Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2024, proposto da
AR Group S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo De Martino e Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione n. 737 resa nella seduta del 15 luglio 2024, con cui il “Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG Industria” respingeva il ricorso n. 752424340 del 4 giugno 2024, identificativo n. 0922028508 con cui venivano impugnati i provvedimenti di rigetto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni, inviate in data 18 marzo 2024, relative al periodo 4 marzo 2024 - 5 maggio 2024;
b) del provvedimento di reiezione n. 090090339750 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228909;
c) del provvedimento di reiezione n. 090090339751 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228908;
e) del provvedimento di reiezione n. 090090339752 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228907;
d) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. FR PE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2024 e pervenuto in Segreteria in data 16 ottobre 2024, la società AR Group S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando il diniego dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) riguardante la propria richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i mesi di marzo e aprile 2024.
La società ricorrente rappresentava di operare nel settore tessile, con un’attività di produzione di campionari che si attivava esclusivamente su ordine dei committenti, i quali necessitavano di tali prodotti per esporli tipicamente in occasione del Salone del Mobile di Milano.
Nel corso del 2024, a causa di una crisi generalizzata nel settore della moda e del tessile, aggravata da eventi bellici e dalla crisi del Mar Rosso che bloccava le importazioni di materie prime, l’azienda non aveva ricevuto gli ordini programmati, rendendo necessario procedere alla sospensione dell’attività lavorativa.
A fronte di questa situazione, la ricorrente aveva inoltrato tre distinte istanze di CIGO in data 18 marzo 2024 per il periodo dal 4 marzo al 5 maggio 2024, allegando la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la natura transitoria e non imputabile della crisi, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 148/2015.
L’INPS, tuttavia, aveva avviato un supplemento di istruttoria chiedendo elementi ulteriori a sostegno della non imputabilità della sospensione, e, dopo il riscontro della società, aveva adottato tre distinti provvedimenti di reiezione in data 22 aprile 2024.
Avverso tali dinieghi, la società AR aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, il quale, con deliberazione n. 737 del 15 luglio 2024, aveva respinto le doglianze ritenendo che l’azienda non avesse fornito elementi probatori sufficienti a comprovare la non imputabilità dell’evento all’organizzazione aziendale.
Nel ricorso giurisdizionale, la società contestava la legittimità di questi provvedimenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La ricorrente sottolineava con particolare enfasi il carattere irragionevole e contraddittorio dell’azione amministrativa, evidenziando come l’INPS, per le medesime posizioni contributive e sulla scorta di una documentazione sostanzialmente identica, avesse invece accolto le tre successive istanze di CIGO presentate per i mesi di maggio e giugno 2024.
A sostegno della propria tesi, la AR insisteva sulla specificità del proprio modello produttivo, basato su “conto terzi” e privo di autonomia decisionale nella programmazione del lavoro, e allegava dati sulla crisi del settore tessile a livello nazionale.
La difesa della società precisava inoltre che l’incremento del fatturato registrato nei primi mesi del 2024, erroneamente valutato dall’INPS come indicatore di un miglioramento economico, derivava in realtà da commesse già lavorate e fatturate nell’anno precedente, non rappresentando pertanto una reale liquidità corrente utilizzabile per far fronte agli impegni retributivi.
Con il ricorso, la AR chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti di diniego e della deliberazione del Comitato Amministratore, nonché l’accertamento del diritto alla prestazione, corredando la domanda di un’istanza cautelare volta a prevenire le gravi conseguenze economiche per l’impresa e per i propri dipendenti.
Nelle proprie controdeduzioni, l’INPS contestava radicalmente la fondatezza del ricorso, sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza sotto molteplici profili.
All’udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2024, l’istanza cautelare veniva respinta, argomentando il Collegio in punto di insindacabilità della discrezionalità tecnica esercitata nel caso di specie.
La memoria di merito successivamente depositata dalla AR Group S.r.l. ribadiva e sviluppava ulteriormente le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, focalizzandosi in particolare sull’asserita contraddittorietà del comportamento tenuto dall’INPS nella vicenda in esame, ribadendo e approfondendo le censure di merito già svolte.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Deve invero rilevarsi come l’Istituto previdenziale nazionale abbia correttamente applicato l’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e la relativa disciplina regolamentare, senza incorrere nei dedotti vizi di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità o contraddittorietà.
