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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025
Promossa da
) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Andrea Tombolini
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Spadaccini
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sentenza n.
2136/2024 pubblicata il 04.12.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, attesi i fatti e le causali esposti nel presente atto di appello ed accertati in corso di giudizio:
1 1) in via preliminare, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 e dell'art. 351 c.p.c., perle ragioni assunte, ovvero sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione n.
2024/731;
2) in via principale di merito, accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti a suo sostegno nel presente atto e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza n.2136/2024, pubblicata in data 04 dicembre 2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione monocratica,
Giudice Dott. Leonardo Fava Angelo, nel giudizio rubricato al n. 2631/2024
R.G.:
a) in via preliminare di rito, accertata e dichiarata l'invalidità del verbale n. 21 del 22.11.2023 emesso dalla Polizia Locale presso il Comune di TE, in quanto emesso oltre i termini previsti dall'art. 14 Legge 689/1981 ed inoltre contenente irregolarità ed incongruenze che ne determinato l'incomprensibilità
e l'inammissibilità, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2024/731 emessa dalla Camera di Commercio delle qui opposta, e per l'effetto CP_1 revocare e/o annullare la medesima ordinanza ingiunzione n. 2024/731 ed il provvedimento di confisca in essa previsto;
b) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del sequestro amministrativo effettuato dalla Polizia Locale presso il Comune di TE in quanto eseguito in contrasto con il disposto dell'art. 13 legge 689/1981, nonché per non essere stato seguito nel termine di cui 2 mesi di cui all'art. 19 legge 689/1981 dalla emissione della ordinanza-ingiunzione o dal provvedimento di confisca, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione qui opposta, nonché soprattutto dichiarazione di inefficacia, nullità ed invalidità del successivo e conseguente provvedimento di confisca di cui alla ordinanza ingiunzione n. 2024/731 qui impugnata in quanto ingiusta ed infondata, nonché, in ogni caso, ed in via di mero subordine, escludere dalla confisca medesima i beni ed attrezzature appartenenti alla ditta Parte_2 indicati in parte motiva;
2 c) nel merito, disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione
n. 2024/731 emessa dalla Camera di Commercio delle Marche e notificata in data 17.4/.22.4.2024, come pure del provvedimento di confisca contenuto e disposta in detto provvedimento, in quanto privi di adeguata motivazione, ingiusti ed infondati, non avendo il sig. commesso la Parte_1 contestata violazione della quale in ogni caso non ricorre la prova, e comunque con qualsiasi statuizione. Con ogni consequenziale provvedimento;
d) sempre nel merito, in caso di esito vittorioso della presente impugnazione, condannare la , a restituire e/o rimborsare Controparte_2 al sig. ogni somma dallo stesso eventualmente dovuta Parte_1 pagare nelle more del giudizio in ossequio a quanto statuito e previsto a seguito della sentenza di primo grado qui impugnata, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo;
e) con vittoria di spese e compensi di avvocato sia in relazione al primo grado che al secondo grado del giudizio”
Dell'appellato : “che l'Ill.mo Tribunale voglia Controparte_1 rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
FATTI DI CAUSA
1) proponeva ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Parte_1
Ancona avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento di € 5.186,33 (di Controparte_2 cui € 5.164,33 per sanzione amministrativa ed € 22,00 per spese di procedimento) per la violazione dell'art. 10 della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 (Esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro) e disposto la confisca dell'attrezzatura sequestrata ed elencata nel dettaglio nel provvedimento impugnato.
2) Il ricorrente deduceva l' omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché la violazione dell'art. 14, comma 1, Legge 689/1981, atteso che il verbale non era stato notificato nel periodo immediatamente
3 successivo all'ispezione eseguita dal Comando dei Carabinieri di
TE.
Egli deduceva inoltre la illegittimità del sequestro, per violazione dell'art. 13 Legge 689/81, avendo l'Autorità accertatrice eseguito l'ispezione in una privata dimora.
