CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34648 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) PU AT n. a Giugliano in Campania il 16/12/1969 2) NA GI n. a Villaricca il 2/12/1955 3) MA LO n. a Napoli il 27/10/1971 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 20/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34648 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava le istanze di riesame formulate nell'interesse di IE AT, AN IG e AL LO avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 22/1/2024 , aveva disposto nei confronti di IE e AN e la misura della custodia in carcere e nei confronti del AL quella degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di concorso nei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione illegale di armi, commessi in Riardo il 13/12/2021 nonché i soli IE e AN del furto dell'autovettura utilizzata per la consumazione della rapina ai danni dell'ufficio postale. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. IG Poziello nell'interesse di IE AT e AN IG 2.1 la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria. La violazione dell'art. 275, comma 3 bis in relazione all'art. 272 cod.proc.pen. e il connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha confermato la misura custodiale inframuraria nei confronti dei ricorrenti senza rendere adeguata motivazione circa l'inadeguatezza di misure di minore afflittività. Quanto alla gravità indiziaria lamenta che l'ordinanza impugnata ha valorizzato indizi incerti e fumosi acquisiti nel corso di un'attività investigativa che ha dato luogo ad altri due procedimenti penali per rapine commesse con modalità analoghe in ordine alle quale i prevenuti sono stati assolti. Dopo aver richiamato i principi che presidiano la valutazione della prova in sede cautelare, il difensore sostiene che il collegio non si è fatto carico dei numerosi dubbi emersi nella fase delle indagini con particolare riguardo alla mancata rilevazione di tracce di DNA, all'assenza di riconoscimenti certi o di intercettazioni significative, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni;
L'Avv. Giovanni Cacciapuoti nell'interesse di LO AL 3. La contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Il difensore sostiene che il collegio cautelare ha confermato la gravità indiziaria in esito ad una valutazione frammentaria e contraddittoria degli indizi emersi in sede di indagine. In particolare, si è valorizzato il riconoscimento fotografico del teste D'IO IC senza adeguatamente considerare la possibilità di confusione con il coindagato AN in ragione della somiglianza tra i due e trascurando il dato che il ricorrente indossa da tempo occhiali di vista, che non sono stati segnalati dal teste. Sul punto i giudici della cautela hanno rassegnato una motivazione incongrua in quanto l'indagato non ha mai indossato lenti a contatto ed hanno omesso di considerare che i tracciati GPS acquisiti non attestano l'accompagnamento del prevenuto presso la propria abitazione dopo la rapina mentre dai fotogrammi del filmato 2 che riprende la Fiat Uno utilizzata per la fuga si nota la presenza all'interno di due soli soggetti e non tre. Aggiunge il difensore che il AL ha ammesso i contatti avvenuti pochi giorni prima dei fatti con i due coindagati, pur negando di aver accolto l'invito a partecipare alla consumazione di rapine sicché è paradossale l'utilizzo delle sue dichiarazioni solo a riscontro della tesi d'accusa. In conclusione ritiene la difesa che il collegio abbia violato le regole di valutazione della prova indiziaria, omettendo di saggiare la gravità dei singoli elementi prima di procedere ad una valutazione unitaria degli stessi;
3.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonostante la risalenza temporale dei fatti e la condotta collaborativa dell'indagato. Il difensore assume che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle contestate senza tener conto del comportamento collaborativo del ricorrente che in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver ricevuto dai coindagati proposte di partecipazione ad azioni delittuose, sempre rifiutate, atteggiamento che dimostra la volontà del prevenuto di estraniarsi dallo specifico contesto criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso congiunto nell'interesse di IE AT e AN IG è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dall'ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria e trattamento cautelare. Il Tribunale, dopo aver escluso con ampia e persuasiva motivazione ogni decisiva influenza sull'apparato