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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2079/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/06/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. MARZI SARA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via Garibaldi n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alassio (SV), in data 17/09/2005, (atto n.17, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
• L'abitazione coniugale, sita in Broni (PV), Via Montegrappa n. 38, resterà assegnata con quanto la arreda alla SI.ra , che ivi continuerà a dimorare unitamente alla figlia Parte_1 Per minore quest'ultima manterrà la residenza anagrafica presso la madre, genitore collocatario prevalente;
Per 3) La figlia è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso: la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni sulle questioni ordinarie, sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nei periodi di collocazione della minore presso ciascuno di essi, mentre sarà esercitata congiuntamente per l'assunzione delle decisioni più importanti Per riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione di nel quadro di un progetto educativo unitario, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
Per 4) Sia durante l'anno scolastico che nel tempo estivo, il padre vedrà e terrà con sé con le seguenti modalità:
- A weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina, occupandosi di andare a prendere la figlia presso l'abitazione della madre il sabato, quindi, il lunedì, di riaccompagnarla a scuola (periodo scolastico) ovvero presso l'abitazione materna (tempo estivo/chiusura scolastica);
- Infrasettimanalmente, nei giorni di lunedì e mercoledì delle settimane in cui avrà la figlia con
Per sé per il weekend, nonché in quelli di lunedì, mercoledì e venerdì, delle settimane in cui trascorrerà il weekend presso la madre;
il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 20:00 e la terrà con sé per la cena ed il pernotto, occupandosi di riaccompagnarla a scuola (periodo scolastico) ovvero presso l'abitazione della madre (tempo estivo/chiusura scolastica) la mattina successiva;
Per
- I genitori potranno concordare che venga accolta e trascorra presso il padre ulteriori e/o differenti giorni e momenti rispetto a quelli sopra indicati;
- Durante le vacanze natalizie, pasquali, le ulteriori festività ed i ponti scolastici, i genitori avranno cura di garantire pari tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi ed altresì che la minore trascorra ad anni alterni i giorni di Natale (altro genitore Vigilia o Santo
Stefano), NN e Pasqua (altro genitore Lunedì dell'Angelo) con la mamma e con il papà; Per
- Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di giorni compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 14 giorni, con facoltà di recarsi in località di villeggiatura le cui specifiche dovranno essere condivise;
i genitori concorderanno i rispettivi periodi di competenza entro l'inizio del
Pag. 2 di 6 mese di aprile di ogni anno, con impegno a non sovrapporre i giorni, che nel caso saranno
Per trascorsi da in eguale numero con ognuno di essi;
- I genitori si impegnano ad offrirsi reciproca collaborazione per tutto quanto relativo alla Per quotidianità e al ménage di tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
- Quando non avrà la figlia con sé, ciascun genitore potrà sentirla telefonicamente;
5) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento della figlia in via diretta nel periodo in cui ella sarà presso di sè;
In ragione dei maggiori tempi di permanenza e collocazione della minore presso la madre, il
SI. corrisponderà alla SI.ra la somma annua di € 2.400,00 Parte_2 Parte_1
(duemilaquattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta in favore della figlia, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie e da corrispondersi in due versamenti semestrali anticipati di pari importo, il giorno 15 dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, a mezzo bonifico bancario;
I SInori si danno espressamente atto che la suddetta somma - a carico del padre Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in via indiretta - deve intendersi destinata al concorso delle spese alimentari e di alloggio (queste ultime da intendersi come spese per utenze domestiche) e pertanto sin d'ora convengono che qualsivoglia ulteriore voce di spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese sanitarie e scolastiche, spese telefoniche, abbigliamento sportivo e non, spese di lavanderia/stireria, spese per attività sportive e ludiche, trasporti, vacanze studio e in generale vacanze autonome della figlia, spese per il conseguimento della patente di guida e per l'eventuale acquisto di auto/motoveicolo saranno suddivise in pari quota tra i genitori e ricadranno nella regolamentazione di cui al protocollo pavese n. 2323/2026 quanto alla modalità di condivisione, vaglio, decisione etc…;