Censurava il sequestro amministrativo, richiamando l'art. 19, comma 3, della l.689 del 1981, che prevede che il sequestro amministrativo, quando l'opposizione contro lo stesso è stata rigettata, come accaduto nel caso di specie, cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o comunque entro 6 mesi dal giorno del sequestro.
In conclusione, il ricorrente deduce l'illegittimità del sequestro e dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio delle
Marche, non essendo stata in concreto accertata alcuna effettiva attività di autoriparazione al momento dell'ispezione.
Si costituiva la , la quale contestava le Controparte_2 censure mosse dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 4.12.2025 il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 dell'amministrazione.
In particolare, il primo Giudice osservava che il verbale delle operazioni ispettive compiute conteneva tutti gli elementi necessari affinché il trasgressore potesse esercitare il diritto di difesa: il era presente Pt_1 durante l'attività ispettiva e dall'esame del verbale si poteva rilevare che i motivi della presenza degli agenti sul posto erano stati manifestati al in modo inequivoco. Pt_1
Il Giudice di prime cure riteneva dunque che l'attività contestata al risultasse ampiamente provata in forza della documentazione in Pt_1 atti e segnatamente dei verbali delle dichiarazioni dei testimoni sentiti dai carabinieri di TE.
5) Avverso detta sentenza il ha proposto appello. Pt_1
4 Successivamente il collegio, rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appellante impugna i capi della sentenza nn. 8,9,10,11,12,13,14,15, deducendo l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge.
Egli censura anzitutto il capo 8, lamentando la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, in quanto la norma prevede che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata.
L'appellante rileva che, nel caso di specie, il Giudice ha erroneamente ritenuto giustificata l'omessa contestazione immediata della violazione amministrativa da parte dei verbalizzanti, in relazione ad accertamenti che di fatto non sono stati svolti.
La censura è infondata.
2. Nel caso di specie l'accesso degli agenti si è verificato il 9 novembre
2023, mentre il verbale risulta notificato il 22 novembre 2023 e dunque a 13 giorni di distanza.
Com'è noto, peraltro, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero, in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in
5 accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”
(Cass., Ordinanza n. 27702 /2019).
Nel caso di specie, la mancata contestazione immediata risulta all'evidenza giustificata dalla necessità di eseguire ulteriori accertamenti di supporto e conferma a quanto direttamente rilevato dagli agenti in sede di accesso.
Tali ulteriori accertamenti, come risulta dalla documentazione in atti, hanno riguardato, anche mediante assunzione di sommarie informazioni ed acquisizione di documenti dalla P.A., l'attività concretamente esercitata dal , l'esistenza di un eventuale titolo per l'esercizio Pt_1 dell'attività svolta e l'identificazione dei proprietari dell'area, nonché dei titoli di godimento delle singole unità immobiliari.
3. Con il secondo motivo il ripropone (capo 9) il rilievo di Pt_1 mancanza di motivazione del verbale di contestazione impugnato, deducendo che non è dato rinvenire le ragioni sulla base delle quali si è ritenuta integrata la violazione dell'art. 10 Legge 122/92.
4. Pure tale censura è infondata.
Come desumibile dall'esame del verbale delle operazioni tale atto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 l.689 del 2001 quali:
a) giorno e luogo dell'accertamento;
b) generalità e qualifica del verbalizzante;
c) generalità del trasgressore;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
e) le norme violate con l'indicazione delle sanzioni.
In esso risulta compiutamente descritta l'attività svolta dagli agenti e la chiara contestazione della violazione al , che era presente ed ha Pt_1 pertanto avuto diretta contezza delle operazioni svolte dagli agenti.
Risulta in particolare che il cancello d'entrata era aperto, liberamente accessibile, e gli agenti hanno rinvenuto all'interno dell'area, nella parte
6 di corte comune, la presenza di numerosi rifiuti elencati in verbale e fotografati, afferenti in modo univoco ad autoriparazione di veicoli.
