiale giudiziario e/o messo notificatore deve notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata a.r. Tale adempimento della comunicazione con lettera raccomandata a.r. non attiene alla perfezione della notificazione, che si realizza al momento della consegna dell'atto al portiere o al vicino di casa, ma alla efficacia della stessa nei confronti dell'effettivo destinatario. Conseguentemente la ricorrente disconosceva la notificazione dell'avviso di notifica ex art. 60 D.P.R. 600/73 dell'opposta cartella, che ai fini della proposizione del ricorso introduttivo e computo dei termini ex art. 21 D. Lgs. 546/92, ha fatto decorrere dalla data di effettiva e materiale conoscenza della cartella di pagamento, ossia il 04/12/2018 quando le veniva consegnata dal portiere dello stabile;
data del 04/12/2018 che riteneva coincidente con quella di notifica da parte dell'Agente della riscossione e che induceva la ricorrente a ritenere la scadenza del 02/02/2019 (domenica) quale termine ultimo per la proposizione del ricorso in opposizione, ovvero il 03/02/2019 per effetto dell'art. 155 c.p.c.
Sostiene, invece, l'Agenzia delle Entrate che per le ipotesi di notifica quale quella oggetto della presente controversia, la Corte di Cassazione - ormai in svariate pronunce- ha affermato che il momento perfezionativo delle stesse coincide con la data di consegna dell'atto al soggetto abilitato dalla legge a riceverlo. Invece, la spedizione della raccomandata “informativa”, prevista appunto quando tale soggetto consegnatario non coincida con il destinatario, assolve al ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione” e, dunque, in quanto tale non costituisce, nella disciplina della notificazione, condizione indefettibile della tutela costituzionale del diritto alla difesa.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che la cartella di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata dal messo notificatore il 3.12.2018 con consegna al portiere dello stabile di residenza della contribuente e, per affermazione della stessa, ne ha avuto conoscenza il 4 successivo.
Il messo ha provveduto ad inviare alla contribuente la raccomandata informativa semplice dell'avviso di avvenuta notifica n. 57316851804 il dì 11.12.2018 come si evince documentalmente dal “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” n.
630207356311 del dì 11.12.2018 di Posteitaliane, in atti.
Evidenzia che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.
b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cassazione civile sez. lav. - 30/01/2020,
n. 2229; Cass. n. 2377 del 27/01/2022; Cassazione civile sez. trib. - 02/01/2024, n. 53; Cassazione civile sez. trib. - 31/10/2025, n. 28850).
Evidenzia, ancora, che il perfezionamento della notifica avvenuta con consegna al portiere dello stabile di residenza del contribuente, come nella fattispecie, si perfeziona con la consegna allo stesso quale persona comunque inserita nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 19739/2025).
È stato, altresì, precisato che la notifica della cartella di pagamento eseguita secondo le modalità di cui all' art. 60, primo comma, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , deve ritenersi perfezionata anteriormente alla spedizione della raccomandata con cui il pubblico Ufficiale dà avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione nelle mani di una terza persona reperita presso il suo indirizzo, cosicché l'invio della raccomandata, lungi dal configurarsi come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria e dall'integrare, in capo al destinatario, un elemento necessario di conoscibilità, svolge un mero ruolo aggiuntivo di notizia della compiuta notificazione, con la conseguenza pratica che il suo ricevimento non rappresenta il “dies a quo” da cui decorrono i termini di impugnazione del provvedimento notificato (Cons. Stato, Sez.
IV, Sentenza, 12/05/2011, n. 2881).