L'assegno unico universale – alla data del presente ricorso pari ad € 58,00 - sarà richiesto e integralmente percepito dalla SI.ra , ferma la collaborazione di entrambi i genitori Parte_1
per tutto quanto occorra nell'espletamento delle relative pratiche;
per l'eventualità/il momento in cui il diritto all'emolumento cesserà ovvero spetterà soltanto in misura parziale ed inferiore, quale che sia la ragione, l'importo del contributo al mantenimento sarà corrispondentemente incrementato su base annua nella stessa misura dell'AUU – così da compensarne integralmente
Pag. 3 di 6 l'importo venuto meno - prendendo a riferimento per il calcolo l'ultima mensilità erogata in misura piena dall'ente previdenziale;
6) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'ottenimento ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore, impegnandosi a rinnovare detto assenso, se necessario, all'atto della effettiva domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti;
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che i beni e gli effetti personali di esclusiva proprietà del SI. sono stati da questi già precedentemente asportati dalla casa Pt_2 coniugale, fatta eccezione per libri, riviste e capi di abbigliamento che saranno asportati non appena il medesimo riceverà in consegna gli arredi – già ordinati – preposti a contenerli;
Per_ Per_
8) I due animali domestici (cani), (microchip 380260043157169) ed (microchip
) resteranno presso l'abitazione – già – familiare e le relative spese PartitaIVA_1
alimentari e veterinarie, queste ultime da concordare preventivamente, faranno capo in pari quota ai SInori e i quali si impegnano altresì a farsi carico della gestione e Pt_1 Pt_2
accudimento degli animali in pari misura, ad esempio effettuando con i medesimi una passeggiata di almeno quaranta minuti al giorno, salvo sussistano ragioni di impossibilità/impedimento di particolare e oggettiva rilevanza;
9) I ricorrenti confermano e dichiarano la reciproca volontà di dare attuazione alle soprascritte condizioni a far data dalla personale sottoscrizione del presente ricorso, già nelle more dei provvedimenti del Tribunale che li recepiranno;
“
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate dando atto che il punto 5) delle condizioni indicate in ricorso ripartisce al 50% tra i genitori le spese extra.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Alassio (SV), il giorno 17/09/2005, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.17, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
Pag. 5 di 6 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2079/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/06/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. MARZI SARA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via Garibaldi n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alassio (SV), in data 17/09/2005, (atto n.17, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
• L'abitazione coniugale, sita in Broni (PV), Via Montegrappa n. 38, resterà assegnata con quanto la arreda alla SI.ra , che ivi continuerà a dimorare unitamente alla figlia Parte_1 Per minore quest'ultima manterrà la residenza anagrafica presso la madre, genitore collocatario prevalente;
Per 3) La figlia è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso: la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni sulle questioni ordinarie, sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nei periodi di collocazione della minore presso ciascuno di essi, mentre sarà esercitata congiuntamente per l'assunzione delle decisioni più importanti Per riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione di nel quadro di un progetto educativo unitario, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
Per 4) Sia durante l'anno scolastico che nel tempo estivo, il padre vedrà e terrà con sé con le seguenti modalità:
- A weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina, occupandosi di andare a prendere la figlia presso l'abitazione della madre il sabato, quindi, il lunedì, di riaccompagnarla a scuola (periodo scolastico) ovvero presso l'abitazione materna (tempo estivo/chiusura scolastica);
- Infrasettimanalmente, nei giorni di lunedì e mercoledì delle settimane in cui avrà la figlia con
Per sé per il weekend, nonché in quelli di lunedì, mercoledì e venerdì, delle settimane in cui trascorrerà il weekend presso la madre;
il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 20:00 e la terrà con sé per la cena ed il pernotto, occupandosi di riaccompagnarla a scuola (periodo scolastico) ovvero presso l'abitazione della madre (tempo estivo/chiusura scolastica) la mattina successiva;
Per
- I genitori potranno concordare che venga accolta e trascorra presso il padre ulteriori e/o differenti giorni e momenti rispetto a quelli sopra indicati;
- Durante le vacanze natalizie, pasquali, le ulteriori festività ed i ponti scolastici, i genitori avranno cura di garantire pari tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi ed altresì che la minore trascorra ad anni alterni i giorni di Natale (altro genitore Vigilia o Santo
