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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1502/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA RA, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2372/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti chiedono la cessazione dalla materia del contendere, attesa l'intervenuta conciliazione tra le stesee.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'intervenuta conciliazione, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese così come richiesto dalle parti congiuntamente
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA RA, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2372/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A301847-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti chiedono la cessazione dalla materia del contendere, attesa l'intervenuta conciliazione tra le stesee.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'intervenuta conciliazione, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese così come richiesto dalle parti congiuntamente
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.