Pertanto, poiché la cartella di pagamento impugnata risulta notificata il 03/12/2018 il ricorso andava proposto,
a pena di inammissibilità ex art 21 d.lgs. 546/1992, entro il dì 1.2.2019; dagli atti risulta invece notificato il
2.2.2019 tardivamente. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è infondato e va rigettato e, a conferma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per la particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo rigetta e, a conferma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2020 depositato il 15/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 25/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1068020180006909458000 REGISTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...](Ta) alla Indirizzo_1. Nominativo_1 n. 13, elettivamente domiciliata in San Giorgio ON (Ta) al Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dal quale è rappresentata e difesa in forza di specifico e mandato in atti, con ricorso depositato il 3.6.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 10620180006909458000 asseritamente notificata il 04/12/2018 dall'Agente della riscossione per conto dell'Ente Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento della somma complessiva di €. 9.787,87, di cui €. 5.686,84 per sorte capitale, avente ad oggetto la tassa fissa di registro anno 2006.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1478 del 25.7.2019, depositata il 25.9.2019, dichiarava inammissibile il ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
La sig.ra Ricorrente_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con atto di appello ritualmente notificato a mezzo pec il 27.12.2019 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate (intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado) e depositato il 15.1.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 1478 del 25.7.2019, depositata il 25.9.2019, per i seguenti motivi:
1. sull'ammissibilità del ricorso;
2. mancanza del requisito oggettivo dell'imposizione, ossia il trasferimento del fabbricato.
Conclude:
1. in via principale, per la concessione della sospensione dell'appellata sentenza e ruolo opposto;
2. ancora in via principale ed in riforma integrale della sentenza impugnata: a) per l'accertamento e la dichiarazione di ammissibilità del ricorso di primo grado proposto con rigetto dell'eccezione ex adversa proposta;
b) nel merito per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento nr.
10620180006909458000 notificata il 04/12/2018; c) per la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze tutte del primo e secondo grado giudizio in favore della ricorrente, da computarsi nella misura media di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.
In data 10.2.2020 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando ed eccependo su tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, appellata, non si è costituita in giudizio benché regolarmente intimata.
Con ordinanza collegiale n. 693/2020 del 15/09/2020, sez. XXVIII, depositata il 06/10/2020 è stata rigetta l'istanza di sospensione con spese al merito.
In data 10.11.2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative rappresentando che in pendenza del presente giudizio l'Agenzia delle Entrate proponeva positivo pignoramento presso terzi che includeva la precitata cartella di pagamento, ottenendo la rateale assegnazione dell'importo richiesto e che il venir meno dell'oggetto di causa influisce sull'interesse dell'appellante a coltivare il presente giudizio, ritenuta la sussistenza del separato diritto ex art. 37 e ex art. 77 del D.P.R. 131/1986, concludendo per la dichiarazione della cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 24.11.2025 con Ordinanza n. 2044/2025 veniva disposto con onere a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto di depositare venti giorni prima della prossima udienza la documentazione attestante il pagamento delle somme rivenienti dal pignoramento presso terzi a carico della contribuente con l'indicazione dell'importo complessivo riscosso e con dichiarazione dell'eventuale estinzione del debito e con rinvio della controversia alla seconda udienza del mese di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 15.12.2025 l'Agenzia delle Entrate di Taranto in adempimento dell'ordinanza interlocutoria n.
2044/28/2025 del 24.11.2025 ha depositato:
1. copia delle quietanze sostitutive dei pagamenti acquisiti sulla cartella n. 10620180006909458000 a seguito della procedura esecutiva;
2. estratto cartella aggiornato. Rappresentando che dalla documentazione risulta il pagamento integrale del carico affidato corrispondente alle somme richieste con la cartella di pagamento n. 10620180006909458, oggetto della presente controversia.
In data 5.1.2026, l'appellante ha depositato documenti e memoria illustrativa ex art. 80 d. lgs. 175/24, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte, all'udienza odierna, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d. lgs. 546/92.