Stefano), NN e Pasqua (altro genitore Lunedì dell'Angelo) con la mamma e con il papà; Per
- Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di giorni compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 14 giorni, con facoltà di recarsi in località di villeggiatura le cui specifiche dovranno essere condivise;
i genitori concorderanno i rispettivi periodi di competenza entro l'inizio del
Pag. 2 di 6 mese di aprile di ogni anno, con impegno a non sovrapporre i giorni, che nel caso saranno
Per trascorsi da in eguale numero con ognuno di essi;
- I genitori si impegnano ad offrirsi reciproca collaborazione per tutto quanto relativo alla Per quotidianità e al ménage di tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
- Quando non avrà la figlia con sé, ciascun genitore potrà sentirla telefonicamente;
5) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento della figlia in via diretta nel periodo in cui ella sarà presso di sè;
In ragione dei maggiori tempi di permanenza e collocazione della minore presso la madre, il
SI. corrisponderà alla SI.ra la somma annua di € 2.400,00 Parte_2 Parte_1
(duemilaquattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta in favore della figlia, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT famiglie e da corrispondersi in due versamenti semestrali anticipati di pari importo, il giorno 15 dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, a mezzo bonifico bancario;
I SInori si danno espressamente atto che la suddetta somma - a carico del padre Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in via indiretta - deve intendersi destinata al concorso delle spese alimentari e di alloggio (queste ultime da intendersi come spese per utenze domestiche) e pertanto sin d'ora convengono che qualsivoglia ulteriore voce di spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese sanitarie e scolastiche, spese telefoniche, abbigliamento sportivo e non, spese di lavanderia/stireria, spese per attività sportive e ludiche, trasporti, vacanze studio e in generale vacanze autonome della figlia, spese per il conseguimento della patente di guida e per l'eventuale acquisto di auto/motoveicolo saranno suddivise in pari quota tra i genitori e ricadranno nella regolamentazione di cui al protocollo pavese n. 2323/2026 quanto alla modalità di condivisione, vaglio, decisione etc…;
L'assegno unico universale – alla data del presente ricorso pari ad € 58,00 - sarà richiesto e integralmente percepito dalla SI.ra , ferma la collaborazione di entrambi i genitori Parte_1
per tutto quanto occorra nell'espletamento delle relative pratiche;
per l'eventualità/il momento in cui il diritto all'emolumento cesserà ovvero spetterà soltanto in misura parziale ed inferiore, quale che sia la ragione, l'importo del contributo al mantenimento sarà corrispondentemente incrementato su base annua nella stessa misura dell'AUU – così da compensarne integralmente
Pag. 3 di 6 l'importo venuto meno - prendendo a riferimento per il calcolo l'ultima mensilità erogata in misura piena dall'ente previdenziale;
6) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'ottenimento ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore, impegnandosi a rinnovare detto assenso, se necessario, all'atto della effettiva domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti;
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che i beni e gli effetti personali di esclusiva proprietà del SI. sono stati da questi già precedentemente asportati dalla casa Pt_2 coniugale, fatta eccezione per libri, riviste e capi di abbigliamento che saranno asportati non appena il medesimo riceverà in consegna gli arredi – già ordinati – preposti a contenerli;
Per_ Per_
8) I due animali domestici (cani), (microchip 380260043157169) ed (microchip
) resteranno presso l'abitazione – già – familiare e le relative spese PartitaIVA_1
alimentari e veterinarie, queste ultime da concordare preventivamente, faranno capo in pari quota ai SInori e i quali si impegnano altresì a farsi carico della gestione e Pt_1 Pt_2
accudimento degli animali in pari misura, ad esempio effettuando con i medesimi una passeggiata di almeno quaranta minuti al giorno, salvo sussistano ragioni di impossibilità/impedimento di particolare e oggettiva rilevanza;
9) I ricorrenti confermano e dichiarano la reciproca volontà di dare attuazione alle soprascritte condizioni a far data dalla personale sottoscrizione del presente ricorso, già nelle more dei provvedimenti del Tribunale che li recepiranno;
“
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate dando atto che il punto 5) delle condizioni indicate in ricorso ripartisce al 50% tra i genitori le spese extra.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Alassio (SV), il giorno 17/09/2005, con atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del suddetto Comune (atto n.17, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
Pag. 5 di 6 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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