Art. 21.
Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari piu' favorevoli disposizioni in vigore.
Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari piu' favorevoli disposizioni in vigore.