Sostiene che il ricorso introduttivo è tempestivo. Infatti, secondo l'appellante, nella notifica al portiere o al vicino questi devono sottoscrivere una ricevuta, e l'Ufficiale giudiziario e/o messo notificatore deve notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata a.r. Tale adempimento della comunicazione con lettera raccomandata a.r. non attiene alla perfezione della notificazione, che si realizza al momento della consegna dell'atto al portiere o al vicino di casa, ma alla efficacia della stessa nei confronti dell'effettivo destinatario. Conseguentemente la ricorrente disconosceva la notificazione dell'avviso di notifica ex art. 60 D.P.R. 600/73 dell'opposta cartella, che ai fini della proposizione del ricorso introduttivo e computo dei termini ex art. 21 D. Lgs. 546/92, ha fatto decorrere dalla data di effettiva e materiale conoscenza della cartella di pagamento, ossia il 04/12/2018 quando le veniva consegnata dal portiere dello stabile;
data del 04/12/2018 che riteneva coincidente con quella di notifica da parte dell'Agente della riscossione e che induceva la ricorrente a ritenere la scadenza del 02/02/2019 (domenica) quale termine ultimo per la proposizione del ricorso in opposizione, ovvero il 03/02/2019 per effetto dell'art. 155 c.p.c.
Sostiene, invece, l'Agenzia delle Entrate che per le ipotesi di notifica quale quella oggetto della presente controversia, la Corte di Cassazione - ormai in svariate pronunce- ha affermato che il momento perfezionativo delle stesse coincide con la data di consegna dell'atto al soggetto abilitato dalla legge a riceverlo. Invece, la spedizione della raccomandata “informativa”, prevista appunto quando tale soggetto consegnatario non coincida con il destinatario, assolve al ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione” e, dunque, in quanto tale non costituisce, nella disciplina della notificazione, condizione indefettibile della tutela costituzionale del diritto alla difesa.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che la cartella di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata dal messo notificatore il 3.12.2018 con consegna al portiere dello stabile di residenza della contribuente e, per affermazione della stessa, ne ha avuto conoscenza il 4 successivo.
Il messo ha provveduto ad inviare alla contribuente la raccomandata informativa semplice dell'avviso di avvenuta notifica n. 57316851804 il dì 11.12.2018 come si evince documentalmente dal “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” n.
630207356311 del dì 11.12.2018 di Posteitaliane, in atti.
Evidenzia che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.
b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cassazione civile sez. lav. - 30/01/2020,
n. 2229; Cass. n. 2377 del 27/01/2022; Cassazione civile sez. trib. - 02/01/2024, n. 53; Cassazione civile sez. trib. - 31/10/2025, n. 28850).
Evidenzia, ancora, che il perfezionamento della notifica avvenuta con consegna al portiere dello stabile di residenza del contribuente, come nella fattispecie, si perfeziona con la consegna allo stesso quale persona comunque inserita nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 19739/2025).
È stato, altresì, precisato che la notifica della cartella di pagamento eseguita secondo le modalità di cui all' art. 60, primo comma, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , deve ritenersi perfezionata anteriormente alla spedizione della raccomandata con cui il pubblico Ufficiale dà avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione nelle mani di una terza persona reperita presso il suo indirizzo, cosicché l'invio della raccomandata, lungi dal configurarsi come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria e dall'integrare, in capo al destinatario, un elemento necessario di conoscibilità, svolge un mero ruolo aggiuntivo di notizia della compiuta notificazione, con la conseguenza pratica che il suo ricevimento non rappresenta il “dies a quo” da cui decorrono i termini di impugnazione del provvedimento notificato (Cons. Stato, Sez.
IV, Sentenza, 12/05/2011, n. 2881).
Pertanto, poiché la cartella di pagamento impugnata risulta notificata il 03/12/2018 il ricorso andava proposto,
a pena di inammissibilità ex art 21 d.lgs. 546/1992, entro il dì 1.2.2019; dagli atti risulta invece notificato il
2.2.2019 tardivamente. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è infondato e va rigettato e, a conferma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per la particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo rigetta e, a conferma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Spese compensate.