Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1584 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina D'amato, presso il cui studio a Palermo, Piazza G.
Amendola n. 43, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Guarrera, presso il cui C.F._2
studio a Cefalà Diana (PA), via Roma n. 30, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 06/07/2004 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 e con allegate dichiarazioni, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
Tribunale in data 12/12/2014-13/01/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ed entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento. Il sig. , infatti, percepisce un reddito discendente da lavoro Parte_1
autonomo e la sig. percepisce un reddito da lavoro dipendente e le provvidenze CP_1 economiche corrisposte dall'INPS a favore dei figli;
2. Le parti dichiarano di non essere proprietari di beni immobili in comunione e, pertanto, dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3. La casa coniugale sita in Palermo in Vicolo Marchese n. 3 Pt rimane assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli, sino a che gli stessi non saranno CP_1
entrambi autosufficienti;
4. I figli e , vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il Persona_1 Persona_2 regime di affido condiviso, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con domicilio prevalente presso la residenza materna;
5. Le parti sono concordi nello stabilire la facoltà del padre di vedere i figli ogni lunedì dalle
16:00 alle 19:00 e la domenica a settimane alterne. Per le festività religiose e civili: si adotterà la regola dell'alternanza. Per le ricorrenze natalizie, i figli resteranno con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre all'1 gennaio;
stessa cosa, alternando, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; così anche per ciascuna delle festività religiose e civili nel corso dell'anno. In ogni caso resta inteso che prevarrà l'accordo tra i genitori, qualora possibile, nonché i desideri e le esigenze dei figli. Inoltre il Sig. Parte_1
potrà trascorrere 15 giorni durante le vacanze estive con i figli.
CP_ 6. Il sig. si obbliga a versare alla Sig. mensilmente la somma complessiva di Parte_1
€. 700,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli (pari ad €. 350,00 ciascuno) tramite bonifico ovvero mediante pagamento in contanti con rilascio di relativa ricevuta. Tale somma complessiva mensile, sarà corrisposta con pagamenti settimanali di € 175,00 ciascuno.
A decorrere dall'anno successivo alla omologa del presente accordo, il superiore importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat.
2 7. Il signor autorizza espressamente la signora a percepire la quota del Parte_1 CP_1
100% dell'assegno unico e universale spettante per ciascun figlio corrisposto dall'INPS, nonché ogni altro beneficio-sussidio economico riconosciuto in favore dei figli corrisposto da enti pubblici.
8. Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i due figli, secondo Protocollo del Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere conoscenza e ricevuto in copia dai loro difensori.
9. i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
11. Le parti conferiscono il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
06/07/2004 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
il 23/03/1982 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
27/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 95, parte II, serie A dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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