indiziario delle pronunzie assolutorie nei confronti dei ricorrenti in ordine a rapine commesse con similari modalità esecutive, ha ricostruito in maniera puntuale gli univoci e convergenti elementi che militano a carico dei prevenuti sia in relazione al furto dell'autovettura Fiat Uno di seguito utilizzata per la consumazione della rapina che con riferimento all'atto predatorio commesso ai danni dell'ufficio postale di Riardo, fornendone una dettaglia e ragionata esposizione alle pagg. 5/6. L'accurata e comparata lettura dei tracciati GPS dell'autovettura Renault Modus in uso al IE, delle registrazioni degli impianti di sorveglianza collocati lungo i tragitti impegnati dal veicolo, i riconoscimenti fotografici delle vittime, seppur espressi in termini di forte somiglianza in ragione del travisamento degli indagati, si saldano in una trama dotata di attitudine dimostrativa della partecipazione dei prevenuti ai fatti addebitati, con la quale la difesa non si confronta in termini di pertinenza e specificità censoria. 3 Del tutto assertive risultano, inoltre, le censure relative all'applicazione della misura di massimo rigore, avendo il collegio cautelare -per entrambi gli indagati- richiamato i plurimi precedenti specifici, argomentando circa la loro professionalità criminale e l'inadeguatezza di misure alternative al fine neutralizzare l'intensissimo rischio di recidiva. 2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure svolte in punto di gravità indiziaria in relazione alla posizione di AL LO. 2.1 L'ordinanza impugnata (pag. 7 e segg.) ha scrutinato e disatteso con motivazione congrua i rilievi difensivi relativi agli elementi che fondano il concorso del prevenuto negli illeciti provvisoriamente ascritti. Infatti, con riguardo al riconoscimento fotografico effettuato da Nicando D'IO, sost. commissario della Polizia Penitenziaria, abitante in Riardo nei pressi dell'ufficio postale, i giudici della cautela hanno richiamato le dichiarazioni rese e convalidato il giudizio di attendibilità espresso dal Gip, confutando le assertive obiezioni difensive tese ad accreditare un possibile scambio di persona, atteso il mancato riferimento agli occhiali che il AL indosserebbe costantemente per problemi di vista;
hanno argomentato sulla partecipazione del ricorrente al sopralluogo presso l'ufficio postale svoltosi in due tempi il 9/12/2021 con l'autovettura Renault Modus del IE, che aveva sostato alle 6,24 in Giugliano di Campania presso l'abitazione del AN e, a distanza di pochi minuti, in Via Oasi Sacro Cuore ove dimorava il AL, per raggiungere successivamente Riardo alle 7,50 e alle 8,51 seguenti, ispezionando le strade adiacenti l'obiettivo delittuoso. L'ordinanza impugnata, inoltre, dopo aver richiamato la tesi accreditata dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, allorché ha riferito di aver ricevuto dal IE e dal AN la proposta di partecipare a delle rapine ma di averla rifiutata, ha evocato a confutazione dell'assunto la conversazione tra AL e IE di cui al progr. 199 del 18/11/2021 (citata nella sentenza 15/5/23 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, prodotta dalla difesa), dalla quale emerge la pianificazione di un'azione predatoria, attendibilmente in danno dell'ufficio postale di Curti, in ordine alla quale AN e IE venivano assolti per mancata integrazione del tentativo punibile in ragione dell'equivocità degli atti. Dal richiamato colloquio il Tribunale ha tratto l'argomentato convincimento che il AL, contrariamente a quanto accreditato agli inquirenti, condividesse attivamente i progetti delittuosi dei complici. Si è, pertanto, in presenza di un complesso di risultanze solo in parte indiziarie, sostenute da una prova atipica diretta quale il riconoscimento fotografico dell'indagato effettuato in termini di certezza dal teste D'IO, correttamente apprezzato dal collegio cautelare e resistente, allo stato, alle obiezioni in questa sede riproposte. 2.2 Le doglianze in punto di trattamento cautelare sono inammissibili per genericità in considerazione della totale assenza di correlazione critica con la motivazione spesa al riguardo dall'ordinanza impugnata, la quale ha segnalato a sostegno del rischio di recidiva i plurimi 4 precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, evidenziando -altresì- la professionalità denotata dalle modalità esecutive degli illeciti contestati, frutto di accurata pianificazione ed espressione di una personalità proclive a delinquere, indici di valenza assorbente rispetto all' atteggiamento collaborativo assertivamente invocato come meritevole di considerazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod . p roc. pe n. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34648 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava le istanze di riesame formulate nell'interesse di IE AT, AN IG e AL LO avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 22/1/2024 , aveva disposto nei confronti di IE e AN e la misura della custodia in carcere e nei confronti del AL quella degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di concorso nei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione illegale di armi, commessi in Riardo il 13/12/2021 nonché i soli IE e AN del furto dell'autovettura utilizzata per la consumazione della rapina ai danni dell'ufficio postale. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati, deducendo: l'Avv. IG Poziello nell'interesse di IE AT e AN IG 2.1 la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria. La violazione dell'art. 275, comma 3 bis in relazione all'art. 272 cod.proc.pen. e il connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha confermato la misura custodiale inframuraria nei confronti dei ricorrenti senza rendere adeguata motivazione circa l'inadeguatezza di misure di minore afflittività. Quanto alla gravità indiziaria lamenta che l'ordinanza impugnata ha valorizzato indizi incerti e fumosi acquisiti nel corso di un'attività investigativa che ha dato luogo ad altri due procedimenti penali per rapine commesse con modalità analoghe in ordine alle quale i prevenuti sono stati assolti. Dopo aver richiamato i principi che presidiano la valutazione della prova in sede cautelare, il difensore sostiene che il collegio non si è fatto carico dei numerosi dubbi emersi nella fase delle indagini con particolare riguardo alla mancata rilevazione di tracce di DNA, all'assenza di riconoscimenti certi o di intercettazioni significative, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni;
L'Avv. Giovanni Cacciapuoti nell'interesse di LO AL 3. La contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria. Il difensore sostiene che il collegio cautelare ha confermato la gravità indiziaria in esito ad una valutazione frammentaria e contraddittoria degli indizi emersi in sede di indagine. In particolare, si è valorizzato il riconoscimento fotografico del teste D'IO IC senza adeguatamente considerare la possibilità di confusione con il coindagato AN in ragione della somiglianza tra i due e trascurando il dato che il ricorrente indossa da tempo occhiali di vista, che non sono stati segnalati dal teste. Sul punto i giudici della cautela hanno rassegnato una motivazione incongrua in quanto l'indagato non ha mai indossato lenti a contatto ed hanno omesso di considerare che i tracciati GPS acquisiti non attestano l'accompagnamento del prevenuto presso la propria abitazione dopo la rapina mentre dai fotogrammi del filmato 2 che riprende la Fiat Uno utilizzata per la fuga si nota la presenza all'interno di due soli soggetti e non tre. Aggiunge il difensore che il AL ha ammesso i contatti avvenuti pochi giorni prima dei fatti con i due coindagati, pur negando di aver accolto l'invito a partecipare alla consumazione di rapine sicché è paradossale l'utilizzo delle sue dichiarazioni solo a riscontro della tesi d'accusa. In conclusione ritiene la difesa che il collegio abbia violato le regole di valutazione della prova indiziaria, omettendo di saggiare la gravità dei singoli elementi prima di procedere ad una valutazione unitaria degli stessi;
3.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonostante la risalenza temporale dei fatti e la condotta collaborativa dell'indagato. Il difensore assume che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle contestate senza tener conto del comportamento collaborativo del ricorrente che in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver ricevuto dai coindagati proposte di partecipazione ad azioni delittuose, sempre rifiutate, atteggiamento che dimostra la volontà del prevenuto di estraniarsi dallo specifico contesto criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso congiunto nell'interesse di IE AT e AN IG è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dall'ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria e trattamento cautelare. Il Tribunale, dopo aver escluso con ampia e persuasiva motivazione ogni decisiva influenza sull'apparato indiziario delle pronunzie assolutorie nei confronti dei ricorrenti in ordine a rapine commesse con similari modalità esecutive, ha ricostruito in maniera