Dal canto suo, la società ricorrente, pur avendo onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’accesso all’ammortizzatore sociale, ha fornito una documentazione generica e inidonea a dimostrare la non imputabilità della sospensione dell’attività all’organizzazione aziendale, nonché a giustificare il miglioramento degli indicatori economico-finanziari nel periodo di riferimento.
Più nel dettaglio, in primo luogo occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, la CIGO è riconosciuta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ovvero a situazioni temporanee di mercato.
Il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, all’art. 1, comma 3, specifica che la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti, con la conseguenza che l’imprenditore deve dimostrare che l’evento causativo della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa esula dalla sua sfera di controllo e prevedibilità, secondo l’ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la AR Group S.r.l., nelle tre istanze presentate il 18 marzo 2024 per il periodo 4 marzo – 5 maggio 2024, ha allegato una relazione tecnica datata 7 marzo 2024 in cui si limitava a dichiarare che “alcuni clienti hanno annullato gli ordini”, senza indicare i nominativi dei committenti, le comunicazioni di revoca, le quantità o i valori delle commesse perse, né alcun elemento concreto che potesse ricondurre l’annullamento a fattori esterni ed eccezionali, quali i conflitti bellici o la crisi del Mar Rosso.
Tale genericità è stata già censurata dall’INPS, che, con attivazione di plurimi supplementi istruttori (in data 25 marzo 2024 e 11 aprile 2024), ha invitato la società a produrre elementi specifici a sostegno della non imputabilità, chiedendo in particolare di evidenziare la correlazione tra i conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese e l’attività aziendale, mediante, ad esempio, comunicazioni di revoca di commesse da parte di aziende dell’Europa orientale o del Medio Oriente.
La ricorrente, nel riscontro dell’8 aprile 2024, si è limitata a ribadire che “i motivi del blocco degli ordini sono vari, purtroppo spesso non conosciuti e non sindacabili dalla Società”, richiamando in termini del tutto astratti la riduzione delle vendite per via dei conflitti mondiali, la concorrenza sleale e l’aumento generico dei costi delle materie prime.
Con la relazione integrativa del 15 aprile 2024, la società non ha aggiunto alcun documento probatorio nuovo, limitandosi a sostenere la non comparabilità degli indicatori del primo bimestre 2024 con l’intero anno 2023, in quanto il 2023 sarebbe stato un anno di start-up.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la mera rappresentazione dell’annullamento di ordini da parte dei clienti non integri di per sé la fattispecie della non imputabilità, poiché il rischio dell’andamento dei rapporti contrattuali con i terzi rientra nella normale alea imprenditoriale.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6916, “sono imputabili all’impresa richiedente anche le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa causate dal comportamento dei terzi che hanno stipulato contratti con l’imprenditore, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa”. Nel medesimo senso si è espressa la Sez. III del Consiglio di Stato, 12 marzo 2024, n. 2382, secondo cui il requisito per accedere alla CIGO consiste in una situazione di crisi non imputabile a responsabilità dell’imprenditore, riconducibile a fattori esterni ma estranea al rischio di impresa. Nel caso in esame, la società non ha addotto alcuna prova che l’annullamento degli ordini sia derivato da eventi eccezionali e imprevedibili, quali, ad esempio, un provvedimento dell’autorità che abbia vietato l’importazione di materie prime, un incendio che abbia distrutto lo stabilimento di un fornitore chiave, o una dichiarazione di forza maggiore da parte dei committenti.
Al contrario, le affermazioni generiche sulla crisi del settore tessile e sui conflitti mondiali non sono state supportate da alcuna evidenza specifica che legasse tali eventi alla concreta posizione della AR Group, come invece richiesto dall’INPS nei supplementi istruttori.
In secondo luogo, l’INPS ha correttamente rilevato che gli indicatori economico-finanziari della società relativi al primo bimestre 2024 denotavano un netto miglioramento rispetto all’anno 2023. Dalla documentazione in atti emerge che, nel solo bimestre gennaio-febbraio 2024, la società stimava un fatturato di € 572.595, un risultato operativo di € 491.917 e un risultato di impresa di € 275.550, a fronte di un fatturato annuo 2023 di € 880.141, di un risultato operativo di € 185.845 e di un risultato di impresa di € 201.282.
