Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1948, n. 1460
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 gennaio 1949
Art. 6.
L'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , e' cosi' modificato:
"Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto all'indennita' di anzianita' a norma di legge, o dei contratti collettivi di lavoro, o regolamenti aziendali, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista, ove essa sia superiore a tale indennita'. Qualora detta riserva risulti inferiore, essa sara' integrata prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento.
Nel caso di dimissioni, la riserva matematica sara' corrisposta:
a) al fondo di integrazione di cui all'art. 35, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio di servizio;
b) per meta' all'iscritto e per meta' al suddetto fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio di servizio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.
Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purche' il matrimonio sia celebrato entro l'anno dal giorno di cessazione del servizio.
In caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell' art. 9 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , la riserva matematica e' attribuita al fondo di integrazione".
Entrata in vigore il 12 gennaio 1949