CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 13/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10208/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo S Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002239160164436727 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20575/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli, IA SPA, Resistente_2 s.r.l al fine di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002239160164436726 per omesso pagamento TARI 2020.
Il contribuente eccepisce, nella sostanza, la carenza di legittimazione attiva di Resistente_2
, esplicitando che dalla documentazione richiamata nell' atto si evince che la relativa gara di appalto per i servizi di gestione delle entrate tributarie è stato vinto solo da Municipia spa e non anche da
Resistente_2
Senza null' altro aggiungere, chiede l'annullamento del provvedimento con vittoria delle spese di lite
Il Comune di Napoli, costituitosi, manifesta la propria estraneità al presente giudizio, evidenziando che legittimata a controdedurre è Resistente_2
Resistente_1 SPA, ha evidenziato che l' attività di aggiudicazione da parte del Comune di Napoli è conseguito a seguito di determina dirigenziale del 28.03.2023 e che in forza di detto contratto la
Muncipia SPA ha operato nell' interesse del Comune di Napoli.
Esplicita che l' atto impugnato è stato elevato da IA SPA ed è sottoscritto dal responsabile della società in persona del dott. Nominativo_1 e tanto lo si evince dall' atto notificato al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti, osserva:
L' opposizione avanzata è indirizzata esclusivamente a NOV benchè gli atti promanino da IA SPA a firma del l.r.p.t dott. Nominativo_1
In relazione a tale ultima società, nulla è stato contestato circa i poteri di accertamento e riscossione di guisa che l' atto impugnato appare formalmente corretta
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese compensate in quanto sul punto insiste non univoca giurisprudenza, essendosi susseguiti più opinamenti
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10208/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo S Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002239160164436727 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20575/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli, IA SPA, Resistente_2 s.r.l al fine di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002239160164436726 per omesso pagamento TARI 2020.
Il contribuente eccepisce, nella sostanza, la carenza di legittimazione attiva di Resistente_2
, esplicitando che dalla documentazione richiamata nell' atto si evince che la relativa gara di appalto per i servizi di gestione delle entrate tributarie è stato vinto solo da Municipia spa e non anche da
Resistente_2
Senza null' altro aggiungere, chiede l'annullamento del provvedimento con vittoria delle spese di lite
Il Comune di Napoli, costituitosi, manifesta la propria estraneità al presente giudizio, evidenziando che legittimata a controdedurre è Resistente_2
Resistente_1 SPA, ha evidenziato che l' attività di aggiudicazione da parte del Comune di Napoli è conseguito a seguito di determina dirigenziale del 28.03.2023 e che in forza di detto contratto la
Muncipia SPA ha operato nell' interesse del Comune di Napoli.
Esplicita che l' atto impugnato è stato elevato da IA SPA ed è sottoscritto dal responsabile della società in persona del dott. Nominativo_1 e tanto lo si evince dall' atto notificato al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti, osserva:
L' opposizione avanzata è indirizzata esclusivamente a NOV benchè gli atti promanino da IA SPA a firma del l.r.p.t dott. Nominativo_1
In relazione a tale ultima società, nulla è stato contestato circa i poteri di accertamento e riscossione di guisa che l' atto impugnato appare formalmente corretta
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese compensate in quanto sul punto insiste non univoca giurisprudenza, essendosi susseguiti più opinamenti
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.