TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. CO RD ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3662 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 tra
, con l'avv. Di Iorio Parte_1
Opponente
e
, con gli avv. Arduini e Antonacci Controparte_1
Opposto
Conclusioni : come da verbale del 25.10.24 Parte_ ( appresso ) ha proposto opposizione avverso il DI n 1272 di questo Parte_1
Tribunale con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 70.300,85 oltre accessori Contr
, in favore di ( appresso ) , eccependo e deducendo 1) il Controparte_1 difetto di valida procura in seno al procedimento monitorio , non risultando autenticata la sottoscrizione del cliente;
2) l'incompetenza per territorio;
3) la nullità del ricorso monitorio per difetto della causa petendi;
4) la nullità del DI per difetto di idonea prova scritta;
5) l'erroneo Parte_ conteggio nella domanda monitoria del solo acconto di euro 10.000 , avendo invece corrisposto anche l'ulteriore acconto di euro 19.521,69 ; 6) la viziosità dei prodotti forniti . Contr Si è costituita , ammettendo l'ulteriore pagamento di euro 19.521,69 , per il resto resistendo all'opposizione , in particolare eccependo la tardività dell'eccezione ex art. 1495 cc
.
1 All'udienza del 25.10.24 la causa è stata trattenuta in decisione sulle questioni preliminari.
Tutte le eccezioni preliminari sono infondate .
E' infondata l'eccezione relativa alla procura alle liti rilasciata in sede monitoria . Al riguardo basti osservare che la procura è stata rilasciata su documento analogico;
che la stessa risulta sottoscritta dalla parte;
che al di sotto della sottoscrizione appare la dicitura “ la firma è autentica “ ; che il detto documento risulta poi sottoscritto digitalmente dall'avv. Enza Antonacci
, con necessaria e logica riferibilità della sottoscrizione del difensore anche all'autentica della firma del cliente , onde in definitiva non sussiste il vizio eccepito dall'opponente .
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio . Come statuito da pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità che non mette conto di citare , la parte che contesti la competenza territoriale ( derogabile ) , ha l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento con il Tribunale adito , altrimenti dovendo ritenersi inammissibile l'eccezione di Parte_ incompetenza . EN , ha contestato il radicamento della competenza presso il
Tribunale di Frosinone , sotto il profilo del foro del convenuto , del luogo di esecuzione del contratto , ma non sotto il profilo del restante criterio , pur previsto dall'art. 20 cpc del luogo in cui è sorta l'obbligazione , con conseguente inammissibilità dell'eccezione di incompetenza .
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso monitorio , per mancata indicazione della causa petendi , essendo anzi questa evidente , avendo il ricorrente indicato con chiarezza la causa petendi attraverso il riferimento a rapporti di fornitura a loro volta ben individuati , attraverso il riferimento alle fatture ed ai documenti di trasporto. D'altro canto l'eccezione risulta vieppiù infondata ove si consideri che l'opponente si è ampiamente difeso nel merito , il che , ancora una volta, dimostra ove ne fosse bisogno che la domanda dell'attore era ben comprensibile nella duplice articolazione del petitum e della causa petendi.
E' infondata l'eccezione di difetto di prova scritta ai fini dell'emissione del DI , giacché il DI non risulta emesso semplicemente sulla base di fatture , ma anche degli accompagnatori documenti di trasporto.
Per resto la causa abbisogna di istruttoria , in particolare sulla questione dei lamentati vizi , onde va rimessa sul ruolo con separata ordinanza .
PQM
Non definitivamente decidendo , rigetta tutte le eccezioni preliminari meglio indicate in motivazione;
con separata ordinanza la causa viene rimessa su ruolo;
spese al definitivo .
Frosinone 15.7.25 2 Il Giudice
CO RD
3
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. CO RD ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3662 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 tra
, con l'avv. Di Iorio Parte_1
Opponente
e
, con gli avv. Arduini e Antonacci Controparte_1
Opposto
Conclusioni : come da verbale del 25.10.24 Parte_ ( appresso ) ha proposto opposizione avverso il DI n 1272 di questo Parte_1
Tribunale con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 70.300,85 oltre accessori Contr
, in favore di ( appresso ) , eccependo e deducendo 1) il Controparte_1 difetto di valida procura in seno al procedimento monitorio , non risultando autenticata la sottoscrizione del cliente;
2) l'incompetenza per territorio;
3) la nullità del ricorso monitorio per difetto della causa petendi;
4) la nullità del DI per difetto di idonea prova scritta;
5) l'erroneo Parte_ conteggio nella domanda monitoria del solo acconto di euro 10.000 , avendo invece corrisposto anche l'ulteriore acconto di euro 19.521,69 ; 6) la viziosità dei prodotti forniti . Contr Si è costituita , ammettendo l'ulteriore pagamento di euro 19.521,69 , per il resto resistendo all'opposizione , in particolare eccependo la tardività dell'eccezione ex art. 1495 cc
.
1 All'udienza del 25.10.24 la causa è stata trattenuta in decisione sulle questioni preliminari.
Tutte le eccezioni preliminari sono infondate .
E' infondata l'eccezione relativa alla procura alle liti rilasciata in sede monitoria . Al riguardo basti osservare che la procura è stata rilasciata su documento analogico;
che la stessa risulta sottoscritta dalla parte;
che al di sotto della sottoscrizione appare la dicitura “ la firma è autentica “ ; che il detto documento risulta poi sottoscritto digitalmente dall'avv. Enza Antonacci
, con necessaria e logica riferibilità della sottoscrizione del difensore anche all'autentica della firma del cliente , onde in definitiva non sussiste il vizio eccepito dall'opponente .
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio . Come statuito da pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità che non mette conto di citare , la parte che contesti la competenza territoriale ( derogabile ) , ha l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento con il Tribunale adito , altrimenti dovendo ritenersi inammissibile l'eccezione di Parte_ incompetenza . EN , ha contestato il radicamento della competenza presso il
Tribunale di Frosinone , sotto il profilo del foro del convenuto , del luogo di esecuzione del contratto , ma non sotto il profilo del restante criterio , pur previsto dall'art. 20 cpc del luogo in cui è sorta l'obbligazione , con conseguente inammissibilità dell'eccezione di incompetenza .
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso monitorio , per mancata indicazione della causa petendi , essendo anzi questa evidente , avendo il ricorrente indicato con chiarezza la causa petendi attraverso il riferimento a rapporti di fornitura a loro volta ben individuati , attraverso il riferimento alle fatture ed ai documenti di trasporto. D'altro canto l'eccezione risulta vieppiù infondata ove si consideri che l'opponente si è ampiamente difeso nel merito , il che , ancora una volta, dimostra ove ne fosse bisogno che la domanda dell'attore era ben comprensibile nella duplice articolazione del petitum e della causa petendi.
E' infondata l'eccezione di difetto di prova scritta ai fini dell'emissione del DI , giacché il DI non risulta emesso semplicemente sulla base di fatture , ma anche degli accompagnatori documenti di trasporto.
Per resto la causa abbisogna di istruttoria , in particolare sulla questione dei lamentati vizi , onde va rimessa sul ruolo con separata ordinanza .
PQM
Non definitivamente decidendo , rigetta tutte le eccezioni preliminari meglio indicate in motivazione;
con separata ordinanza la causa viene rimessa su ruolo;
spese al definitivo .
Frosinone 15.7.25 2 Il Giudice
CO RD
3