Tali dati, lungi dal rappresentare una situazione di crisi, evidenziano una crescita significativa dei ricavi e della redditività, la quale rende quantomeno dubbia l’asserita necessità di sospendere l’attività per nove settimane a zero ore.
La ricorrente ha sostenuto che il fatturato del febbraio 2024 si riferirebbe a merci lavorate nel 2023 e che l’incremento del fatturato non sarebbe indicativo della liquidità corrente, ma tale argomentazione non scalfisce la circostanza che, nei primi mesi del 2024, l’impresa aveva già incassato e contabilizzato importi ragguardevoli, i quali avrebbero potuto essere utilizzati per far fronte agli impegni retributivi, senza necessità di socializzare il costo del lavoro.
Peraltro, la stessa società ha ammesso che nel 2023, appena avviata l’attività, aveva già ottenuto la CIGO per i periodi dal 6 marzo al 4 giugno 2023, il che dimostra una ricorrente fragilità strutturale o una programmazione aziendale che fa abitualmente affidamento sull’ammortizzatore sociale, elemento che milita contro la tesi della non imputabilità e della transitorietà eccezionale.
Quanto alla lamentata contraddittorietà dell’azione amministrativa, per essere stati accolti i successivi periodi di maggio e giugno 2024, va osservato che ciascuna domanda di CIGO costituisce un procedimento autonomo, nel quale l’INPS valuta la sussistenza dei presupposti alla luce degli elementi forniti in quel momento e delle condizioni di mercato specifiche del periodo richiesto.
Non è affatto irragionevole che per i mesi di marzo e aprile 2024 l’istituto abbia negato il beneficio, difettando la prova della non imputabilità e sussistendo indicatori economici positivi, mentre per i mesi di maggio e giugno 2024 l’accoglimento possa essere stato determinato da un aggravamento della crisi, da una diversa valutazione della documentazione integrativa o da un mutamento del quadro fattuale.
La società ricorrente non ha fornito nel presente giudizio alcuna prova che le istanze relative a maggio e giugno 2024 si basassero su elementi identici a quelli del marzo 2024, né ha dimostrato che l’INPS abbia valutato in modo difforme situazioni perfettamente sovrapponibili.
Al contrario, è ragionevole ritenere che, a seguito dei primi dinieghi, la AR possa aver prodotto una documentazione più completa e specifica per le domande successive, così determinando un esito favorevole.
In ogni caso, la mera circostanza che l’amministrazione abbia accolto talune istanze non può vincolare l’esito di altre, né può costituire di per sé prova della illegittimità dei dinieghi, quando questi siano sorretti da motivazioni adeguate e conformi alla legge.
Nel provvedimento di reiezione del 22 aprile 2024, il Direttore provinciale INPS di Bari ha puntualmente esposto le ragioni del diniego, evidenziando la carenza di elementi a sostegno della non imputabilità e il trend economico-finanziario favorevole.
La deliberazione del Comitato Amministratore n. 737 del 15 luglio 2024 ha confermato tali valutazioni, osservando che la società si era limitata a riferire che “alcuni clienti hanno annullato gli ordini” e che “i motivi dei blocchi degli ordini sono vari, purtroppo spesso non conosciuti e non sindacabili”. Una motivazione di tal genere, lungi dall’essere generica, è sufficiente a dimostrare che l’onere probatorio a carico dell’impresa non è stato assolto, e che l’INPS non poteva concedere il beneficio in assenza dei presupposti di legge.
Né può parlarsi di difetto di istruttoria, atteso che l’Istituto ha attivato ben due supplementi istruttori, concedendo alla società termini aggiuntivi per produrre documentazione, e solo dopo aver constatato la persistente genericità delle risposte ha adottato i provvedimenti di rigetto.
In conclusione, il ricorso è infondato sia sotto il profilo della violazione di legge, non essendo stati dimostrati i requisiti dell’art. 11 d.lgs. 148/2015, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere, non sussistendo né l’illogicità né la contraddittorietà dell’operato dell’INPS, che ha invece agito nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità, richiedendo all’impresa di fornire prove concrete che essa non ha mai prodotto.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TT, Presidente
FR PE EG, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR PE EG | AR TT |
IL SEGRETARIO