Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 633
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta ritualmente il 3.12.2018, con consegna al portiere e successiva raccomandata informativa. Pertanto, il ricorso doveva essere proposto entro il 1.2.2019, ma è stato notificato il 2.2.2019, risultando tardivo.

  • Rigettato
    Ammissibilità del ricorso di primo grado

    La Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della tardività.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito oggettivo dell'imposizione

    La Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della tardività, assorbendo ogni altra questione nel merito.

  • Accolto
    Pagamento integrale del debito

    La Corte ha preso atto del deposito della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesta il pagamento integrale del carico affidato corrispondente alle somme richieste con la cartella di pagamento, oggetto della controversia. La contribuente ha concluso per la cessata materia del contendere.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 633
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 633
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo