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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 12 novembre 2025,
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZALONE Parte_1 C.F._1
DARIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO Controparte_1 C.F._2
SA e dell'avv. SAVAGNONE LUCIO
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa :
a) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto b) Compensa fra le parti le spese del giudizio pagina 1 di 5 In fatto e in diritto
Con ricorso regolarmente notificato l'odierno opponente proponeva opposizione al n decreto ingiuntivo n. 3650/2024 del 06.11.2024, emesso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento monitorio
R.G. 13111/2024, notificato in data 15.04.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.700,15; per canoni e oneri condominiali dovuti giusta contratto di locazione del 04.07.2011
registrato in data 26.07.2011, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare chiedeva :
Preliminarmente:
Dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento da parte dell'opposto della mediazione obbligatoria vertendo la controversia in materia di locazione revocando il decreto opposto.
Gradatamente sempre in via preliminare dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo in quanto notificato successivamente al termine di sessanta giorni dalla sua emissione ex art. 644 c.p.c. .
Nel merito
Ritenere e dichiarare che il Sig. è obbligato a corrispondere all'opposto il minor Parte_1
canone locativo di € 550,00 mensili in luogo dei richiesti € 700,00 con decorrenza febbraio 2024 fino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 15.04.2025.
Ritenere e dichiarare non dovute per assenza di prova le quote condominiali ovvero dichiararle dovute nella misura che dovesse emergere - a seguito di prova dell'opposto - in corso di causa.
Ritenere e dichiarare l'obbligo dell'opposto di restituire al Sig. l'importo del Parte_1
deposito cauzionale di € 568,10.
Si costituiva la parte opposta che contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva di :
Rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e pertanto dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, essendo stata la stessa regolarmente esperita con esito negativo come da verbale prodotto;
voglia altresì dichiarare che, pur pagina 2 di 5 nell'ipotesi di inefficacia del decreto per tardiva notifica, il giudizio prosegue per il riconoscimento della domanda giudiziale.
NEL MERITO:
- Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto dell'offerta banco judicis della somma pari ad euro
7.975,00 formulata dal Sig. nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
relativamente alla domanda ai canoni di locazione e della relativa accettazione manifestata da parte del dott. nella presente comparsa di costituzione, e conseguentemente dichiari cessata la Controparte_1
materia del contendere ad avvenuto deposito e corresponsione della relativa somma pari ad euro
7.406,90. a favore del dott. così rideterminata a seguito della restituzione dell'importo pari CP_1
ad euro 568,10 a titolo di deposito cauzionale e della conseguente parziale compensazione;
in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la controparte dovesse ritrattare l'offerta e/o non corrispondere la somma, si chiede che l'I.ll.mo Sig. Giudice voglia disporre ordinanza di pagamento per somme non contestate ex art. 186 bis cpc;
- si chiede inoltre che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto della rinuncia da parte del dott.
[...]
alla domanda relativa agli oneri condominiali per il periodo dedotto in ricorso per la somma CP_1
pari ad euro 2.400,15 e conseguentemente, a fronte della predetta rinuncia, dichiari cessata la materia del contendere sul punto;
- si chiede altresì che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto della volontà da parte del dott. di CP_1
restituire il deposito cauzionale pari ad € 568,10 e della parziale compensazione del predetto importo con la maggiore somma offerta banco judicis per i canoni di locazione pari ad euro 7.975,00,
impregiudicati i diritti dell'odierno convenuto per il risarcimento dei danni nell'immobile di proprietà
in altra sede;
- In via meramente subordinata, confermare il decreto ingiuntivo opposto per le somme ingiunte,
detratto l'importo del deposito cauzionale e/o comunque dichiarare dovuta dal sig. al Parte_1 pagina 3 di 5 dott. la somma pari ad euro 7.406,90 e conseguentemente condannare il Sig. Controparte_2
al pagamento della somma pari ad euro 7.406,90 . Parte_1
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, compensi e onorari del presente giudizio o, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Alla prima udienza il procuratore dell'opponente offriva “banco iudicis” assegno del Monte dei Paschi
di Siena del 30 settembre 2025 per l'importo pari a 7406,90 intestato a n Controparte_1
6083304019-00.
L'avvocato dell'opposto accettava l'assegno , consegnato banco iudicis.
