TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 446
TAR
Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
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Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015

    Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS abbia correttamente applicato l'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, poiché la società non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la non imputabilità della sospensione dell'attività all'organizzazione aziendale né a giustificare il miglioramento degli indicatori economico-finanziari.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS abbia svolto un'adeguata istruttoria, attivando due supplementi istruttori e concedendo termini aggiuntivi per la produzione di documentazione, prima di adottare i provvedimenti di rigetto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che i provvedimenti di rigetto fossero adeguatamente motivati, esplicitando le ragioni del diniego, quali la carenza di elementi a sostegno della non imputabilità e il trend economico-finanziario favorevole.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussista illogicità o contraddittorietà, poiché ogni domanda di CIGO è un procedimento autonomo e l'accoglimento delle istanze successive potrebbe essere dovuto a un diverso quadro fattuale o a una documentazione più completa fornita dalla società.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per l'accesso alla CIGO

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché la società non ha fornito la prova della non imputabilità della sospensione dell'attività e ha presentato indicatori economico-finanziari favorevoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 446
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 446
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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