puntuale gli univoci e convergenti elementi che militano a carico dei prevenuti sia in relazione al furto dell'autovettura Fiat Uno di seguito utilizzata per la consumazione della rapina che con riferimento all'atto predatorio commesso ai danni dell'ufficio postale di Riardo, fornendone una dettaglia e ragionata esposizione alle pagg. 5/6. L'accurata e comparata lettura dei tracciati GPS dell'autovettura Renault Modus in uso al IE, delle registrazioni degli impianti di sorveglianza collocati lungo i tragitti impegnati dal veicolo, i riconoscimenti fotografici delle vittime, seppur espressi in termini di forte somiglianza in ragione del travisamento degli indagati, si saldano in una trama dotata di attitudine dimostrativa della partecipazione dei prevenuti ai fatti addebitati, con la quale la difesa non si confronta in termini di pertinenza e specificità censoria. 3 Del tutto assertive risultano, inoltre, le censure relative all'applicazione della misura di massimo rigore, avendo il collegio cautelare -per entrambi gli indagati- richiamato i plurimi precedenti specifici, argomentando circa la loro professionalità criminale e l'inadeguatezza di misure alternative al fine neutralizzare l'intensissimo rischio di recidiva. 2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure svolte in punto di gravità indiziaria in relazione alla posizione di AL LO. 2.1 L'ordinanza impugnata (pag. 7 e segg.) ha scrutinato e disatteso con motivazione congrua i rilievi difensivi relativi agli elementi che fondano il concorso del prevenuto negli illeciti provvisoriamente ascritti. Infatti, con riguardo al riconoscimento fotografico effettuato da Nicando D'IO, sost. commissario della Polizia Penitenziaria, abitante in Riardo nei pressi dell'ufficio postale, i giudici della cautela hanno richiamato le dichiarazioni rese e convalidato il giudizio di attendibilità espresso dal Gip, confutando le assertive obiezioni difensive tese ad accreditare un possibile scambio di persona, atteso il mancato riferimento agli occhiali che il AL indosserebbe costantemente per problemi di vista;
hanno argomentato sulla partecipazione del ricorrente al sopralluogo presso l'ufficio postale svoltosi in due tempi il 9/12/2021 con l'autovettura Renault Modus del IE, che aveva sostato alle 6,24 in Giugliano di Campania presso l'abitazione del AN e, a distanza di pochi minuti, in Via Oasi Sacro Cuore ove dimorava il AL, per raggiungere successivamente Riardo alle 7,50 e alle 8,51 seguenti, ispezionando le strade adiacenti l'obiettivo delittuoso. L'ordinanza impugnata, inoltre, dopo aver richiamato la tesi accreditata dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, allorché ha riferito di aver ricevuto dal IE e dal AN la proposta di partecipare a delle rapine ma di averla rifiutata, ha evocato a confutazione dell'assunto la conversazione tra AL e IE di cui al progr. 199 del 18/11/2021 (citata nella sentenza 15/5/23 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, prodotta dalla difesa), dalla quale emerge la pianificazione di un'azione predatoria, attendibilmente in danno dell'ufficio postale di Curti, in ordine alla quale AN e IE venivano assolti per mancata integrazione del tentativo punibile in ragione dell'equivocità degli atti. Dal richiamato colloquio il Tribunale ha tratto l'argomentato convincimento che il AL, contrariamente a quanto accreditato agli inquirenti, condividesse attivamente i progetti delittuosi dei complici. Si è, pertanto, in presenza di un complesso di risultanze solo in parte indiziarie, sostenute da una prova atipica diretta quale il riconoscimento fotografico dell'indagato effettuato in termini di certezza dal teste D'IO, correttamente apprezzato dal collegio cautelare e resistente, allo stato, alle obiezioni in questa sede riproposte. 2.2 Le doglianze in punto di trattamento cautelare sono inammissibili per genericità in considerazione della totale assenza di correlazione critica con la motivazione spesa al riguardo dall'ordinanza impugnata, la quale ha segnalato a sostegno del rischio di recidiva i plurimi 4 precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, evidenziando -altresì- la professionalità denotata dalle modalità esecutive degli illeciti contestati, frutto di accurata pianificazione ed espressione di una personalità proclive a delinquere, indici di valenza assorbente rispetto all' atteggiamento collaborativo assertivamente invocato come meritevole di considerazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod . p roc. pe n. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente