Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21059 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09534/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9534 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, piazza Ss. Apostoli, 66;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, ricevuta il -OMISSIS- con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di mq 61,50 di cui mq 38,69 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva fila -OMISSIS- foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. NI LL PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato l’-OMISSIS- successivo, la signora -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale del -OMISSIS-di Roma Capitale rep. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione le ha ordinato lo sgombero di un’area demaniale marittima di mq. 61,50, di cui 38,69 coperti occupati da un cottage adibito a residenza estiva, in quanto occupata sine titulo .
2. Premette la ricorrente che:
- l’area interessata fa parte dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, realizzato dalla ditta -OMISSIS- S.r.l. in forza di una licenza di costruzione rilasciata il -OMISSIS-, costituito da vari cottage e da una struttura centrale che ospitava la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la -OMISSIS-, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione gli stessi agli utenti/condomini;
- nel -OMISSIS-, a seguito del fallimento del progetto, la Capitaneria di Porto di Roma acquisiva il complesso de quo , assumendone la natura demaniale marittima, e assegnava i singoli cottage agli originari conduttori, così riconoscendone la buona fede, tramite sottoscrizione di regolari concessioni demaniali marittime, e confermando la destinazione originaria dei predetti cottage , ossia quella di residenza estiva;
- l’odierna ricorrente occupava l’area in virtù di concessione n. -OMISSIS-, da ultimo rinnovata con titolo n. -OMISSIS- per il periodo -OMISSIS-;
- con l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/1998, la competenza sui beni demaniali marittimi veniva trasferita alle Regioni, le quali, a loro volta, subdelegavano, ex art. 42 del D. Lgs. n. 96/1999, i Comuni costieri nella gestione delle concessioni demaniali, sicché il Comune di Roma acquisiva la competenza sulle concessioni demaniali marittime di Ostia Lido, tra le quali quelle dell’ex complesso -OMISSIS-;
- con l’approssimarsi della scadenza del titolo concessorio, la ricorrente formalizzava istanza di rinnovo;
- il Comune, tuttavia, non dava riscontro alle istanze di rinnovo, a causa dell’imperante incertezza all’epoca vigente riguardo alla procedura operativa da seguire per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime: incertezza che si dipanava solo negli anni successivi, a seguito dell’emanazione da parte della Regione Lazio della D.G.R. n. -OMISSIS-, contenente direttiva esplicativa del procedimento di rinnovo, che confermava che i Comuni erano tenuti al rinnovo automatico delle concessioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;
- il successivo rimpallo di competenze tra Regione e Comune, protrattosi dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, determinava una paralisi amministrativa, tale da impedire la definizione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni;
- in assenza di mancato formale rinnovo del titolo concessorio, la ricorrente veniva coinvolta in un’indagine ispettiva, intrapresa dalla Guardia di Finanza a carico di tutti i concessionari dell’ex complesso -OMISSIS- e sfociata in un giudizio penale per presunta occupazione abusiva di area demaniale, oltreché nell’adozione di un sequestro preventivo;
- il -OMISSIS- Roma Capitale notificava l’avvio del procedimento di sgombero, cui parte ricorrente replicava con osservazioni ex artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990, con le quali reiterava istanza di applicazione delle norme di proroga/rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- con nota prot. -OMISSIS- Roma Capitale rigettava le prefate osservazioni, ritendo non ammissibile l’istanza di rinnovo della concessione;
- infine, con la determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, in questa sede impugnata, Roma Capitale ordinava lo sgombero immediato dell’area demaniale marittima e la riconsegna delle chiavi entro dieci giorni.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha articolato i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto”; II. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X” ; III. “Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90. Eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento” ; IV. “Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 della legge 16.03.2001 n. 88” ; V. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies, della legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018”.
4. L’-OMISSIS- si è costituita in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del ricorso e depositando successivamente, in data -OMISSIS-, memoria difensiva con annessa documentazione.
All’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025 la difesa attorea ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA OR, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NI LL PR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL PR | MA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.