Art. 7.
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.