I procuratori chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 12 novembre 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
Va dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato per i seguenti motivi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
Va, pertanto , dichiarata cessata la materia del contendere in quanto le parti hanno raggiunto un accordo , sono quindi cessate le ragioni di contrasto e non vi è più l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio, come dalle stesse parti chiesto in via subordinata. pagina 4 di 5 il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 12 novembre 2025,
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZALONE Parte_1 C.F._1
DARIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO Controparte_1 C.F._2
SA e dell'avv. SAVAGNONE LUCIO
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa :
a) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto b) Compensa fra le parti le spese del giudizio pagina 1 di 5 In fatto e in diritto
Con ricorso regolarmente notificato l'odierno opponente proponeva opposizione al n decreto ingiuntivo n. 3650/2024 del 06.11.2024, emesso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento monitorio
R.G. 13111/2024, notificato in data 15.04.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.700,15; per canoni e oneri condominiali dovuti giusta contratto di locazione del 04.07.2011
registrato in data 26.07.2011, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare chiedeva :
Preliminarmente:
Dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento da parte dell'opposto della mediazione obbligatoria vertendo la controversia in materia di locazione revocando il decreto opposto.
Gradatamente sempre in via preliminare dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo in quanto notificato successivamente al termine di sessanta giorni dalla sua emissione ex art. 644 c.p.c. .
Nel merito
Ritenere e dichiarare che il Sig. è obbligato a corrispondere all'opposto il minor Parte_1
canone locativo di € 550,00 mensili in luogo dei richiesti € 700,00 con decorrenza febbraio 2024 fino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 15.04.2025.
Ritenere e dichiarare non dovute per assenza di prova le quote condominiali ovvero dichiararle dovute nella misura che dovesse emergere - a seguito di prova dell'opposto - in corso di causa.
Ritenere e dichiarare l'obbligo dell'opposto di restituire al Sig. l'importo del Parte_1
deposito cauzionale di € 568,10.
Si costituiva la parte opposta che contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva di :
Rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e pertanto dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, essendo stata la stessa regolarmente esperita con esito negativo come da verbale prodotto;
voglia altresì dichiarare che, pur pagina 2 di 5 nell'ipotesi di inefficacia del decreto per tardiva notifica, il giudizio prosegue per il riconoscimento della domanda giudiziale.
NEL MERITO:
- Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto dell'offerta banco judicis della somma pari ad euro
7.975,00 formulata dal Sig. nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
relativamente alla domanda ai canoni di locazione e della relativa accettazione manifestata da parte del dott. nella presente comparsa di costituzione, e conseguentemente dichiari cessata la Controparte_1
materia del contendere ad avvenuto deposito e corresponsione della relativa somma pari ad euro
7.406,90. a favore del dott. così rideterminata a seguito della restituzione dell'importo pari CP_1
ad euro 568,10 a titolo di deposito cauzionale e della conseguente parziale compensazione;
in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la controparte dovesse ritrattare l'offerta e/o non corrispondere la somma, si chiede che l'I.ll.mo Sig. Giudice voglia disporre ordinanza di pagamento per somme non contestate ex art. 186 bis cpc;
- si chiede inoltre che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto della rinuncia da parte del dott.
[...]
alla domanda relativa agli oneri condominiali per il periodo dedotto in ricorso per la somma CP_1
pari ad euro 2.400,15 e conseguentemente, a fronte della predetta rinuncia, dichiari cessata la materia del contendere sul punto;
- si chiede altresì che l'Ill.mo Sig. Giudice prenda atto della volontà da parte del dott. di CP_1
restituire il deposito cauzionale pari ad € 568,10 e della parziale compensazione del predetto importo con la maggiore somma offerta banco judicis per i canoni di locazione pari ad euro 7.975,00,
impregiudicati i diritti dell'odierno convenuto per il risarcimento dei danni nell'immobile di proprietà
in altra sede;
- In via meramente subordinata, confermare il decreto ingiuntivo opposto per le somme ingiunte,
detratto l'importo del deposito cauzionale e/o comunque dichiarare dovuta dal sig. al Parte_1 pagina 3 di 5 dott. la somma pari ad euro 7.406,90 e conseguentemente condannare il Sig. Controparte_2
al pagamento della somma pari ad euro 7.406,90 . Parte_1
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, compensi e onorari del presente giudizio o, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Alla prima udienza il procuratore dell'opponente offriva “banco iudicis” assegno del Monte dei Paschi
di Siena del 30 settembre 2025 per l'importo pari a 7406,90 intestato a n Controparte_1
6083304019-00.
L'avvocato dell'opposto accettava l'assegno , consegnato banco iudicis.
I procuratori chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 12 novembre 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
Va dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato per i seguenti motivi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
Va, pertanto , dichiarata cessata la materia del contendere in quanto le parti hanno raggiunto un accordo , sono quindi cessate le ragioni di contrasto e non vi è più l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio, come dalle stesse parti chiesto in via subordinata. pagina 4 di 5 il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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