Erano presenti diverse autovetture in corso di riparazione ed una rilevante quantità di attrezzature, descritte nel verbale di sequestro, inequivocabilmente finalizzate a tale scopo.
Gli agenti intervenuti hanno identificato sul posto il signor Pt_1
, intento a controllare il vano motore di un autocarro, il quale
[...] ha dichiarato di essere conduttore dell'immobile oggetto di ispezione.
Dopo aver accertato che il non aveva l'autorizzazione Pt_1 all'esercizio di attività di auto riparazione, si procedeva al sequestro amministrativo, con nomina del stesso quale custode. Su Pt_1 disposizione del P.M. si procedeva altresì al sequestro giudiziario dell'attrezzatura utilizzata.
5.Il ricorrente censura il capo 10 della sentenza, lamentando la presunta illegittimità del sequestro, per violazione dell'art. 19 della legge 689/81.
6.Il motivo è infondato.
L' art.19 richiamato dall'opponente, all'ultimo capoverso, prevede che, in caso di rigetto dell'opposizione al sequestro “…il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”.
Il rapporto cui si riferisce la norma è quello previsto dall'art. 17 l.689 del 1981, che può evidentemente essere redatto solo una volta che sia decorso il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Nel caso di specie il rapporto dell'organo accertatore è pervenuto in data
20/2/2024 ed è pertanto da considerarsi legittima l'ordinanza ingiunzione emessa in data 21.02.2024, come pure il sequestro.
7.L'opponente denuncia l'illegittimità dell'ispezione, in quanto realizzata in luogo di privata dimora, in violazione dell'art. 13 l.689 del 1981, deducendo che la stessa era stata effettuata all'interno del locale privato di proprietà dell'appellante.
7 8. La censura è inammissibile per difetto di specificità ed in quanto non si confronta con la ratio della pronuncia impugnata, ed è nel merito infondata.
8.1.Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo della S.C. la nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (Cass. 10369 del 2021).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado ha disatteso tale censura, già proposta nel giudizio di primo grado, rilevando che l'appellante aveva dichiarato di essere residente a [...], in via Che Guevara
e di avere una società che svolgeva attività di commercio al dettaglio di parti ed accessori per auto e moto, precisando altresì che la sede di detta società non si trovava nel luogo oggetto di ispezione, né aveva unità locali.
Da ciò l'esclusione che l'ispezione si fosse svolta in luogo di privata dimora dell'odierno appellante.
Tale ratio non risulta specificamente confutata dal che si limita Pt_1 genericamente ad asserire che l'ispezione si è svolta all'interno di un suo locale privato.
8.2.Si osserva, in ogni caso, anche nel merito, che il sopralluogo risulta effettuato dagli agenti in una corte comune, liberamente accessibile all' utenza, all'interno di un gruppo di edifici classificati come laboratori artigianali (C3 ) ed alla presenza del . Pt_1
Da ciò discende che l'area in oggetto non appare riconducibile alla nozione di “privata dimora”, che secondo la giurisprudenza della
8 Suprema Corte richiede il presupposto dello ius excludendi alios (cfr.
Cassazione Penale Sez. 7 n. 18561/2025) .
E' stato infatti affermato che la nozione di privata dimora richiede il concorso di tre elementi: l'utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (tra cui rientra l'attività lavorativa in genere) in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità; la non accessibilità del luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare (Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8248/2025).
9. L'appellante contesta inoltre il capo 15 della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione accertata, poiché la sola presenza di attrezzi da lavoro e di parti di veicoli non può da sola costituire prova di un' attività di autoriparazione. Egli lamenta che l'onere della prova della presunta violazione incombeva sull'Autorità verbalizzante, nonché su quella che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta, e tale prova non è stata fornita.
10. Pure tale mezzo non ha pregio.
Nel verbale delle operazioni del 10.11.2023, corredato da un dettagliato fascicolo fotografico dello stato dei luoghi, gli agenti intervenuti evidenziano ed elencano precisamente le attrezzature ed i numerosi rifiuti rinvenuti in loco, univocamente riconducibili all' attività di autoriparazione di vetture.
La varietà dell'attrezzatura reperita e la sua rilevanza (come il ponte sollevatore per autovettura), è incompatibile con una mera attività amatoriale, come lo è la rilevante quantità di rifiuti, componenti meccaniche, plastiche di veicoli, motori, pneumatici, ed i circa 200 litri di olio esausto trovati nei locali;
questi elementi indicano in modo univoco l'esistenza di un'organizzazione d'impresa (cfr. Cassazione
Civile Sez. 2 n. 1574 /2025).
Lo stesso al momento dell'ispezione è stato trovato intento a Pt_1 controllare il vano motore di un autocarro Ford tg DV956JE e le
9 sommarie informazioni testimoniali assunte nei giorni successivi hanno confermato l'esercizio risalente, da parte dell'appellante, di attività di autoriparazione.
Sulla base delle attrezzature e rifiuti rinvenuti e descritti nel verbale di sequestro, nonché delle riproduzioni fotografiche in atti, e della stessa attività che gli agenti hanno attestato essere svolta dall'appellante all'atto dell'accesso, deve ritenersi provata la violazione accertata, di esercizio di attività di auto riparazione, in assenza di iscrizione nell'apposito registro.
11. Va dunque disattesa per difetto di decisività, stante la gravità ed univocità degli elementi acquisiti, la prova orale reiterata nel presente giudizio dall'appellante.
12.In conclusione, l'opposizione va rigettata e le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n.2136-24, pubblicata il 4.12.2024, nei confronti della
[...]
, rigetta l'appello e conferma integralmente Controparte_2 la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese del grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, di cui
[...]
100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
10 Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 7.11.2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025
Promossa da
) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Andrea Tombolini
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Spadaccini
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sentenza n.
2136/2024 pubblicata il 04.12.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, attesi i fatti e le causali esposti nel presente atto di appello ed accertati in corso di giudizio:
1 1) in via preliminare, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 e dell'art. 351 c.p.c., perle ragioni assunte, ovvero sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione n.
2024/731;
2) in via principale di merito, accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti a suo sostegno nel presente atto e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza n.2136/2024, pubblicata in data 04 dicembre 2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione monocratica,
Giudice Dott. Leonardo Fava Angelo, nel giudizio rubricato al n. 2631/2024
R.G.:
a) in via preliminare di rito, accertata e dichiarata l'invalidità del verbale n. 21 del 22.11.2023 emesso dalla Polizia Locale presso il Comune di TE, in quanto emesso oltre i termini previsti dall'art. 14 Legge 689/1981 ed inoltre contenente irregolarità ed incongruenze che ne determinato l'incomprensibilità
e l'inammissibilità, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2024/731 emessa dalla Camera di Commercio delle qui opposta, e per l'effetto CP_1 revocare e/o annullare la medesima ordinanza ingiunzione n. 2024/731 ed il provvedimento di confisca in essa previsto;
b) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del sequestro amministrativo effettuato dalla Polizia Locale presso il Comune di TE in quanto eseguito in contrasto con il disposto dell'art. 13 legge 689/1981, nonché per non essere stato seguito nel termine di cui 2 mesi di cui all'art. 19 legge 689/1981 dalla emissione della ordinanza-ingiunzione o dal provvedimento di confisca, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione qui opposta, nonché soprattutto dichiarazione di inefficacia, nullità ed invalidità del successivo e conseguente provvedimento di confisca di cui alla ordinanza ingiunzione n. 2024/731 qui impugnata in quanto ingiusta ed infondata, nonché, in ogni caso, ed in via di mero subordine, escludere dalla confisca medesima i beni ed attrezzature appartenenti alla ditta Parte_2 indicati in parte motiva;
