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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/08/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 5696/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 10.01.2025 con concessione di termini e promossa
Da
(PI: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Natale Bonfiglio;
- Opponente
Contro
Pa
(C.F.: – P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
in persona del Sindaco - legale rappresentante p.t., con l'Avv. Nino Parisi.
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato in data 5 ottobre 2018, il CP_1
intimava e faceva precetto all' opponente di
[...] Parte_1
pagare in suo favore la residua somma di €. 3.373,50, a titolo di spese legali liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14265/2017,
emessa a definizione del giudizio instaurato dalla medesima
[...]
contro il ed altri. Parte_1 Controparte_1
In data 25.10.2018 l' notificava atto di opposizione a CP_2
precetto al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: <I. ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di
precetto opposto, per le ragioni esposte al punto I dell'atto introduttivo del
presente giudizio, sopra trascritto, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non
dovuta la somma precettata;
II. in via subordinata, ritenere e dichiarare la
nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte al
punto II dell'atto introduttivo del presente giudizio, sopra trascritto, e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare che l' non è debitrice della CP_2
somma precettata dal III. In via ulteriormente Controparte_1
subordinata, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di
precetto opposto, per le ragioni esposte al punto III dell'atto introduttivo
del presente giudizio, sopra trascritto, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
non dovuta la somma precettata a titolo di Iva, nonché condannare il
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
alla restituzione di quella già percepita pari ad €. Controparte_1
526,24; IV. Condannare l'odierno convenuto opposto a rifondere all' CP_2
le spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
[...]
generali, come per legge.>>.
Incardinato il giudizio, ed iscritta la causa a ruolo, in data 4.03.2019, il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20.06.2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza comunicata in data 13.01.2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con il primo motivo di opposizione, l' eccepisce la CP_2 nullità del precetto opposto per mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva.
La doglianza merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza di Cassazione, infatti, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226). Per la Corte, inoltre, la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva non può in
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
alcun modo essere sanata grazie al raggiungimento dello scopo. In particolare, i Giudici hanno sottolineato come le indicazioni menzionate
(esecutorietà del titolo e spedizione in forma esecutiva) riportino a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.
Per maggior precisazione può dirsi che la spedizione in forma esecutiva è
l'attestazione fatta sull'originale dell'atto (che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici), mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie (che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione, assieme al precetto). (Cass. Civ.; sez. III, 3 settembre 1999, n. 9297).
Ne consegue la nullità dell'atto di precetto, per l'assenza della data di apposizione della formula esecutiva alla sentenza portata ad esecuzione,
e ciò in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 480, comma 2,
c.p.c. e dall'art. 153 disp. att. c.p.c.
Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti all'accoglimento del presente.
Le spese, seguendo la soccombenza di parte opposta andranno poste a carico della stessa e liquidate, in ragione dei minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate, a favore dell'opponente come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, CP_2 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 852,00 di cui € 213,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre spese vive per € 168,00 e accessori di legge, se dovuti.
Messina, lì 26.08.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 5696/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 10.01.2025 con concessione di termini e promossa
Da
(PI: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Natale Bonfiglio;
- Opponente
Contro
Pa
(C.F.: – P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
in persona del Sindaco - legale rappresentante p.t., con l'Avv. Nino Parisi.
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato in data 5 ottobre 2018, il CP_1
intimava e faceva precetto all' opponente di
[...] Parte_1
pagare in suo favore la residua somma di €. 3.373,50, a titolo di spese legali liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14265/2017,
emessa a definizione del giudizio instaurato dalla medesima
[...]
contro il ed altri. Parte_1 Controparte_1
In data 25.10.2018 l' notificava atto di opposizione a CP_2
precetto al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: <I. ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di
precetto opposto, per le ragioni esposte al punto I dell'atto introduttivo del
presente giudizio, sopra trascritto, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non
dovuta la somma precettata;
II. in via subordinata, ritenere e dichiarare la
nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, per le ragioni esposte al
punto II dell'atto introduttivo del presente giudizio, sopra trascritto, e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare che l' non è debitrice della CP_2
somma precettata dal III. In via ulteriormente Controparte_1
subordinata, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di
precetto opposto, per le ragioni esposte al punto III dell'atto introduttivo
del presente giudizio, sopra trascritto, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
non dovuta la somma precettata a titolo di Iva, nonché condannare il
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
alla restituzione di quella già percepita pari ad €. Controparte_1
526,24; IV. Condannare l'odierno convenuto opposto a rifondere all' CP_2
le spese, competenze ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
[...]
generali, come per legge.>>.
Incardinato il giudizio, ed iscritta la causa a ruolo, in data 4.03.2019, il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20.06.2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza comunicata in data 13.01.2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con il primo motivo di opposizione, l' eccepisce la CP_2 nullità del precetto opposto per mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva.
La doglianza merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza di Cassazione, infatti, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226). Per la Corte, inoltre, la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva non può in
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
alcun modo essere sanata grazie al raggiungimento dello scopo. In particolare, i Giudici hanno sottolineato come le indicazioni menzionate
(esecutorietà del titolo e spedizione in forma esecutiva) riportino a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.
Per maggior precisazione può dirsi che la spedizione in forma esecutiva è
l'attestazione fatta sull'originale dell'atto (che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici), mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie (che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione, assieme al precetto). (Cass. Civ.; sez. III, 3 settembre 1999, n. 9297).
Ne consegue la nullità dell'atto di precetto, per l'assenza della data di apposizione della formula esecutiva alla sentenza portata ad esecuzione,
e ciò in palese violazione di quanto prescritto dall'art. 480, comma 2,
c.p.c. e dall'art. 153 disp. att. c.p.c.
Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti all'accoglimento del presente.
Le spese, seguendo la soccombenza di parte opposta andranno poste a carico della stessa e liquidate, in ragione dei minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate, a favore dell'opponente come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, CP_2 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 852,00 di cui € 213,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre spese vive per € 168,00 e accessori di legge, se dovuti.
Messina, lì 26.08.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.5 di 5