2 c) nel merito, disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione
n. 2024/731 emessa dalla Camera di Commercio delle Marche e notificata in data 17.4/.22.4.2024, come pure del provvedimento di confisca contenuto e disposta in detto provvedimento, in quanto privi di adeguata motivazione, ingiusti ed infondati, non avendo il sig. commesso la Parte_1 contestata violazione della quale in ogni caso non ricorre la prova, e comunque con qualsiasi statuizione. Con ogni consequenziale provvedimento;
d) sempre nel merito, in caso di esito vittorioso della presente impugnazione, condannare la , a restituire e/o rimborsare Controparte_2 al sig. ogni somma dallo stesso eventualmente dovuta Parte_1 pagare nelle more del giudizio in ossequio a quanto statuito e previsto a seguito della sentenza di primo grado qui impugnata, con maggiorazione di interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo;
e) con vittoria di spese e compensi di avvocato sia in relazione al primo grado che al secondo grado del giudizio”
Dell'appellato : “che l'Ill.mo Tribunale voglia Controparte_1 rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
FATTI DI CAUSA
1) proponeva ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Parte_1
Ancona avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento di € 5.186,33 (di Controparte_2 cui € 5.164,33 per sanzione amministrativa ed € 22,00 per spese di procedimento) per la violazione dell'art. 10 della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 (Esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro) e disposto la confisca dell'attrezzatura sequestrata ed elencata nel dettaglio nel provvedimento impugnato.
2) Il ricorrente deduceva l' omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché la violazione dell'art. 14, comma 1, Legge 689/1981, atteso che il verbale non era stato notificato nel periodo immediatamente
3 successivo all'ispezione eseguita dal Comando dei Carabinieri di
TE.
Egli deduceva inoltre la illegittimità del sequestro, per violazione dell'art. 13 Legge 689/81, avendo l'Autorità accertatrice eseguito l'ispezione in una privata dimora.
Censurava il sequestro amministrativo, richiamando l'art. 19, comma 3, della l.689 del 1981, che prevede che il sequestro amministrativo, quando l'opposizione contro lo stesso è stata rigettata, come accaduto nel caso di specie, cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o comunque entro 6 mesi dal giorno del sequestro.
In conclusione, il ricorrente deduce l'illegittimità del sequestro e dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio delle
Marche, non essendo stata in concreto accertata alcuna effettiva attività di autoriparazione al momento dell'ispezione.
Si costituiva la , la quale contestava le Controparte_2 censure mosse dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 4.12.2025 il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 dell'amministrazione.
In particolare, il primo Giudice osservava che il verbale delle operazioni ispettive compiute conteneva tutti gli elementi necessari affinché il trasgressore potesse esercitare il diritto di difesa: il era presente Pt_1 durante l'attività ispettiva e dall'esame del verbale si poteva rilevare che i motivi della presenza degli agenti sul posto erano stati manifestati al in modo inequivoco. Pt_1
Il Giudice di prime cure riteneva dunque che l'attività contestata al risultasse ampiamente provata in forza della documentazione in Pt_1 atti e segnatamente dei verbali delle dichiarazioni dei testimoni sentiti dai carabinieri di TE.
5) Avverso detta sentenza il ha proposto appello. Pt_1
4 Successivamente il collegio, rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appellante impugna i capi della sentenza nn. 8,9,10,11,12,13,14,15, deducendo l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge.
Egli censura anzitutto il capo 8, lamentando la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, in quanto la norma prevede che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata.
L'appellante rileva che, nel caso di specie, il Giudice ha erroneamente ritenuto giustificata l'omessa contestazione immediata della violazione amministrativa da parte dei verbalizzanti, in relazione ad accertamenti che di fatto non sono stati svolti.
La censura è infondata.
2. Nel caso di specie l'accesso degli agenti si è verificato il 9 novembre
2023, mentre il verbale risulta notificato il 22 novembre 2023 e dunque a 13 giorni di distanza.
Com'è noto, peraltro, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero, in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in
5 accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”
(Cass., Ordinanza n. 27702 /2019).
Nel caso di specie, la mancata contestazione immediata risulta all'evidenza giustificata dalla necessità di eseguire ulteriori accertamenti di supporto e conferma a quanto direttamente rilevato dagli agenti in sede di accesso.
Tali ulteriori accertamenti, come risulta dalla documentazione in atti, hanno riguardato, anche mediante assunzione di sommarie informazioni ed acquisizione di documenti dalla P.A., l'attività concretamente esercitata dal , l'esistenza di un eventuale titolo per l'esercizio Pt_1 dell'attività svolta e l'identificazione dei proprietari dell'area, nonché dei titoli di godimento delle singole unità immobiliari.
3. Con il secondo motivo il ripropone (capo 9) il rilievo di Pt_1 mancanza di motivazione del verbale di contestazione impugnato, deducendo che non è dato rinvenire le ragioni sulla base delle quali si è ritenuta integrata la violazione dell'art. 10 Legge 122/92.
4. Pure tale censura è infondata.
Come desumibile dall'esame del verbale delle operazioni tale atto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 l.689 del 2001 quali:
a) giorno e luogo dell'accertamento;
b) generalità e qualifica del verbalizzante;
c) generalità del trasgressore;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
e) le norme violate con l'indicazione delle sanzioni.
In esso risulta compiutamente descritta l'attività svolta dagli agenti e la chiara contestazione della violazione al , che era presente ed ha Pt_1 pertanto avuto diretta contezza delle operazioni svolte dagli agenti.
Risulta in particolare che il cancello d'entrata era aperto, liberamente accessibile, e gli agenti hanno rinvenuto all'interno dell'area, nella parte
6 di corte comune, la presenza di numerosi rifiuti elencati in verbale e fotografati, afferenti in modo univoco ad autoriparazione di veicoli.
Erano presenti diverse autovetture in corso di riparazione ed una rilevante quantità di attrezzature, descritte nel verbale di sequestro, inequivocabilmente finalizzate a tale scopo.
Gli agenti intervenuti hanno identificato sul posto il signor Pt_1
, intento a controllare il vano motore di un autocarro, il quale
[...] ha dichiarato di essere conduttore dell'immobile oggetto di ispezione.
Dopo aver accertato che il non aveva l'autorizzazione Pt_1 all'esercizio di attività di auto riparazione, si procedeva al sequestro amministrativo, con nomina del stesso quale custode. Su Pt_1 disposizione del P.M. si procedeva altresì al sequestro giudiziario dell'attrezzatura utilizzata.
5.Il ricorrente censura il capo 10 della sentenza, lamentando la presunta illegittimità del sequestro, per violazione dell'art. 19 della legge 689/81.
6.Il motivo è infondato.
L' art.19 richiamato dall'opponente, all'ultimo capoverso, prevede che, in caso di rigetto dell'opposizione al sequestro “…il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”.
Il rapporto cui si riferisce la norma è quello previsto dall'art. 17 l.689 del 1981, che può evidentemente essere redatto solo una volta che sia decorso il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Nel caso di specie il rapporto dell'organo accertatore è pervenuto in data
20/2/2024 ed è pertanto da considerarsi legittima l'ordinanza ingiunzione emessa in data 21.02.2024, come pure il sequestro.
7.L'opponente denuncia l'illegittimità dell'ispezione, in quanto realizzata in luogo di privata dimora, in violazione dell'art. 13 l.689 del 1981, deducendo che la stessa era stata effettuata all'interno del locale privato di proprietà dell'appellante.
7 8. La censura è inammissibile per difetto di specificità ed in quanto non si confronta con la ratio della pronuncia impugnata, ed è nel merito infondata.
8.1.Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo della S.C. la nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (Cass. 10369 del 2021).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado ha disatteso tale censura, già proposta nel giudizio di primo grado, rilevando che l'appellante aveva dichiarato di essere residente a [...], in via Che Guevara
e di avere una società che svolgeva attività di commercio al dettaglio di parti ed accessori per auto e moto, precisando altresì che la sede di detta società non si trovava nel luogo oggetto di ispezione, né aveva unità locali.
Da ciò l'esclusione che l'ispezione si fosse svolta in luogo di privata dimora dell'odierno appellante.
Tale ratio non risulta specificamente confutata dal che si limita Pt_1 genericamente ad asserire che l'ispezione si è svolta all'interno di un suo locale privato.
8.2.Si osserva, in ogni caso, anche nel merito, che il sopralluogo risulta effettuato dagli agenti in una corte comune, liberamente accessibile all' utenza, all'interno di un gruppo di edifici classificati come laboratori artigianali (C3 ) ed alla presenza del . Pt_1
Da ciò discende che l'area in oggetto non appare riconducibile alla nozione di “privata dimora”, che secondo la giurisprudenza della
8 Suprema Corte richiede il presupposto dello ius excludendi alios (cfr.
Cassazione Penale Sez. 7 n. 18561/2025) .
E' stato infatti affermato che la nozione di privata dimora richiede il concorso di tre elementi: l'utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (tra cui rientra l'attività lavorativa in genere) in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità; la non accessibilità del luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare (Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8248/2025).
9. L'appellante contesta inoltre il capo 15 della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione accertata, poiché la sola presenza di attrezzi da lavoro e di parti di veicoli non può da sola costituire prova di un' attività di autoriparazione. Egli lamenta che l'onere della prova della presunta violazione incombeva sull'Autorità verbalizzante, nonché su quella che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta, e tale prova non è stata fornita.
10. Pure tale mezzo non ha pregio.
Nel verbale delle operazioni del 10.11.2023, corredato da un dettagliato fascicolo fotografico dello stato dei luoghi, gli agenti intervenuti evidenziano ed elencano precisamente le attrezzature ed i numerosi rifiuti rinvenuti in loco, univocamente riconducibili all' attività di autoriparazione di vetture.
La varietà dell'attrezzatura reperita e la sua rilevanza (come il ponte sollevatore per autovettura), è incompatibile con una mera attività amatoriale, come lo è la rilevante quantità di rifiuti, componenti meccaniche, plastiche di veicoli, motori, pneumatici, ed i circa 200 litri di olio esausto trovati nei locali;
questi elementi indicano in modo univoco l'esistenza di un'organizzazione d'impresa (cfr. Cassazione
Civile Sez. 2 n. 1574 /2025).
Lo stesso al momento dell'ispezione è stato trovato intento a Pt_1 controllare il vano motore di un autocarro Ford tg DV956JE e le
9 sommarie informazioni testimoniali assunte nei giorni successivi hanno confermato l'esercizio risalente, da parte dell'appellante, di attività di autoriparazione.
Sulla base delle attrezzature e rifiuti rinvenuti e descritti nel verbale di sequestro, nonché delle riproduzioni fotografiche in atti, e della stessa attività che gli agenti hanno attestato essere svolta dall'appellante all'atto dell'accesso, deve ritenersi provata la violazione accertata, di esercizio di attività di auto riparazione, in assenza di iscrizione nell'apposito registro.
11. Va dunque disattesa per difetto di decisività, stante la gravità ed univocità degli elementi acquisiti, la prova orale reiterata nel presente giudizio dall'appellante.
12.In conclusione, l'opposizione va rigettata e le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n.2136-24, pubblicata il 4.12.2024, nei confronti della
[...]
, rigetta l'appello e conferma integralmente Controparte_2 la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese del grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, di cui
[...]
100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
10 Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 7.11.2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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